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Legge finanziaria 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
Legge 23.12.2005 n° 266 , G.U. 29.12.2005
Pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 la legge
finanziaria 2006 (legge n. 266 del 23 dicembre 2005).
Il testo della
Finanziaria 2006 è composto da un solo articolo con ben 612
commi.
Queste le
principali misure della manovra:
-
tagli agli enti locali:
modificato il patto di stabilità interno. La spesa corrente
2006 per le Regioni dovrà essere pari a quella del 2004 meno
il 3,8%, mentre per Province e Comuni non dovrà essere
maggiore di quella 2004 meno il 6,5%;
-
bonus bebè: assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2005 e
per i figli dal secondo in su nati o adottati nel 2006. E'
previsto un tetto di reddito di 50.000 euro annui;
-
asili nido: le spese sostenute per mandare i figli all'asilo saranno
detraibili per il 19% fino ad un massimo di 632 euro annui
per ogni figlio;
-
costo del lavoro:
tagliati dell'1% i contributi sociali a favore dei datori di
lavoro. La misura sostituisce l'intervento sull'Irap;
-
Banca del Sud:
costituita la Banca del
mezzogiorno con una spesa di 5 milioni di euro per l'apporto
di capitale da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.
-
frodi finanziarie:
per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi
finanziarie e del default dei titoli obbligazionari
della Repubblica argentina è costituito un fondo alimentato
dai depositi dormienti bancari e assicurativi;
-
stipendi dei politici:
approvata la riduzione del 10% degli stipendi dei
parlamentari nazionali ed europei, sottosegretari, sindaci,
presidenti di regione e provincia;
-
notai:
taglio del 20% della parcella del notaio;
-
porno tax: istituita un'addizionale del 25% alle imposte sul reddito per chi
produce o distribuisce materiale pornografico o che induce
alla violenza.
LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
(Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29-12-2005- Suppl. Ordinario n.211)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l’anno
2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta
determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di euro,
al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il
livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un
importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro
relativo ad interventi non considerati nel bilancio di
previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza,
in 244.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2006.
2. Per gli
anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente,
tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato,
rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800 milioni
di euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l’anno 2007 e
3.150 milioni di euro per l’anno 2008, per le regolazioni
debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in 225.000 milioni di euro ed in
210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli
anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto da
finanziare è determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni di
euro ed in 39.700 milioni di euro ed il livello massimo del
ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 237.000
milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro.
3. I livelli
del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al
netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima
della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate
rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da
finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura
finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse
con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza
economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale
finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel
Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. A decorrere
dall’anno finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti dalla
dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato
sono destinati alla riduzione del debito. A questo fine i
relativi proventi sono conferiti al Fondo di ammortamento del
debito pubblico di cui all’articolo 2 della legge 27 ottobre
1993, n. 432. L’eventuale diversa destinazione di quota parte di
tali proventi resta subordinata alla previa verifica con la
Commissione europea della compatibilità con gli obiettivi
indicati nell’aggiornamento del programma di stabilità e
crescita presentato all’Unione europea.
6. A decorrere
dall’anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base
degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per
consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica
e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati
nell’elenco 1 allegato alla presente legge. I conseguenti
adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare,
sulle spese non aventi natura obbligatoria.
7. Al fine di
agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
a decorrere dall’esercizio finanziario 2006, le amministrazioni
dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso,
possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori
ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità
previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi,
retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura
obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonchè per
interessi, poste correttive e compensative delle entrate,
comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali,
obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità
relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La
violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli
effetti della responsabilità contabile.
8. Per
assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta
comunque ferma la possibilità di disporre variazioni
compensative ai sensi della vigente normativa, e, in
particolare, dell’articolo 2, comma 4-quinquies, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279.
9. Fermo
quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione,
sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di
ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall’anno 2006,
non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta
nell’anno 2004.
10. A
decorrere dall’anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese
per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della
spesa sostenuta nell’anno 2004 per le medesime finalità.
11. Per
l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di
autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti per
l’ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall’anno 2006 non
possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell’anno 2004.
12. Le
disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 non si applicano alle
regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti
del Servizio sanitario nazionale.
13. A
decorrere dall’anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali
di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti
spese per investimenti fissi lordi, escluso il comparto della
sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo
gli importi indicati nell’elenco 2 allegato alla presente legge.
I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in
maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
14. Al fine di
conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i centri di
accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e
assistenza, il Ministro dell’interno, con proprio decreto,
stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di
capitolato di gara d’appalto unico per il funzionamento e la
gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo
di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle
relative gare d’appalto.
15. A
decorrere dall’anno 2006, nello stato di previsione della spesa
di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel
quale confluiscono gli importi indicati nell’elenco 3 allegato
alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai
trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione del comparto
della radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in
conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della
presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.
16. I Ministri
interessati presentano annualmente al Parlamento, per
l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti,
una relazione nella quale viene individuata la destinazione
delle disponibilità di ciascun fondo, nell’ambito delle
autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi
confluiti in esso. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti
variazioni di bilancio tra le unità previsionali di base
interessate, su proposta del Ministro competente.
17. Nello
stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali è istituito un fondo da ripartire per le esigenze
correnti connesse con la salvaguardia e la valorizzazione dei
beni culturali, con una dotazione, per l’anno 2006, di 10
milioni di euro. Con decreti del Ministro per i beni e le
attività culturali, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze,
tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede
alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.
18. Il fondo
occorrente per il funzionamento della Corte dei conti è
incrementato, a decorrere dall’anno 2006, di 10 milioni di euro.
19. Il
finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge
27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, resta determinato in
98.678.000 euro, a decorrere dall’anno 2006.
20. Per il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di
assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, le
autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono
ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le
dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati
di previsione dei Ministeri per l’anno finanziario 2006. La
disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi
natura obbligatoria, alle spese in annualità ed a pagamento
differito, agli stanziamenti indicati nelle Tabelle C ed F della
presente legge, nonchè a quelli concernenti i fondi per i
trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli
investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 15, 16 e 608. In
ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un fondo
di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel corso
della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori
esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione
iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi
stanziamenti come risultanti dall’applicazione del primo periodo
del presente comma. La ripartizione del fondo è disposta con
decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze,
tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonchè alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la
registrazione.
21. Qualora
nel corso dell’esercizio l’Ufficio centrale del bilancio segnali
che l’andamento della spesa, riferita al complesso dello stato
di previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale
da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di
spesa, il Ministro dispone con proprio decreto, anche in via
temporanea, la sospensione dell’assunzione di impegni di spesa o
dell’emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più
capitoli di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti
spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese
fisse o aventi natura obbligatoria, nonchè spese relative agli
interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate,
comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad
obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità
relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui.
Analoga sospensione è disposta su segnalazione del servizio di
controllo interno quando, con riferimento al grado di
raggiungimento degli obiettivi assegnati ed al grado di
realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione
dell’attività non risponda a criteri di efficienza e di
efficacia. Il decreto del Ministro è comunicato, anche con
evidenze informatiche, al Presidente del Consiglio dei ministri
che ne dà comunicazione al Ministero dell’economia e delle
finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del
bilancio, nonchè alle Commissioni parlamentari competenti ed
alla Corte dei conti. Le disponibilità dei capitoli interessati
dal decreto di sospensione possono essere oggetto di variazioni
compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato di
previsione della spesa.
22. A
decorrere dal secondo bimestre dell’anno 2006, qualora dal
monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento
tale da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi
indicati nel patto di stabilità e crescita presentato agli
organi dell’Unione europea, le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni,
delle province autonome, degli enti locali e degli enti del
Servizio sanitario nazionale, hanno l’obbligo di aderire alle
convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri
di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti massimi,
per l’acquisto di beni e servizi comparabili. In caso di
adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26
della legge n. 488 del 1999, le quantità fisiche dei beni
acquistati e il volume dei servizi non può eccedere quelli
risultanti dalla media del triennio precedente. I contratti
stipulati in violazione degli obblighi di cui al presente comma
sono nulli; il dipendente che ha sottoscritto il contratto
risponde a titolo personale delle obbligazioni eventualmente
derivanti dai predetti contratti. L’accertamento dei presupposti
di cui al presente comma è effettuato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze.
23. In
considerazione dei criteri definitori degli obiettivi di manovra
strutturale adottati dalla Commissione europea per la verifica
degli adempimenti assunti in relazione al patto di stabilità e
crescita, a decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
con eccezione degli enti territoriali, possono annualmente
acquisire immobili per un importo non superiore alla spesa media
per gli immobili acquisiti nel precedente triennio.
24. Per
garantire effettività alle prescrizioni contenute nel programma
di stabilità e crescita presentato all’Unione europea, in
attuazione dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica
di cui all’articolo 119 della Costituzione e ai fini della
tutela dell’unità economica della Repubblica, in particolare
come principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale e
i flussi dei trasferimenti erariali, nei confronti degli enti
territoriali soggetti al patto di stabilità interno, delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
di Bolzano i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti
sono ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa
sostenuta nel 2006 per l’acquisto da terzi di immobili e la
spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa
finalità. Nei confronti delle regioni e delle province autonome
viene operata un’analoga riduzione sui trasferimenti statali a
qualsiasi titolo spettanti.
25. Le
disposizioni dei commi 23 e 24 non si applicano all’acquisto di
immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o
asili.
26. Ai fini
del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra
concordati con l’Unione europea nel quadro del patto di
stabilità e crescita, le amministrazioni di cui ai commi 23 e 24
sono tenute a trasmettere, utilizzando il sistema web
laddove previsto, al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una
comunicazione contenente le informazioni trimestrali cumulate
degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di
attività istituzionali o finalità abitative entro trenta giorni
dalla scadenza del trimestre di riferimento. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti le modalità e lo schema della comunicazione di
cui al periodo precedente. Tale comunicazione è inviata anche
all’Agenzia del territorio che procede a verifiche sulla
congruità dei valori degli immobili acquisiti segnalando gli
scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali
responsabilità.
27. Nello
stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un
Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse
all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione, con una
dotazione, per l’anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti
del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze,
tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede
alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.
28. Per le
esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze
dell’ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per
l’anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del
Ministero dell’interno, da ripartire nel corso della gestione
tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro
dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio
centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
29. Nello
stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un
Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell’Arma
dei carabinieri, con una dotazione, per l’anno 2006, di 50
milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del
bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le
unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma
dei carabinieri» del medesimo stato di previsione.
30. Al fine di
assicurare la prosecuzione degli interventi volti alla soluzione
delle crisi industriali, consentiti ai sensi del decreto-legge
1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 maggio 1989, n. 181, è autorizzata la spesa di 20
milioni di euro per l’anno 2006. Con decreto del Ministro delle
attività produttive, di concerto con i Ministri del lavoro e
delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, sono
definite le modalità di prosecuzione dei predetti interventi.
31. Il
Ministero dell’economia e delle finanze e Poste italiane Spa
determinano con apposita convenzione i parametri di mercato e le
modalità di calcolo del tasso da corrispondere a decorrere dal
1º gennaio 2005 sulle giacenze dei conti correnti in essere
presso la tesoreria dello Stato sui quali affluisce la raccolta
effettuata tramite conto corrente postale, in modo da consentire
una riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli
interessi a tale titolo dovuti a Poste italiane Spa dall’anno
2005.
32. Per l’anno
2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi
compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall’accensione
dei mutui, non possono superare complessivamente l’ammontare di
1.700 milioni di euro.
33. Per l’anno
2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l’innovazione
tecnologica, di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono superare
l’importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del
relativo monitoraggio, il Ministero delle attività produttive
comunica mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze
i pagamenti effettuati.
34. Per l’anno
2006, con riferimento a ciascun Ministero, i pagamenti per spese
relative a investimenti fissi lordi non possono superare il 95
per cento del corrispondente importo pagato nell’anno 2004.
35. Per l’anno
2006, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, i soggetti titolari di contabilità speciali
aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli
articoli 585 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, non possono disporre pagamenti per un
importo complessivo superiore all’80 per cento di quello
rilevato nell’esercizio 2005.
36. La
disposizione di cui al comma 35 non si applica alle contabilità
speciali intestate agli organi periferici delle amministrazioni
centrali dello Stato, alle contabilità speciali di servizio
istituite per operare girofondi di entrate contributive e
fiscali, alle contabilità speciali aperte per interventi di
emergenza e alle contabilità speciali per interventi per le aree
depresse e per l’innovazione tecnologica.
37. I soggetti
interessati possono richiedere al Ministero dell’economia e
delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 35 per
effettive, motivate e documentate esigenze. L’accoglimento della
richiesta, ovvero l’eventuale diniego totale o parziale, è
disposto con decreto dirigenziale.
38. Fermo
restando il disposto del comma 5 dell’articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367, per l’anno 2006 una quota pari al 60 per
cento delle somme giacenti sulle contabilità speciali, di cui
all’articolo 585 del regolamento di cui al regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di
tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria
centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio
dello Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi degli
articoli 576 e seguenti del predetto regolamento di cui al regio
decreto n. 827 del 1924, non movimentati da oltre un anno, è
versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello
Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori
entrate per il bilancio dello Stato, al netto dell’importo di
cui al comma 40, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni
di euro per l’anno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento
può essere incrementata con apposito decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze.
39. Qualora i
titolari dei conti non adempiano entro il termine di cui al
comma 38, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su
disposizione del Ministero dell’economia e delle finanze.
40. Un importo
pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 38 è
contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze,
per la restituzione parziale alle amministrazioni interessate su
loro motivata richiesta per la riassegnazione ai pertinenti
conti di tesoreria.
41. La quota
del fondo patrimoniale dell’Istituto per il credito sportivo
costituito ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 febbraio
1983, n. 50, da restituire allo Stato, già stabilita con il
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 luglio
2005, è rideterminata nella misura di 450 milioni di euro. La
restituzione avviene con le modalità e nel termine del 29
dicembre 2005 previsti dal decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 7 dicembre 2005. Le disposizioni del presente
comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
42. Nella
tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
al numero 103), dopo le parole: «editoriali e simili;» sono
inserite le seguenti: «energia elettrica per il funzionamento
degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque,
utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;».
L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata
alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea
ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunità europea.
43. Dal 1º
gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per
l’esercizio delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici
provinciali e trasferite alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ai sensi dell’articolo 20 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì soppresse le
tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura
fissate in base all’articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n.
836.
44. Al
finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si provvede ai
sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera c), della legge
29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con
decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze.
45. Alle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed
alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a
decorrere dal 1º gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720.
L’accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di
commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è
disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno
degli anni dal 2006 al 2010.
46. A
decorrere dall’anno 2006, l’ammontare complessivo delle
riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna
amministrazione, l’importo complessivo delle riassegnazioni
effettuate nell’anno 2005 al netto di quelle di cui al
successivo periodo. La limitazione non si applica alle
riassegnazioni per le quali l’iscrizione della spesa non ha
impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche
amministrazioni, nonchè a quelle riguardanti l’attuazione di
interventi cofinanziati dall’Unione europea.
47.
All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono aggiunte le
seguenti: «, e allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, per le spese riguardanti il
funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali». Per esigenze di funzionamento del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è
autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l’anno 2006.
48. Le somme
di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in
attuazione dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6
settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonchè le somme di cui
all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004,
n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006,
all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X,
capitolo 2961.
49. È fatto
divieto alle Autorità vigilanti di approvare i bilanci di enti
ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano
espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver
ottemperato alle disposizioni di cui al comma 48.
50. Ferma
restando la disposizione di cui all’articolo 23, comma 5, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere
all’estinzione dei debiti pregressi contratti dalle
amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti,
società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170
milioni di euro per l’anno 2006 e a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto
Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze su proposta del Ministro competente.
51. Al fine di
semplificare le procedure amministrative delle pubbliche
amministrazioni, le stesse possono, nell’ambito delle risorse
disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e
privati per il trasferimento su supporto informatico degli invii
di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni. A tale
fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi
informatici e telematici che assicurino l’integrità del
messaggio nella fase di trasmissione informatica attraverso la
certificazione tramite firma digitale o altri strumenti
tecnologici che garantiscano l’integrità legale del contenuto,
la marca temporale e l’identità dell’ente certificatore che
presidia il processo. Il concessionario del servizio postale
universale ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle
vigenti regole tecniche, anche i documenti cartacei attestanti i
pagamenti in conto corrente; a tale fine individua i dirigenti
preposti alla certificazione di conformità del documento
informatico riproduttivo del documento originale cartaceo. Le
copie su supporto cartaceo, generate mediante l’impiego di mezzi
informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale
da cui sono tratte se la conformità all’originale è assicurata
da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
52. Le
indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale
sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare
massimo, ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale
rideterminazione si applica anche alle indennità mensili
spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai
sensi dell’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
53. È altresì
ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai
sottosegretari di Stato ai sensi dell’articolo 2 della legge 8
aprile 1952, n. 212.
54. Per
esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono
rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento
rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre
2005 i seguenti emolumenti:
a) le
indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle
province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane,
ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali,
provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e
degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
b) le
indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri
circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle
comunità montane;
c) le utilità comunque denominate spettanti per la
partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle
lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.
55. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53
non possono superare gli importi risultanti alla data del 30
settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 53.
56. Le somme
riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità
comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da
parte delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10
per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30
settembre 2005.
57. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di
cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che
nel loro complesso siano di importo superiore rispetto
all’ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre
2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma
56.
58. Le somme
riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre
utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi
di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione
e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi
risultanti alla data del 30 settembre 2005.
59. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58
non possono superare gli importi risultanti alla data del 30
settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58.
60. Le
disposizioni di riduzione della spesa di cui ai commi 58 e 59 si
applicano anche al Servizio consultivo ed ispettivo tributario,
nonchè agli altri organismi, servizi, organi e nuclei, comunque
denominati, il cui trattamento economico sia rapportato a quello
previsto per i componenti delle citate strutture. A decorrere
dal 1º gennaio 2006 l’indennità di carica spettante alla data
del 30 settembre 2005 al rettore ed al prorettore della Scuola
superiore dell’economia e delle finanze è ridotta del 10 per
cento e non può essere modificata sino al 31 dicembre 2008. I
risparmi derivanti dal presente comma sono destinati al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
61. Le
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, trasmettono al Ministro dell’economia e delle
finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione
sull’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 e
sui conseguenti effetti finanziari.
62. I compensi
dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura
ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, dei
componenti del Consiglio di giustizia amministrativa della
Regione siciliana e dei componenti del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento
rispetto all’importo complessivo erogato nel corso del 2005. La
riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
Conseguentemente, lo stanziamento a favore del Consiglio
superiore della magistratura, del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia
amministrativa della Regione siciliana, dell’Avvocatura di
Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria è proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per
cento dell’importo complessivamente assegnato nell’esercizio
2005.
63. A
decorrere dal 1º gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le
somme derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai
commi da 52 a 60, nonchè le eventuali economie di spesa che il
Senato della Repubblica e la Camera dei deputati nella propria
autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma
44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
64. Le
disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si
applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali
e agli enti del Servizio sanitario nazionale.
65. A
decorrere dall’anno 2007 le spese di funzionamento della
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB),
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal
mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento
a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste
dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate
con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle
medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati
anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro
dell’economia e delle finanze, per l’approvazione con proprio
decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine
di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate
osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi
del presente comma divengono esecutive.
66. In sede di
prima applicazione, per l’anno 2006, l’entità della
contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle
comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 38, lettera b),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, è fissata in misura pari
all’1,5 per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio
approvato prima della data di entrata in vigore della presente
legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della
misura e delle modalità della contribuzione possono essere
adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai
sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei
ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla
adozione della delibera.
67. L’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta
autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura
dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65
determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa
dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua
vigilanza, nonchè le relative modalità di riscossione, ivi
compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli
operatori economici quale condizione di ammissibilità
dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla
realizzazione di opere pubbliche. In sede di prima applicazione,
il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo
0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza.
L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì,
individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso,
secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei
servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente
comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle
modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe,
comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore
complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate
dall’Autorità ai sensi del comma 65. In via transitoria, per
l’anno 2006, nelle more dell’attivazione delle modalità di
finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il
funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
sono integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di
3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvederà a
versare all’entrata del bilancio dello Stato entro il 31
dicembre 2006. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri è disciplinata l’attribuzione alla medesima Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici delle competenze necessarie
per lo svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla
sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di attuazione.
68.
All’articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel
primo periodo, le parole: «nella misura massima del 50 per cento
dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 2» ed il secondo
periodo sono soppressi. L’articolo 40, comma 2, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, è abrogato. L’articolo 2, comma 38,
lettera b), e il comma 39 della legge 14 novembre 1995,
n. 481, sono abrogati.
69. Dopo il
comma 7 dell’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è
inserito il seguente:
«7-bis. L’Autorità, ai fini della copertura dei costi
relativi al controllo delle operazioni di concentrazione,
determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese
tenute all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16,
comma 1. A tal fine, l’Autorità adotta criteri di parametrazione
dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi
all’attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto
della rilevanza economica dell’operazione sulla base del valore
della transazione interessata e comunque in misura non superiore
all’1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e
massime della contribuzione».
70.
All’articolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, la parola: «diecimila»
è sostituita dalla seguente: «mille».
71. Gli
importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la
decisione delle controversie di cui all’articolo 32 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono
direttamente versati all’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici.
72. Il comma 2
dell’articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
è sostituito dal seguente:
«2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono
determinati in modo da tenere conto dell’incremento dei livelli
di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta
all’evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna
Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del
sistema di tesoreria unica».
73. Per l’anno
2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali, escluso
l’ente pubblico economico «Agenzia del demanio», sono
determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti
dalla legislazione vigente.
74. A
decorrere dall’esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 73
sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate
nell’ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto
generale delle amministrazioni dello Stato, relativamente alle
unità previsionali di base dello stato di previsione
dell’entrata, indicate nell’elenco 4 allegato alla presente
legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non
superiore a quella dell’anno precedente incrementata del 5 per
cento:
a) Agenzia
delle entrate 0,71 per cento;
b) Agenzia del
territorio 0,13 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,15 per cento.
75. Le
dotazioni determinate ai sensi dei commi 73 e 74, considerato
l’andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono
essere integrate, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di un importo calcolato in base all’incremento
percentuale dei versamenti relativi alle unità previsionali di
base dell’ultimo esercizio consuntivato di cui all’elenco 4
allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei
versamenti risultanti dal rendiconto generale delle
amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari
precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti
prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione
proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e
comunque entro il limite previsto dal comma 74.
76. Restano
invariate le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2,
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni.
77.
Annualmente il Ministro dell’economia e delle finanze, in
relazione al livello degli incassi risultanti dall’ultimo
esercizio consuntivato sulle unità previsionali di base di cui
all’elenco 4 allegato alla presente legge e alla verifica dei
risultati dell’esercizio precedente conseguiti in attuazione
delle convenzioni di cui all’articolo 59 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, può con
proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell’anno
precedente a quello in cui dovranno determinarsi le nuove
dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi da 72 a 76
ed aggiornare il predetto elenco 4.
78. E’
autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dall’anno 2007 per interventi
infrastrutturali. All’interno di tale stanziamento, sono
autorizzati i seguenti finanziamenti:
a) interventi
di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse
nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) interventi
di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel
settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi
infrastrutturali di cui all’articolo 141, commi 1 e 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 25 per cento
delle risorse disponibili;
c) potenziamento del passante di Mestre e dei
collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia
interessati in una misura non inferiore all’1 per cento delle
risorse disponibili;
d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell’intesa
generale quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e
regione Veneto e correlata alle opere del passante autostradale
di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture
strategiche allegato al Documento di programmazione
economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore
allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
e) realizzazione delle opere di cui al «sistema
pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese», in una
misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;
f) completamento del «sistema accessibilità Valcamonica,
strada statale 42 – del Tonale e della Mendola», in una misura
non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
g) realizzazione delle opere di cui al «sistema
accessibilità della Valtellina», per un importo pari a 13
milioni di euro annui per quindici anni;
h) consolidamento, manutenzione straordinaria e
potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali di
competenza di Autorità portuali di recente istituzione e
comunque successiva al 30 giugno 2003, per un importo pari a 10
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;
i) interazione del passante di Mestre, variante di
Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di
infrastrutture strategiche allegato al Documento di
programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura
non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;
l) realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio
tirrenico, viabilità accessoria della pedemontana di Formia, in
una misura non inferiore all’1 per cento delle risorse
disponibili;
m) realizzazione delle opere di ammodernamento della
strada statale 12, con collegamento alla strada provinciale 450,
per un importo di 1 milione di euro annui per quindici anni, a
favore dell’ANAS;
n) opere complementari all’autostrada Asti-Cuneo e al
miglioramento della viabilità di adduzione e circonvallazione di
Alba, in una misura pari all’1,5 per cento delle risorse
disponibili a favore delle province di Asti e di Cuneo
rispettivamente nella misura di un terzo e di due terzi del
contributo medesimo;
o) interventi per il restauro e la sicurezza di musei,
archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e
culturale per un importo di 4 milioni di euro per quindici anni,
nonchè gli interventi di restauro della Domus Aurea.
79.
Infrastrutture Spa è fusa per incorporazione con effetto dal 1º
gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti Spa, la quale
assume tutti i beni, diritti e rapporti giuridici attivi e
passivi di Infrastrutture Spa, incluso il patrimonio separato,
proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche
processuali.
80. L’atto
costitutivo della Cassa depositi e prestiti Spa non subisce
modificazioni.
81. La Cassa
depositi e prestiti Spa continua a svolgere, attraverso il
patrimonio separato, le attività connesse agli interventi
finanziari intrapresi da Infrastrutture Spa fino alla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo
75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Fatto salvo quanto
previsto dal citato articolo 75, le obbligazioni emesse ed i
mutui contratti da Infrastrutture Spa fino alla data di entrata
in vigore della presente legge sono integralmente garantiti
dallo Stato.
82.
Nell’esercizio delle attività di cui al comma 81, continuano ad
applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture Spa, ivi
comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio
separato.
83. La
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale
tiene luogo degli atti e delle relative iscrizioni previste
dall’articolo 2504 del codice civile, omessa ogni altra
formalità.
84. Per la
prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta
velocità/alta capacità», sono concessi a Ferrovie dello Stato
Spa o a società del gruppo contributi quindicennali, ai sensi
dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e successive modificazioni, di 85 milioni di euro a
decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal
2007. Per il finanziamento delle attività preliminari ai lavori
di costruzione, nonchè delle attività e lavori, da avviare in
via anticipata, ricompresi nei progetti preliminari approvati
dal CIPE con delibere n. 78 del 29 settembre 2003, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16
del 21 gennaio 2004, e n. 120 del 5 dicembre 2003, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2004, delle
linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona incluso il nodo di
Verona, è concesso a Ferrovie dello Stato Spa o a società del
gruppo un ulteriore contributo quindicennale di 15 milioni di
euro annui a decorrere dal 2006.
85.
All’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
dopo le parole: «di procedure» sono inserite le seguenti:
«cautelari, di esecuzione forzata e».
86. Il
finanziamento concesso al Gestore dell’infrastruttura
ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi
alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione
straordinaria, avviene, a partire dalle somme erogate dal 1º
gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Il
Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, all’interno
del sistema di contabilità regolatoria, tiene in evidenza la
quota figurativa relativa agli ammortamenti delle
immobilizzazioni finanziate con detta modalità. La modifica del
sistema di finanziamento di cui al presente comma avviene senza
oneri per lo Stato e per il Gestore dell’infrastruttura
ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti di cui
al comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto
impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non
riducono il valore fiscale del bene.
87. Il costo
complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione
della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi
accessori e degli altri oneri e spese direttamente riferibili
alla stessa nonchè, per il periodo di durata dell’investimento e
secondo il medesimo profilo di ammortamento dei costi diretti,
degli oneri connessi al finanziamento dell’infrastruttura
medesima, è ammortizzato con il metodo «a quote variabili in
base ai volumi di produzione», sulla base del rapporto tra le
quantità prodotte nell’esercizio e le quantità di produzione
totale prevista durante il periodo di concessione. Nell’ipotesi
di preesercizio, l’ammortamento inizia dall’esercizio successivo
a quello di termine del preesercizio. Ai fini fiscali, le quote
di ammortamento sono determinate con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze in coerenza con le quote di
ammortamento di cui al comma 86.
88.
All’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, è aggiunto il seguente comma:
«6-ter. I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato
Spa ed alle società dalla stessa direttamente o indirettamente
integralmente controllate si presumono costruiti in conformità
alla legge vigente al momento della loro edificazione.
Indipendentemente dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie dello
Stato Spa e le società dalla stessa direttamente o
indirettamente integralmente controllate, entro tre anni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, possono
procedere all’ottenimento di documentazione che tenga luogo di
quella attestante la regolarità urbanistica ed edilizia
mancante, in continuità d’uso, anche in deroga agli strumenti
urbanistici vigenti. Allo scopo, dette società possono proporre
al comune nel cui territorio si trova l’immobile una
dichiarazione sostitutiva della concessione allegando: a)
dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale
risulti la descrizione delle opere per le quali si rende la
dichiarazione; b) quando l’opera supera i 450 metri cubi
una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e
una certificazione redatta da un tecnico abilitato all’esercizio
della professione attestante l’idoneità statica delle opere
eseguite. Qualora l’opera sia stata in precedenza collaudata,
tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di
richiesta motivata da parte del sindaco; c) denuncia in
catasto dell’immobile e documentazione relativa all’attribuzione
della rendita catastale e del relativo frazionamento; d)
attestazione del versamento di una somma pari al 10 per cento di
quella che sarebbe stata dovuta in base all’Allegato 1 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le
opere di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380. La dichiarazione sostitutiva produce i
medesimi effetti di una concessione in sanatoria, a meno che
entro sessanta giorni dal suo deposito il comune non riscontri
l’esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in
materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia e lo
notifichi all’interessato. In nessun caso la dichiarazione
sostitutiva potrà valere come una regolarizzazione degli abusi
non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo
dell’attività urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino
detti immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle società dalla
stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate è
attribuita la stessa facoltà, ma la somma da corrispondere è
pari al triplo di quella sopra indicata».
89. Al fine di
ridurre l’onere economico derivante dall’esercizio di funzioni
che possono essere svolte più proficuamente da soggetti di
diritto privato, il complesso dei rapporti giuridici attivi e
passivi degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956,
n. 1404, la cui liquidazione è stata affidata ad una società
direttamente controllata dallo Stato ai sensi dell’articolo 9,
comma 1-bis, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, è trasferito alla società stessa. Le attività ed i rapporti
giuridici attivi e passivi così trasferiti formano patrimonio
autonomo e separato, ad ogni effetto di legge, della società.
Gli atti concernenti il trasferimento e quelli conseguenti sono
esenti da ogni tributo e diritto. Il corrispettivo del
trasferimento è determinato sulla base di una relazione di stima
redatta da primaria società specializzata scelta di comune
intesa fra il Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento del tesoro e la società di cui al presente comma.
L’onere della predetta relazione di stima è a carico della
società di cui al presente comma.
90. In caso di
mancato soddisfacimento dei creditori da parte della società di
cui al comma 89 continua ad applicarsi la garanzia dello Stato.
La disposizione di cui al presente comma non si applica ai
crediti rientranti nell’ambito delle liquidazioni gravemente
deficitarie e delle liquidazioni coatte amministrative,
individuate ai sensi dell’articolo 9, comma 1-ter, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per le quali
la responsabilità continua ad essere limitata all’attivo della
singola liquidazione.
91. Le
disposizioni contenute nell’articolo 9 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, e nei commi 224, 225, 226 e 229
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, continuano
ad applicarsi alle liquidazioni gravemente deficitarie ed alle
liquidazioni coatte amministrative, individuate ai sensi
dell’articolo 9, comma 1-ter, del citato decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, nonchè, sino alla data stabilita con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e
delle finanze, alle liquidazioni di cui al comma 89. Con il
predetto decreto sono inoltre stabilite le modalità tecniche di
attuazione dei commi 88, 89 e 90.
92. Per il
finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 459,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato un
contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2006, a valere sulle risorse previste ai sensi del
comma 78.
93. Per il
perseguimento degli obiettivi di contrasto dell’economia
sommersa, delle frodi fiscali e dell’immigrazione clandestina,
rafforzando il controllo economico del territorio, al fine di
conseguire l’ammodernamento e la razionalizzazione della flotta
del Corpo della guardia di finanza, nonchè per il miglioramento
e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall’anno 2006,
è autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per
quindici anni, nonchè un contributo annuale di 10 milioni di
euro per quindici anni per il completamento del programma di
dotazione infrastrutturale del Corpo, e la spesa di 1,5 milioni
di euro a decorrere dal 2006 per il potenziamento delle
dotazioni organiche.
94.
All’articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
dopo le parole: «residenti da almeno cinque anni in tali centri
abitati,» sono inserite le seguenti: «ovvero di acquisizione di
immobili ad uso residenziale purchè con titolo di edificazione
anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle
curve isofoniche, di cui alla legge regionale della regione
Lombardia 12 aprile 1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal
perimetro del sedime aeroportuale».
95. Sono
autorizzati contributi quindicennali, ai sensi dell’articolo 4,
comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30
milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni
di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del
programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della
classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative
dotazioni operative, nonchè per l’avvio di programmi dichiarati
di massima urgenza. I predetti stanziamenti sono iscritti
nell’ambito delle unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero delle attività produttive.
96. Ai fini
dell’applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il
Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti
finanziari, e Poste italiane Spa, in relazione agli obblighi del
servizio pubblico universale per i recapiti postali, il
Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a
corrispondere a Poste italiane Spa l’ulteriore importo di 40
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
97. Per l’anno
2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze
connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace è
stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell’economia e
delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle
deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo, delle quali viene
data formale comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari.
98. È
autorizzata la partecipazione dell’Italia all’iniziativa G8 per
la cancellazione del debito dei Paesi poveri altamente
indebitati, con un contributo di euro 63 milioni, per il periodo
2006-2008, suddiviso in euro 30 milioni per l’anno 2006, in euro
29 milioni per l’anno 2007 e in euro 4 milioni per l’anno 2008.
99. È
autorizzata la partecipazione dell’Italia all’International
Finance Facility for Immunization (IFFIm), con un contributo
globale di euro 504 milioni, da erogare con versamenti annuali,
fino al 2025, con un onere pari ad euro 3 milioni per l’anno
2006, ad euro 6 milioni per l’anno 2007 e valutato in euro 27,5
milioni a decorrere dall’anno 2008.
100. Il
Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai
soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi
e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità
naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi dieci anni
ovvero intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai
sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla
ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. A
tal fine, a valere sulle medesime risorse, per il completamento
degli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 23
gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone
colpite dagli eventi sismici del 1980-81, è autorizzato un
contributo quindicennale in favore della regione Puglia per
l’importo di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, da
destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei
comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti
dagli eventi sismici. Alla ripartizione dei contributi si
provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della
citata legge n. 225 del 1992. Per le finalità di cui al presente
comma è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per
quindici anni dei quali 10 milioni di euro annui sono destinati
alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel
territorio del Molise, 4 milioni di euro annui sono destinati
alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei
territori delle regioni Marche e Umbria di cui all’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e 2 milioni
di euro per la prosecuzione degli interventi nelle zone della
provincia di Brescia colpite dal terremoto del 2004, a decorrere
dall’anno 2006. A valere sulle risorse di cui al presente comma,
è concesso all’Agenzia interregionale per il fiume Po un
contributo di 1 milione di euro annui per quindici anni a
decorrere dall’anno 2006 per la realizzazione di opere a
completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi
difensivi dei nodi idraulici del fiume Po, sentita l’Autorità di
bacino competente. Per l’anno 2006 è altresì autorizzata la
spesa di ulteriori 15 milioni di euro per la ricostruzione delle
zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise.
101. Per
consentire l’organizzazione e l’adeguamento degli impianti e
delle attrezzature necessari allo svolgimento dei campionati
mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008 è autorizzata la
spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere
dall’anno 2006 a favore degli enti locali organizzatori.
102. Il comma
3 dell’articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, è
sostituito dal seguente:
«3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di
cui all’articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui
all’articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale
secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione
Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie.
La regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del
Consiglio dei ministri l’assetto del piano aggiornato».
103. Le somme
versate nel periodo d’imposta 2005 a titolo di contributo al
Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la
responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione
di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa
complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate,
omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita
con decreto del Ministro dell’ambiente 23 marzo 1992, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77
del 1º aprile 1992, fino alla concorrenza di 300 euro per
ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei
versamenti effettuati dal 1º gennaio al 31 dicembre 2006, ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, nel limite di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la
quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione
del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi e del
valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale
sulle attività produttive. Il Ministero dell’economia e delle
finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo
dall’Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla
contabilità speciale 1778 «Fondi di bilancio» le somme
necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito
delle compensazioni effettuate ai sensi del presente comma e dei
commi da 104 a 111.
104. Per gli
interventi previsti dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45,
comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n.
488, relativi all’anno 2005, è autorizzato il rimborso per
ulteriori 30 milioni di euro.
105. Per gli
interventi previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45,
comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n.
488, relativi all’anno 2005, è autorizzata una ulteriore spesa
di 50 milioni di euro.
106.
Limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data del 31
dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese non documentate
di cui all’articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per i
trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno
del comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35
per cento di quello spettante per i medesimi trasporti
nell’ambito della regione o delle regioni confinanti. Ai fini di
quanto previsto dal primo periodo nonchè, relativamente all’anno
2005, dall’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall’articolo 61,
comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è autorizzato uno
stanziamento di 120 milioni di euro per l’anno 2006.
107.
Relativamente all’anno 2005, alle imprese di autotrasporto, per
i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3º e
3º super, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS, per la quota a
carico dei datori di lavoro, nel limite di ore mensili
individuali di orario ordinario, comunque non superiori a 20,
determinato con decreto dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, sentito l’INPS, nel limite di
spesa di 120 milioni di euro.
108. Al fine
di agevolare il processo di riforma del settore
dell’autotrasporto di merci, previsto dalla legge 1º marzo 2005,
n. 32, favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale
anche mediante la crescita dimensionale delle imprese, in modo
da renderle più competitive sul mercato interno ed
internazionale, è istituito nello stato di previsione della
spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo denominato «Fondo per misure di accompagnamento della
riforma dell’autotrasporto di merci e per lo sviluppo della
logistica», con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per
l’anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalità di utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo.
109.
All’articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «nonchè degli autotrasportatori di
cose per conto terzi».
110.
All’articolo 3, comma 2-ter, primo periodo, del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, le parole:
«a decorrere dall’anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dall’anno 2006».
111.
All’articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22
dicembre 2000, n. 395, come da ultimo modificato dall’articolo 3
del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26, le parole: «30
giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
112. La
lettera e) del comma 10 dell’articolo 8 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, è abrogata.
113. All’onere
derivante dall’attuazione dei commi da 103 a 111 si provvede:
a) nel limite
di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi disponibili
per pagamenti non più dovuti, relative all’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre
1997, n. 454, e successive modificazioni, che sono mantenute nel
conto residui per essere versate, nell’anno 2006, all’entrata
del bilancio dello Stato;
b) nel limite
di 335 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalla
presente legge.
114. In
attuazione dell’articolo 38 dello statuto della Regione
siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946,
n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per l’anno 2006 è
corrisposto alla Regione siciliana nella misura di 94 milioni di
euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per
l’importo di 282 milioni di euro per l’anno 2006 del Fondo per
le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289. Per le stesse finalità è corrisposto alla
Regione siciliana, per l’anno 2007, un contributo quindicennale
di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2007.
L’erogazione dei predetti contributi è subordinata alla
redazione di un piano economico degli investimenti, che la
Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all’aumento
del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.
115. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino al 31 dicembre 2006, si applicano:
a) le
disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle
emulsioni stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera
d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonchè la
disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il
medesimo periodo, l’aliquota di cui al numero 1) della predetta
lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b) le
disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale di cui all’articolo 4 del
decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane
e in altri specifici territori nazionali, di cui all’articolo 5
del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti
di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia
geotermica, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul
gas metano per combustione per usi civili, di cui all’articolo
27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni
parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona
climatica E, di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 28
dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il
regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al
fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della
provincia di Udine, di cui al comma 6 dell’articolo 21 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto
serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
116.
L’articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicare i suoi effetti e
al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la
denominazione «oli usati» deve intendersi riferita ad oli usati
raccolti in Italia. A decorrere dal 1º gennaio 2006 l’aliquota
dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui
all’allegato I al medesimo testo unico è fissata in euro 842 per
mille chilogrammi.
117.
All’articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
118.
All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i
sei periodi d’imposta successivi» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «per i sette periodi d’imposta
successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per
cento; per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2006
l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».
119. Per
l’anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo
11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
120. Il
termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571 dell’articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le
agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento
della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2006.
121. Sono
prorogate per l’anno 2006, per una quota pari al 41 per cento
degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando
gli ammontari complessivi e le altre condizioni ivi previste, le
agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio
edilizio relative:
a) agli
interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese
sostenute dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
b) agli
interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003,
eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che
provvedano alla successiva alienazione o assegnazione
dell’immobile entro il 30 giugno 2007.
122.
All’articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004
e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003,
2004, 2005 e 2006».
123. Per
l’anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del
reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di
assistenza sanitaria, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera
a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
124. I
contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno
2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31 dicembre 2002
ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
125.
All’articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2006»;
2) le parole: «al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«all’85 per cento»;
b) al comma 5,
le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15
per cento».
126. Il
termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º
agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005
dall’articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.
127.
All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001,
n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
128. La
disposizione di cui al comma 11-bis dell’articolo 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso
che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di
cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all’interno
degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni
sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila
posti, è esente dall’imposta sulla pubblicità di cui al capo I
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
129. Le
disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in
favore degli esercenti di impianti di distribuzione di
carburante, si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2006.
130. Nella
legge 30 dicembre 2004, n. 311, all’articolo 1, dopo il comma
430, è inserito il seguente:
«430-bis. La disposizione di cui al comma 429 si applica, con
le modalità di cui al comma 431, anche alle imprese individuate
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,
aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma 430 ed
assoggettate agli oneri di collegamento telematico ivi
indicati».
131. Ai fini
della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze
realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni effettuate
anche successivamente al periodo di imposta indicato
all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), del
decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il costo
fiscalmente rilevante delle relative partecipazioni è assunto al
netto delle svalutazioni dedotte a decorrere dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2002.
132.
All’articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
le parole: «degli importi delle» sono sostituite dalle seguenti:
«degli aiuti equivalenti alle»;
b) al comma 2,
primo periodo, le parole: «delle minori imposte corrisposte»
sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti di cui al comma 1»
e le parole: «dei tributi» sono sostituite dalle seguenti:
«delle entrate dello Stato; alla riscossione coattiva provvede
il Ministero dell’interno»; al secondo periodo, le parole:
«della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del
decreto di cui al comma 6» e dopo le parole: «comunicano gli
estremi» sono inserite le seguenti: «al Ministero dell’interno
nonchè»;
c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, come individuate in applicazione del decreto di cui
al comma 6»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole da: «L’Agenzia
delle entrate» fino a: «degli accertamenti» sono sostituite
dalle seguenti: «Il Ministero dell’interno, tenuto conto dei
dati forniti dall’Agenzia delle entrate sulla base delle
dichiarazioni di cui al comma 3, provvede, ove risulti l’obbligo
di restituzione,», le parole: «comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 6», le parole: «di accertamento» sono soppresse
e le parole: «delle imposte» sono sostituite dalle seguenti:
«degli aiuti»; al terzo periodo, dopo le parole: «natura
tributaria» sono inserite le seguenti: «e di ogni altra specie»;
al quarto periodo, le parole: «Le imposte dovute» sono
sostituite dalle seguenti: «Gli aiuti dovuti»; al quinto
periodo, le parole: «delle imposte corrisposte» sono sostituite
dalle seguenti: «degli aiuti corrisposti»;
e) al comma 6, primo periodo, le parole: «del direttore
dell’Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti:
«dirigenziale del Ministero dell’interno, adottato entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
secondo periodo,»;
f) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: «Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell’interno, sentiti il Ministro dell’economia e delle
finanze e il Ministro per le politiche comunitarie,
relativamente alle parti di rispettiva competenza, sono
stabilite le linee guida per una corretta valutazione dei casi
di non applicazione delle norme di recupero e per la
quantificazione dell’aiuto indebito, tenendo conto dei seguenti
criteri: osservanza dei criteri di applicazione al caso concreto
desumibili in base ai princìpi del diritto comunitario ed alla
decisione di cui al comma 1; osservanza dei princìpi
costituzionali, dello statuto dei diritti del contribuente e
delle regole fiscali applicabili nei periodi di competenza;
riconoscimento della parità di accesso ai regimi fiscali
alternativi di cui il contribuente avrebbe potuto fruire in
assenza del regime di aiuti fiscali di cui al comma 1;
riconoscimento delle forme di restituzione degli aiuti già
attuate mediante reimmissione nel circuito pubblico delle minori
imposte versate; riconoscimento della estraneità al recupero
delle agevolazioni fiscali relative ad attività non
concorrenziali; riconoscimento della parità di accesso agli
istituti fiscali ordinariamente applicabili alla generalità dei
contribuenti nei periodi d’imposta di fruizione delle
agevolazioni, anche per effetto di specifica dichiarazione di
volersene avvalere».
133.
All’articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e
restituzioni d’imposta».
134.
All’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «sei
anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».
135. Per la
valorizzazione delle attività di ricerca avanzata, alta
formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni
universitarie di alta formazione europea ed internazionale e
applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi
interuniversitari di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto
2003, e al decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio
2003, per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate è
autorizzata l’ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2006, impregiudicata l’attuazione di quanto previsto
negli accordi di programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno
2004 con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca.
136. Per
garantire il completamento delle opere infrastrutturali di
accessibilità al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese
nell’ambito «Accessibilità Fiera di Milano» previsto dalla
delibera del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del
21 marzo 2002, sono autorizzate le seguenti spese: a favore
dell’ANAS, per le opere di viabilità per l’importo di 1,25
milioni di euro per l’anno 2006, di 5 milioni di euro per l’anno
2007 e di 5 milioni di euro per l’anno 2008; a favore del comune
di Milano, per la realizzazione dei collegamenti pubblici e
delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno per
l’importo di 1,25 milioni di euro per l’anno 2006, di 5 milioni
di euro per l’anno 2007 e di 5 milioni di euro per l’anno 2008.
137. A
decorrere dal 1º gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei
redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si
esegue il versamento del debito o il rimborso del credito
d’imposta se l’importo risultante della dichiarazione non supera
il limite di 12 euro. La disposizione si applica anche alle
dichiarazioni eseguite con il modello «730». Se la dichiarazione
modello «730» viene comunque presentata non è dovuto, ai
soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto
dell’imposta, alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.
138. Ai fini
della tutela dell’unità economica della Repubblica e a modifica
di quanto stabilito per il patto di stabilità interno
dall’articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con
popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con
popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi da 139 a 150, che costituiscono princìpi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
Limitatamente all’anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 139
e 140 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti.
139. Il
complesso delle spese correnti, per ciascuna regione a statuto
ordinario, determinato ai sensi del comma 142, non può essere
superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese
correnti dell’anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli
anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle
corrispondenti spese correnti dell’anno precedente aumentato,
rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per
gli stessi anni il complesso delle spese in conto capitale,
determinato ai sensi del comma 143, non può essere superiore,
per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto
capitale dell’anno 2004 aumentato del 4,8 per cento e, per
ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle
corrispondenti spese in conto capitale dell’anno precedente
aumentato del 4 per cento.
140. Per gli
stessi fini di cui al comma 139:
a) per l’anno
2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di
quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 142,
per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione
superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore al
corrispondente ammontare di spese correnti dell’anno 2004
diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che
nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media
pro capite inferiore a quella media pro capite
della classe demografica di appartenenza e diminuito dell’8 per
cento per i restanti enti locali. Per le comunità montane con
popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del 6,5
per cento. Per l’individuazione della spesa media del triennio
si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e
in conto residui, delle spese correnti, e per l’individuazione
della popolazione, ai fini dell’appartenenza alla classe
demografica, si tiene conto della popolazione residente in
ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti dall’articolo
156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Per tali fini, le classi demografiche e la spesa
media pro capite sono così individuate:
1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e
superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro
capite pari a 153,87 euro;
2) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e
superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media
pro capite pari a 176,47 euro;
3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti
e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media
pro capite pari a 102,03 euro;
4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti
e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media
pro capite pari a 113,24 euro;
5) per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa
media pro capite pari a 589,89 euro;
6) per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti,
spesa media pro capite pari a 617,49 euro;
7) per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti,
spesa media pro capite pari a 662,74 euro;
8) per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti,
spesa media pro capite pari a 768,37 euro;
9) per i comuni con popolazione da 100.000 a 249.999 abitanti,
spesa media pro capite pari a 854,59 euro;
10) per i comuni con popolazione da 250.000 a 499.999 abitanti,
spesa media pro capite pari a 1.194,38 euro;
11) per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed oltre,
spesa media pro capite pari a 1.167,47 euro;
b) per l’anno
2007, per gli enti locali di cui al comma 138, si applica una
riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle
corrispondenti spese correnti dell’anno 2006 e, per l’anno 2008,
si applica un aumento dell’1,9 per cento al complesso delle
corrispondenti spese correnti dell’anno 2007.
141. Per gli
stessi enti locali di cui al comma 138, il complesso delle spese
in conto capitale, determinato ai sensi del comma 143, non può
essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare
di spese in conto capitale dell’anno 2004 aumentato dell’8,1 per
cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle
corrispondenti spese in conto capitale dell’anno precedente
aumentato del 4 per cento.
142. Il
complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve
essere calcolato, sia per la gestione di competenza sia per
quella di cassa, al netto delle:
a) spese di
personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per
la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica
disciplina di settore;
c) spese per trasferimenti correnti destinati alle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato e individuate dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) nell’elenco annualmente pubblicato in applicazione di
quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311;
d) spese di carattere sociale quali risultano dalla
classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194;
e) spese per interessi passivi;
f) spese per calamità naturali per le quali sia stato
dichiarato lo stato di emergenza nonchè quelle sostenute dai
comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze
emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di
dichiarazione dello stato di emergenza;
g) spese per oneri derivanti da sentenze che originino
debiti fuori bilancio;
h) spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite
o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti
locali a decorrere dal 1º gennaio 2005, nei limiti dei
corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti
dall’amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di
spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per
la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del comma 139, è
ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti correnti.
143. Il
complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e
141 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che
per quella di cassa, al netto delle:
a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato e individuate dall’ISTAT nell’elenco annualmente
pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1,
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
b) spese
derivanti da concessioni di crediti;
c) spese per calamità naturali per le quali sia stato
dichiarato lo stato di emergenza nonchè quelle sostenute dai
comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze
emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di
dichiarazione dello stato di emergenza;
d) spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite
o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti
locali a decorrere dal 1º gennaio 2005, nei limiti dei
corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti
dall’amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di
spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per
l’aumento del 4,8 per cento, ai sensi del comma 139, è ridotto
in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale.
144. Gli enti
di cui al comma 138 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti
dai commi 139 e 141 per le spese in conto capitale nei limiti
derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente
aggiuntive rispetto a quelle stabilite dai commi 139 e 140.
145. Gli enti
possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141
per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da
soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche per le
erogazioni a titolo gratuito e liberalità.
146. I comuni
possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 141 per
spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla
quota di partecipazione all’azione di contrasto all’evasione
fiscale di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248.
147.
Limitatamente all’anno 2006 il complesso delle spese in conto
capitale di cui ai commi 139 e 141 è calcolato anche al netto
delle spese in conto capitale derivanti da interventi
cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti
quote di parte nazionale.
148. Per gli
anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31
marzo di ciascun anno, con il Ministero dell’economia e delle
finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale,
nonchè dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di
finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con
riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto
previsto ai punti 7 e 12 dell’accordo sottoscritto tra Governo,
regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28
luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le
disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per
gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle
finalità di cui ai commi da 138 a 150, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti
di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le
predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31
marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei
rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri
enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole
del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed
organismi strumentali.
149. Gli enti
di nuova istituzione nell’anno 2006, o negli anni successivi,
sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno
dall’anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui
applicare dette regole.
150.
Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall’articolo 1,
commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. All’articolo 1, commi 30 e 31, della citata legge n. 311
del 2004, le parole: «i comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni con
popolazione superiore a 20.000 abitanti».
151. Al comma
1 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le
parole: «1º gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «15
gennaio 2006». Il decreto di cui al comma 2 del medesimo
articolo 39 è adottato entro il 15 gennaio 2006.
152. Le
disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e
comunale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, già confermate, per l’anno 2004, dall’articolo 2,
comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l’anno
2005, dall’articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, sono prorogate per l’anno 2006.
153. I
trasferimenti erariali per l’anno 2006 di ogni singolo ente
locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall’articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
154. I
contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di
cui all’articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, sono confermati nello stesso importo per l’anno 2006.
155. Il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l’anno 2006 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo
2006.
156. Ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e
della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio
sono confermate, per l’anno 2006, le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º marzo 2005, n. 26.
157. Ai fini
del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi
comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità
interno, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e di
razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè al fine di
realizzare le migliori condizioni per l’acquisizione di beni e
servizi nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza, i
commi 158, 159 e 160 stabiliscono le disposizioni per assicurare
il coordinamento della finanza pubblica.
158. Le
aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa,
promosse anche ai sensi dell’articolo 59 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, espletano le funzioni di centrali di committenza
in favore delle amministrazioni ed enti regionali o locali
aventi sede nel medesimo ambito territoriale. In particolare
operano valutazioni in ordine alla utilizzabilità delle suddette
convenzioni stipulate o degli acquisti effettuati ai fini del
rispetto dei parametri di qualità-prezzo di cui all’articolo 26,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
159. Resta
salva la facoltà delle amministrazioni ed enti regionali o
locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi
dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di
procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri
stabiliti al comma 3 dello stesso articolo 26.
160. Anche al
fine di conseguire l’armonizzazione dei sistemi, gli enti locali
e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della
consulenza e del supporto della CONSIP Spa, anche nelle sue
articolazioni territoriali, ai sensi dell’articolo 3, comma 172,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
161. Sono
tenute alla codificazione uniforme di cui all’articolo 28, commi
3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e
individuate nell’elenco annualmente pubblicato dall’ISTAT in
applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. La disposizione di cui al
periodo precedente non si applica agli organi costituzionali.
162. Per il
finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui
all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è autorizzata
la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2006.
163.
All’articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239,
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli
enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui
all’articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali
emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al
capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
164. La
disciplina del conto economico prevista dall’articolo 229 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti.
165. Al comma
61 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite con le seguenti: «31
dicembre 2006».
166. Ai fini
della tutela dell’unità economica della Repubblica e del
coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti
locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle
competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di
competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo.
167. La Corte
dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui
debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione
economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di
cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del
rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità
interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di
indebitamento dall’articolo 119, ultimo comma, della
Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e
finanziaria in ordine alle quali l’amministrazione non abbia
adottato le misure correttive segnalate dall’organo di
revisione.
168. Le
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora
accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166,
comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il
mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano
specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente
locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei
vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle
regole del patto di stabilità interno.
169. Per
l’esercizio dei compiti di cui ai commi 166, 167 e 168, la Corte
dei conti può avvalersi della collaborazione di esperti anche
estranei alla pubblica amministrazione, sino ad un massimo di
dieci unità, particolarmente qualificati nelle materie
economiche, finanziarie e statistiche, nonchè, per le esigenze
delle sezioni regionali di controllo e sino al completamento
delle procedure concorsuali di cui al comma 175, di personale
degli enti locali, fino ad un massimo di cinquanta unità, in
possesso di laurea in scienze economiche ovvero di diploma di
ragioniere e perito commerciale, collocato in posizione di fuori
ruolo o di comando.
170. Le
disposizioni dei commi 166 e 167 si applicano anche agli enti
del Servizio sanitario nazionale. Nel caso di enti di cui al
presente comma che non abbiano rispettato gli obblighi previsti
ai sensi del comma 166, la Corte trasmette la propria
segnalazione alla regione interessata per i conseguenti
provvedimenti.
171.
All’articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il comma
3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene
conto degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti
ai sensi dell’articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono
indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della
Corte dei conti».
172.
All’articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
dopo le parole: «agli organi elettivi» sono inserite le
seguenti: «, entro sei mesi dalla data di ricevimento della
relazione,».
173. Gli atti
di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a
5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della
Corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo sulla
gestione.
174. Al fine
di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali,
l’articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio
decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il
procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le
azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla
procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della
garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V,
del codice civile.
175. Al fine
di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di cui ai
commi da 166 a 174, la Corte dei conti può avviare apposito
concorso pubblico su base regionale per il reclutamento di un
contingente complessivo non superiore a cinquanta unità di
personale amministrativo a tempo indeterminato dell’area C in
possesso di laurea in scienze economiche o statistiche e
attuariali, da destinare alle sezioni regionali di controllo. Le
conseguenti assunzioni sono disposte in deroga a quanto
stabilito dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
176. Ai fini
di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la
contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio
2004-2005 dall’articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 89, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono
incrementate, a decorrere dall’anno 2006, di 390 milioni di euro
da destinare anche all’incentivazione della produttività.
177. Le
risorse previste dall’articolo 3, comma 47, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 89, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per
l’incentivazione della produttività al rimanente personale
statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio
2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro
per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di
cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
178. In deroga
a quanto stabilito dall’articolo 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale
del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti dall’attuazione del
protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e dalle
organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per il personale
dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici
diversi dall’amministrazione statale, sono posti a carico del
bilancio dello Stato per un importo complessivo di 220 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2006. La presente disposizione non
si applica alle regioni a statuto speciale, alle province
autonome di Trento e di Bolzano, nonchè agli enti locali
ricadenti nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e
Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applica il
comma 182.
179. Al
riparto delle risorse indicate al comma 178 tra le
amministrazioni dei comparti interessati si provvede, dopo la
sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi nazionali di
lavoro, sulla base delle modalità e dei criteri che saranno
definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica.
180. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di
bilancio.
181. Le somme
indicate ai commi 176, 177 e 178, comprensive degli oneri
contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo
complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera
h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
182. Per le
finalità indicate al comma 178, in deroga a quanto stabilito
dall’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa
dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il concorso dello Stato
al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via
aggiuntiva, di 213 milioni di euro a decorrere dal 2006.
183. Per il
biennio 2006-2007, in applicazione dell’articolo 48, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a
carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva
nazionale sono quantificati complessivamente in 222 milioni di
euro per l’anno 2006 e in 322 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2007.
184. Per il
biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del
rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono
determinate complessivamente in 108 milioni di euro per l’anno
2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 con
specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di
euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
185. Le somme
di cui ai commi 183 e 184, comprensive degli oneri contributivi
e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di
cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5
agosto 1978, n. 468.
186. Per il
personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti
pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007,
nonchè quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti
economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico
dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del
medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli
atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore
provvedono alla quantificazione delle relative risorse,
attenendosi ai criteri previsti per il personale delle
amministrazioni dello Stato di cui al comma 183. A tale fine i
comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il
Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle
rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei
dati concernenti il personale dipendente.
187. A
decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali
di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti
pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli
enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
possono avvalersi di personale a tempo determinato o con
convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta
per le stesse finalità nell’anno 2003. Per il comparto scuola e
per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le
specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei
limiti di cui al presente comma costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale.
188. Per gli
enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità (ISS),
l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL), l’Agenzia per i servizi sanitari regionali
(ASSR), l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l’Agenzia
spaziale italiana (ASI), l’Ente per le nuove tecnologie,
l’energia e l’ambiente (ENEA), il Centro nazionale per
l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonchè per
le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e
per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte
comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per
l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica
ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche
didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico
dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di
finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario
delle università.
189. A
decorrere dall’anno 2006 l’ammontare complessivo dei fondi per
il finanziamento della contrattazione integrativa delle
amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie
fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti
pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli
pubblici indicati all’articolo 70, comma 4, del medesimo decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università,
determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali,
non può eccedere quello previsto per l’anno 2004 come
certificato dagli organi di controllo di cui all’articolo 48,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove
previsto, all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
190. È fatto
divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da
parte degli organi di controllo di cui al comma 189, della
compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al
biennio precedente.
191.
L’ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli
importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che
non risultino già confluiti nei fondi dell’anno 2004.
192. A
decorrere dal 1º gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri
di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad
essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi
compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di
pertinenza di altri capitoli di spesa.
193. Gli
importi relativi alle spese per le progressioni all’interno di
ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a
carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d’anno,
in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli
stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria
dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal
servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i
predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente
normativa contrattuale, ai fondi medesimi.
194. A
decorrere dal 1º gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai
fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono
conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche
e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di
personale a tempo indeterminato.
195. I
risparmi derivanti dall’applicazione dei commi da 189 a 197
costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello
Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni
statali, al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non
possono essere utilizzate per incrementare i fondi negli anni
successivi.
196. Il
collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua
assenza l’organo di controllo interno equivalente, vigila sulla
corretta applicazione della normativa di cui ai commi da 189 a
197 anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 40, comma 3,
ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in ordine alla nullità ed inapplicabilità delle clausole
contrattuali difformi.
197. Per il
triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla remunerazione
delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, sono ridotti del 10 per cento rispetto alle somme
assegnate allo stesso titolo nell’anno 2004 alle singole
amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi
all’amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi
istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica,
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del
Dipartimento della protezione civile, al personale
dell’Ispettorato centrale repressione frodi, alle Forze armate
per il personale impegnato nei settori operativi ed
all’amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali
a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli
internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonchè per
la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di
criminalità organizzata.
198. Le
amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all’articolo
2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nonchè gli enti del Servizio sanitario
nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui
all’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell’IRAP, non superino per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell’anno
2004 diminuito dell’1 per cento. A tal fine si considerano anche
le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio
con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con
convenzioni.
199. Ai fini
dell’applicazione del comma 198, le spese di personale sono
considerate al netto:
a) per l’anno
2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per
rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai
rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti
successivamente all’anno 2004.
200. Gli enti
destinatari del comma 198, nella loro autonomia, possono fare
riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento
degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 198,
alle misure della presente legge riguardanti il contenimento
della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti
all’utilizzo di personale a tempo determinato, nonchè alle altre
specifiche misure in materia di personale.
201. Gli enti
locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono
altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al
comma 198 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi
di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai
sensi dell’articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre
disposizioni normative vigenti.
202. Al
finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005
concorrono le economie di spesa di personale riferibili all’anno
2005 come individuate dall’articolo 1, comma 91, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
203. Per gli
enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del comma
198 costituiscono strumento di rafforzamento dell’intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell’articolo 1,
comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di
tali disposizioni nonchè di quelle previste per i medesimi enti
del Servizio sanitario nazionale dall’articolo 1, commi 98 e
107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati
nell’ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti
di cui all’articolo 12 della medesima intesa, ai fini del
concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi
comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
204. Alla
verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal comma 198
si procede, per le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore
a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui
all’articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e per gli altri enti destinatari della norma attraverso apposita
certificazione, sottoscritta dall’organo di revisione contabile,
da inviare al Ministero dell’economia e delle finanze, entro
sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario di
riferimento.
205. Per le
regioni e le autonomie locali, le economie derivanti
dall’attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli
enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
206. Le
disposizioni dei commi da 198 a 205 costituiscono princìpi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi
degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
207.
L’articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, che prevede la possibilità di
ripartire una quota percentuale dell’importo posto a base di
gara tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati
della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della
direzione dei lavori, del collaudo, nonchè tra i loro
collaboratori, si interpreta nel senso che tale quota
percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell’amministrazione.
208. Le somme
finalizzate alla corresponsione di compensi professionali
comunque dovuti al personale dell’avvocatura interna delle
amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni
contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri
riflessi a carico del datore di lavoro.
209.
L’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che ai fini del mutamento
di sede la domanda o la disponibilità o il consenso comunque
manifestato dai magistrati per il cambiamento della località
sede di servizio è da considerare, ai fini del riconoscimento
del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come
domanda di trasferimento di sede.
210. Nei
confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione
dell’equo indennizzo spettante per la perdita dell’integrità
fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera
l’importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di
presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre
voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo.
211. La
disposizione di cui al comma 210 non si applica ai dipendenti
che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del 1º
gennaio 2006.
212.
L’articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come
interpretato dall’articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio
2006-2008.
213.
L’indennità di trasferta di cui all’articolo 1, primo comma,
della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all’articolo 1, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio
1978, n. 513, l’indennità supplementare prevista dal primo e
secondo comma dell’articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n.
836, nonchè l’indennità di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono
soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei
contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di
recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli
relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonchè alle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli
di recepimento dello schema di concertazione per il personale
delle Forze armate.
214. Le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali non
trova diretta applicazione il comma 213, adottano, anche in
deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le
conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti
nel rispetto della propria autonomia organizzativa.
215. Tutte le
indennità collegate a specifiche posizioni d’impiego o servizio
o comunque rapportate all’indennità di trasferta, comprese
quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all’articolo 13
della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, e
all’articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano
stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
216. Ai fini
del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente
alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
che si reca in missione o viaggio di servizio all’estero, il
rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle
spese per la classe economica. È abrogato il quinto comma
dell’articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
217.
L’articolo 3, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1926, n.
941, e successive modificazioni, è abrogato.
218. Il comma
2 dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si
interpreta nel senso che il personale degli enti locali
trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche
funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli
statali, sulla base del trattamento economico complessivo in
godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della
posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore
al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito
dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità
nonchè da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai
contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti
locali, vigenti alla data dell’inquadramento. L’eventuale
differenza tra l’importo della posizione stipendiale di
inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre
1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam
e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del
conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta
salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata
in vigore della presente legge.
219.
All’articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l’ottavo comma è
sostituito dal seguente:
«Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a
carico dell’amministrazione la spesa per la corresponsione di un
equo indennizzo per la perdita dell’integrità fisica
eventualmente subita dall’impiegato».
220. Sono
abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè la legge 1º
novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i
decreti concernenti norme per l’applicazione delle leggi stesse.
221. Sono
contestualmente abrogate tutte le disposizioni che, comunque,
pongono le spese di cura a carico dell’amministrazione,
contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti
di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle
relative alle carriere prefettizie e diplomatica nonchè alle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in
particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione
per il personale delle Forze armate. Rimangono impregiudicate le
prestazioni dovute dall’Amministrazione della difesa al
personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia
che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni
compiute al di fuori del territorio nazionale.
222. Alla
legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
«a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di
regione o in comune sede di corte di appello»;
b) all’articolo 11, primo comma, il numero 1) è
sostituito dal seguente:
«1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con
sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di
appello».
223. Le
disposizioni dei commi 207, 208, da 210 a 215, 219 e 220
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.
224. Tra le
disposizioni riconosciute inapplicabili dall’articolo 69, comma
1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del
quadriennio 1994/1997 è ricompreso l’articolo 5, terzo comma,
della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito
dall’articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di
retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di
domenica. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi
alla data di entrata in vigore della presente legge.
225. Ai fini
della definizione delle situazioni pendenti, l’articolo 42,
comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il periodo
della sua vigenza si interpreta nel senso che l’applicazione del
trattamento economico previsto dal terzo periodo è subordinata
alla previa definizione del trattamento giuridico ed economico e
dell’ordinamento delle carriere del personale dell’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione mediante il
regolamento previsto dal primo periodo. Dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino alla definizione del
regolamento di cui al precedente periodo è sospesa qualsiasi
procedura esecutiva relativa a pronunce giurisdizionali non
passate in giudicato concernenti l’applicazione del suddetto
trattamento economico.
226.
L’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
nei confronti del personale dipendente si interpreta nel senso
che alla determinazione dell’assegno personale non riassorbibile
e non rivalutabile concorre il trattamento, fisso e
continuativo, con esclusione della retribuzione di risultato e
di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento
di specifici risultati o obiettivi.
227. Ai fini
di quanto disposto dall’articolo 17-bis, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per il personale del comparto Ministeri è
stanziata la somma di 15 milioni di euro per l’anno 2006 e di 20
milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
228. Al fine
di potenziare l’attuazione della mobilità, è costituito un fondo
nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze con uno stanziamento annuale pari
a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Tale fondo è
destinato alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, alle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, agli enti
pubblici non economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui
all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, che attivino mobilità di
personale di livello non dirigenziale attraverso bandi e avvisi
o per mobilità collettiva con il vincolo della destinazione a
sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40 per
cento.
229. I criteri
per l’assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 228
sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Le risorse possono essere assegnate con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, solo subordinatamente
all’effettivo perfezionamento dei trasferimenti per mobilità.
230.
All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede
di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque
anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile
dai contratti collettivi».
231. Con
riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi
di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti
commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata
pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla
competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il
procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma
non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento
del danno quantificato nella sentenza.
232. La
sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito
il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e,
in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non
superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza
di primo grado, stabilendo il termine per il versamento.
233. Il
giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data
di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria
della sezione di appello.
234. Per le
esigenze del Ministero degli affari esteri connesse al rinnovo
dei seggi non permanenti del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
235. Per il
più efficace perseguimento degli obiettivi nella lotta alla
contraffazione, l’Alto Commissario, istituito con l’articolo 1-quater
del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si avvale di
due Vice Alti Commissari, nominati dal Ministro delle attività
produttive. Per ottimizzare le condizioni di espletamento delle
relative attribuzioni e potenziare le strutture di supporto è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2006.
236.
All’articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 gennaio
2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo
2005, n. 37, le parole: «, per l’anno 2005,» sono sostituite
dalle seguenti: «a decorrere dal 2005».
237. I
Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia,
della salute e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad
avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio
con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi
dell’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Il Ministero dell’economia e delle finanze può continuare
ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato
ai sensi dell’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
238. Il
Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi,
fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 66, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6
milioni di euro.
239. Possono
essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro
a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura
amministrativa nonchè i contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), dall’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e dall’INAIL già
prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a
carico dei bilanci degli enti predetti.
240. L’Agenzia
per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT)
può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del
personale in servizio nell’anno 2005 con contratto a tempo
determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità
e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente
stanziata per lo stesso personale nell’anno 2005 dalla predetta
Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio
dell’Agenzia. Il CNIPA è autorizzato a prorogare, fino al 31
dicembre 2006, i rapporti di lavoro del personale con contratto
a tempo determinato in servizio nell’anno 2005. I relativi oneri
continuano a fare carico sul bilancio del CNIPA.
241. L’Ente
nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31
dicembre 2006, del personale in servizio nell’anno 2005 con
contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di
spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale
nell’anno 2005. I relativi oneri continuano ad essere posti a
carico del bilancio dell’ENPALS.
242. Il Corpo
forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31
dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai
sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa
sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2005.
243. Le
procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui
all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle
limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente
per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti
in essere instaurati con il personale interessato alla predetta
conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006.
244. I comandi
del personale delle società Poste italiane Spa e Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all’articolo 1,
comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati
al 31 dicembre 2006.
245. Per la
proroga delle attività di cui all’articolo 78, comma 31, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro.
246. Per
l’anno 2006, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata l’assunzione
di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti
di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di
Stato. Alla ripartizione di tali unità si provvede con le
procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su
proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri
per la funzione pubblica e dell’economia e delle finanze.
247. Al fine
di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle
attività svolte dal personale di cui ai commi da 237 a 242, le
amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in deroga
all’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il
reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000
unità di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei
titoli vengono considerati prioritariamente i servizi
effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con
particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni
che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti
dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i
quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo.
Alla ripartizione del predetto contingente fra le varie
amministrazioni si provvede con le modalità di cui al comma 4
dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata dall’atto di
programmazione triennale del fabbisogno di personale, da
inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al
Ministero dell’economia e delle finanze.
248. Le
amministrazioni di cui al comma 247 sono tenute a trasmettere
previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell’economia e delle finanze copia del bando dei
concorsi autorizzati.
249. Le
conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per
gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all’articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le
modalità previste dal comma 250. Per i medesimi anni 2007 e
2008, le amministrazioni di cui al comma 247 possono continuare
ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento
della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori
delle procedure concorsuali di cui ai commi da 246 a 253.
250. Ai fini
di quanto previsto dal comma 247, le amministrazioni
predispongono piani di sostituzione del personale a tempo
determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato
indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza
delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del
contingente complessivo di cui al comma 247. I predetti piani,
corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle
implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica.
251. Per
consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma
249, nonchè la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro
diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività
istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di
reclutamento previste dai commi da 247 a 250, a decorrere
dall’anno 2007 è istituito presso il Ministero dell’economia e
delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di
euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si
provvede, sulla base dei piani di cui al comma 250, al
trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di
reclutamento previste dai commi da 247 a 253 delle occorrenti
risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio
provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
247 a 253 nell’ambito delle risorse dei relativi bilanci.
252. A
decorrere dall’avvio delle procedure di assunzione dei vincitori
dei concorsi di cui al comma 247, le relative amministrazioni
non possono avvalersi di personale a tempo determinato per le
funzioni di cui al comma 247.
253. La
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica ed il Ministero dell’economia e delle finanze
procedono al monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni di
cui ai commi da 247 a 252.
254.
All’articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea,
dopo le parole: «L’Alto Commissario» sono inserite le seguenti:
«, che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal
Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, tra gli
appartenenti alle categorie di personale, nell’ambito delle
quali è scelto il Commissario,»;
b) la lettera
e) è sostituita dalla seguente:
«e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato dal
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato,
collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa
retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza
anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i
rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui
all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli organi
costituzionali, che abbiano prestato non meno di cinque anni di
servizio effettivo nell’amministrazione di appartenenza, nonchè
altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando
secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale
destinato all’ufficio del Commissario il servizio è equiparato
ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di
appartenenza».
255. Per le
finalità di cui al comma 254 è autorizzata la spesa di euro
1.000.000 annui a decorrere dall’anno 2006.
256.
All’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma
1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
– Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro,
esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le
proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni
diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di
lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano
predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni
certificati dalla commissione di certificazione istituita presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito
delle risorse umane e strumentali già operanti presso la
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;
c-ter) i
consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge
11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro
instaurati nell’ambito territoriale di riferimento senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica»;
b) dopo il
comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera
c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso le
direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro
funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione
di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali».
257. A valere
sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono considerate prioritarie le
assunzioni del personale della Polizia penitenziaria, con le
modalità previste dal comma 97 dello stesso articolo 1 della
citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni.
258.
All’articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «300.000 abitanti»
sono sostituite dalle seguenti: «230.000 abitanti», dopo le
parole: «un contributo complessivo» sono inserite le seguenti: «una
tantum», e le parole: «a tempo determinato» sono soppresse.
259. Allo
scopo di incrementare la funzionalità all’Amministrazione della
pubblica sicurezza anche attraverso una più razionale
valorizzazione delle risorse dirigenziali della Polizia di
Stato, all’articolo 42 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3,
le parole: «nel termine massimo di tre anni dal conseguimento
della qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine
non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica»;
b) dopo il
comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Ai dirigenti generali di livello B collocati a riposo
d’ufficio per il raggiungimento del limite di età prima
dell’inquadramento di cui al comma 3, sono corrisposti, se più
favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e
privilegiato, e l’indennità di buonuscita spettanti ai prefetti
con analoga anzianità di servizio e destinatari delle indennità
di posizione di base di direttore centrale o equiparato».
260. In
conseguenza di quanto previsto dal comma 259, a decorrere dal 1º
gennaio 2006, sono attribuiti:
a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno
quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal
servizio, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato,
e l’indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di
pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di
servizio;
b) ai
dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque
anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica
di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal
giorno precedente la cessazione dal servizio.
261. Fino a
quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei
ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile
e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia
ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa
l’applicazione dell’articolo 24 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni; alle esigenze
di carattere funzionale si provvede:
a) mediante l’affidamento, agli ispettori
superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza «sostituti
commissari», delle funzioni di cui all’articolo 31-quater,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, e successive modificazioni;
b) mediante
l’espletamento di concorsi per l’accesso al ruolo dei
commissari, per aliquote annuali compatibili con la disciplina
autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui
all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, nell’ambito della dotazione organica
del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 334 del
2000.
262. All’onere
aggiuntivo derivante dall’attuazione dei commi 259 e 260, pari a
918.000 euro per l’anno 2006, 1.063.000 euro per l’anno 2007 e
2.221.000 euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo per le esigenze correnti di
cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.
263.
L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c),
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e
dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2006:
a) in 440,84
milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della
gestione speciale minatori, nonchè in favore dell’ENPALS;
b) in 108,93
milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla
lettera a), della gestione esercenti attività commerciali
e della gestione artigiani.
264.
Conseguentemente a quanto previsto dal comma 263, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno
2006 in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al
comma 263, lettera a), e in 3.998,46 milioni di euro per
le gestioni di cui al comma 263, lettera b).
265. I
medesimi complessivi importi di cui ai commi 263 e 264 sono
ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui
all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di
cui al comma 263, lettera a), della somma di 1.006,21
milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale
assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai
trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio
1989, nonchè al netto delle somme di 2,43 milioni di euro e di
56,31 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della
gestione speciale minatori e dell’ENPALS.
266. Ai fini
del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per
l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi
civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 369 milioni di
euro per l’esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per l’anno
2005:
a) per l’anno
2004, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo
dell’INPS per l’anno 2004, trasferite alla gestione di cui
all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni
e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69
milioni di euro;
2) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima
gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2004
del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 140,31
milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi
scopi;
b) per l’anno
2005, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la
gestione di cui al numero 1) della lettera a), come
risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2004 del predetto
Istituto, per un ammontare complessivo di 117,95 milioni di
euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
2) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS ai sensi
dell’articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle
gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti
sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette
gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai
sensi dell’articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del
1998, per un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di
euro.
267. Il
contributo a carico dello Stato a favore dell’ENPALS previsto
dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, è soppresso.
268. Per i
lavoratori dell’industria mineraria siciliana e degli annessi
stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della
Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive
modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria
dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e
i superstiti è determinata dall’importo dell’indennità mensile
effettivamente liquidata all’interessato, ai sensi della citata
legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, come previsto
dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105. La
disposizione del presente comma ha valore di interpretazione
autentica quanto ai destinatari del primo comma dell’articolo 1
della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 dell’articolo
1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.
269.
All’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Dal 1º
gennaio 2008 è istituito un Fondo di garanzia per agevolare
l’accesso al credito delle imprese che conferiscono il
trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche
complementari. Il predetto Fondo è alimentato da un contributo
dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 424 milioni
di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 e il 2012 e 253
milioni di euro per il 2013, comprensivi dei costi di gestione.
La garanzia del Fondo copre fino all’intero ammontare dei
finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati
dalle imprese nel periodo 2008-2012 e dei relativi interessi»;
b) al comma 2,
al primo periodo, la parola: «2006» è sostituita dalla seguente:
«2008» e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L’onere
derivante dal presente comma è valutato in 176 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2008»;
c) la Tabella A è sostituita dalla seguente:
«TABELLA A
(prevista dall’articolo 8, comma 2)
2008 0,19 punti percentuali;
2009 0,21 punti percentuali;
2010 0,23 punti percentuali;
2011 0,25 punti percentuali;
2012 0,26 punti percentuali;
2013 0,27 punti percentuali;
dal 2014 0,28 punti percentuali».
270.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è
rideterminata per l’anno 2006 in 3 milioni di euro, per l’anno
2007 in 3 milioni di euro e, a decorrere dall’anno 2008, in 530
milioni di euro.
271. I
risparmi derivanti dall’attuazione dei commi 269 e 270, per gli
anni 2006 e 2007, concorrono al miglioramento dei saldi di
finanza pubblica.
272. A favore
degli eredi delle vittime dell’evento occorso ad Ustica il 27
giugno 1980 è riconosciuta una indennità nel limite di spesa
complessivo di 8 milioni di euro per il 2006. Con decreto del
Ministro dell’interno sono stabilite le modalità per
l’attuazione del presente comma.
273. Le somme
eventualmente residuate dagli importi di cui al comma 3-bis
dell’articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.
47, e al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio
2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 2005, n. 58, sono destinate, fino a concorrenza, alla
copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali
stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni
sindacali di categoria in attuazione dell’articolo 1, comma 148,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono quantificati i predetti oneri contrattuali e
stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme.
274.
Nell’ambito del settore sanitario, al fine di garantire il
rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, restano fermi:
a) gli
obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario,
con la citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005,
finalizzati a garantire l’equilibrio economico-finanziario, a
mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli
ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla
medesima intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni
di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale
presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di
decadenza dei rispettivi direttori generali;
b) l’obbligo
di adottare i provvedimenti necessari di cui all’articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
275. Fra gli
adempimenti regionali indicati all’articolo 1, comma 173, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ricompresi i seguenti:
a) stipulare, entro il termine perentorio del 31 marzo
2006, anche a stralcio degli accordi regionali attuativi
dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti
con i medici di medicina generale entrato in vigore il 23 marzo
2005, accordi attuativi dell’articolo 59, lettera B – Quota
variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di
standard erogativi ed organizzativi – comma 11, del medesimo
accordo nazionale, prevedendo di subordinare l’accesso
all’indennità di collaborazione informatica al riscontro del
rispetto della soglia del 70 per cento della stampa
informatizzata delle prescrizioni farmaceutiche e delle
richieste di prestazioni specialistiche effettuate da parte di
ciascun medico e provvedendo al medesimo riscontro mediante il
supporto del sistema della tessera sanitaria di cui all’articolo
50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Ferma
restando la disposizione contenuta nel citato articolo 59,
lettera B, comma 11, per la corresponsione dell’indennità
forfettaria mensile, la sua erogazione, oltre il termine del 31
marzo 2006, in assenza della stipula dei previsti accordi
regionali, non è imputabile sulle risorse del Servizio sanitario
nazionale. La mancata stipula dei medesimi accordi regionali
costituisce per le regioni inadempimento. Le disposizioni di cui
alla presente lettera si applicano anche per l’attuazione del
corrispondente accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta;
b) adottare
provvedimenti volti, nel caso in cui le medesime regioni
deliberino l’erogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a
costo agevolato in funzione della condizione economica
dell’assistito, a fare riferimento esclusivo alla situazione
reddituale fiscale del nucleo familiare dell’assistito,
assumendo come tale quello individuato con il decreto del
Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993.
276.
All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «30 giugno 2006»
sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006»;
b) al comma 7,
dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «Per la
rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo
del comma 5 del presente articolo, è riconosciuto per gli anni
2006 e 2007 un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro, da
definire con apposita convenzione tra il Ministero dell’economia
e delle finanze, il Ministero della salute e le associazioni di
categoria interessate. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
modalità erogative. Al relativo onere si provvede utilizzando le
risorse di cui al comma 12»;
c) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel
termine di cui al comma 8 è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la
quale la violazione si è verificata.
8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma
8, la mancanza di uno o più elementi della ricetta di cui al
decreto attuativo del comma 5 del presente articolo è punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta
per la quale la violazione si è verificata;
8-quater. L’accertamento della violazione di cui ai commi
8-bis e 8-ter è effettuato dal Corpo della Guardia
di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi
dell’articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente per
territorio, per i conseguenti adempimenti. Dell’avvenuta
apertura del procedimento e della sua conclusione viene data
notizia, a cura della direzione provinciale dei servizi vari,
alla competente ragioneria provinciale dello Stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali
non risulta associato il codice fiscale dell’assistito, rilevato
secondo quanto previsto dal presente articolo, l’azienda
sanitaria locale competente non procede alla relativa
liquidazione, fermo restando che, in caso di ricette redatte
manualmente dal medico, il farmacista non è responsabile della
mancata rispondenza del codice fiscale rilevato rispetto a
quello indicato sulla ricetta che farà comunque fede a tutti gli
effetti»;
d) dopo il
comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i
dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10
rilevano a fini di responsabilità, anche amministrativa o
penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal quale
gli stessi sono tratti».
277.
All’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i
provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di
gestione non vengano adottati dal commissario ad acta
entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento
all’anno di imposta 2006, si applicano comunque nella misura
massima prevista dalla vigente normativa l’addizionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive;
scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del
commissario ad acta non possono avere ad oggetto
l’addizionale e le maggiorazioni d’aliquota delle predette
imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti
d’imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura
massima dell’addizionale e delle maggiorazioni d’aliquota di
tali imposte».
278. Al fine
di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica di cui al comma 274, il livello complessivo della spesa
del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre
lo Stato, di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 1.000 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2006. L’incremento di cui al primo
periodo è da ripartire tra le regioni, secondo criteri e
modalità concessive definiti con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni interessate, la
stipula di specifici accordi diretti all’individuazione di
obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine
della riduzione strutturale del disavanzo.
279. Lo Stato,
in deroga a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al
ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli
anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine è autorizzata, a titolo di
regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per
l’anno 2006. L’erogazione del suddetto importo da parte dello
Stato è subordinata all’adozione, da parte delle regioni, dei
provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro
carico per i medesimi anni.
280. L’accesso
al concorso di cui al comma 279, da ripartire tra tutte le
regioni sulla base del numero dei residenti, con decreto del
Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, è subordinato all’espressione, entro il
termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, dell’intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale
2006-2008, nonchè, entro il medesimo termine, alla stipula di
una intesa tra Stato e regioni, ai sensi dell’articolo 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la
realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti
dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da
allegare alla medesima intesa e che contempli:
a) l’elenco di
prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di
assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza
ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio
2002, e successive modificazioni, per le quali sono fissati nel
termine di novanta giorni dalla stipula dell’intesa, nel
rispetto della normativa regionale in materia, i tempi massimi
di attesa da parte delle singole regioni;
b) la
previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle
regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera a), nelle
regioni interessate si applicano direttamente i parametri
temporali determinati, entro novanta giorni dalla stipula
dell’intesa, in sede di fissazione degli standard di cui
all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
c) fermo restando il principio di libera scelta da parte
del cittadino, il recepimento, da parte delle unità sanitarie
locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione della
normativa regionale in materia, nonchè in coerenza con i
parametri temporali determinati in sede di fissazione degli
standard di cui all’articolo 1, comma 169, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui all’elenco
previsto dalla lettera a), con l’indicazione delle
strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali
tempi sono assicurati nonchè delle misure previste in caso di
superamento dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli
assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa
in base alla normativa vigente;
d) la determinazione della quota minima delle risorse di
cui all’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti
regionali ai sensi dell’articolo 1, comma 34-bis, della
medesima legge, per il perseguimento dell’obiettivo del Piano
nazionale di contenimento dei tempi di attesa, ivi compresa la
realizzazione da parte delle regioni del Centro unico di
prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori
dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e
le altre strutture del territorio, utilizzando in via
prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di
libera scelta;
e) l’attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario
(NSIS) di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio
delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo ai
sensi dell’articolo 3, comma 6, della citata intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005;
f) la previsione che, a certificare la realizzazione
degli interventi in attuazione del Piano nazionale di
contenimento dei tempi di attesa, provveda il Comitato
permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli
essenziali di assistenza (LEA), di cui all’articolo 9 della
citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.
281. L’accesso
al concorso di cui al comma 279 è altresì subordinato, per le
regioni che nel periodo 2001-2005 abbiano fatto registrare, in
base ai dati risultanti dal Tavolo tecnico di verifica degli
adempimenti regionali, un disavanzo medio pari o superiore al 5
per cento, ovvero che abbiano fatto registrare nell’anno 2005 un
incremento del disavanzo rispetto all’anno 2001 pari o superiore
al 200 per cento, alla stipula di un apposito accordo tra la
regione interessata e i Ministri della salute e dell’economia e
delle finanze, ovvero all’integrazione di accordi già
sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, per l’adeguamento alle indicazioni del
Piano sanitario nazionale 2006-2008 e il perseguimento
dell’equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza.
282. Alle
aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le
attività di prenotazione delle prestazioni di cui al citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
novembre 2001. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottano, sentite le associazioni a difesa dei
consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e
presenti nell’elenco previsto dall’articolo 137 del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione
dell’erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici,
informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero
della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002.
283. Con
decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la
Commissione nazionale sull’appropriatezza delle prescrizioni,
cui sono affidati compiti di promozione di iniziative formative
e di informazione per il personale medico e per i soggetti
utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e
predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di
priorità di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di
controllo dell’appropriatezza delle prescrizioni delle medesime
prestazioni, nonchè di promozione di analoghi organismi a
livello regionale e aziendale. Con detto decreto del Ministro
della salute è fissata la composizione della Commissione, che
comprende la partecipazione di esperti in medicina generale,
assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di
rappresentanti del Ministero della salute, di rappresentanti
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e di un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti. Le linee-guida sono adottate con decreto del
Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla costituzione
della Commissione. Alla Commissione è altresì affidato il
compito di fissare i criteri per la determinazione delle
sanzioni amministrative previste dal comma 284. Ai componenti
della Commissione spetta il solo trattamento di missione. A tal
fine è autorizzata la spesa annua di 100.000 euro a decorrere
dall’anno 2006.
284. Ai
soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al
comma 282 è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di
1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro. Ai soggetti responsabili
delle violazioni all’obbligo di cui all’articolo 3, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata la sanzione
amministrativa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di
20.000 euro. Spetta alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano l’applicazione delle sanzioni di cui al
presente comma, secondo i criteri fissati dalla Commissione
prevista dal comma 283.
285. Nel
completamento del proprio programma di investimenti in
attuazione dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, le regioni destinano le risorse
residue finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e
adeguamento di presidi ospedalieri ad interventi relativi a
presidi comprensivi di degenze per acuti con un numero di posti
letto non inferiore a 250 ovvero a presidi per lungodegenza e
riabilitazione con un numero di posti letto non inferiore a 120,
nonchè agli interventi necessari al rispetto dei requisiti
minimi strutturali e tecnologici dei presidi attivi avviati alla
data del 31 dicembre 2005 stabiliti dall’atto di indirizzo e
coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997.
286. La
cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri
materiali dismessi da aziende sanitarie locali, aziende
ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto pubblico e altre organizzazioni similari nazionali a
beneficio delle strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo
o in transizione è promossa e coordinata dall’Alleanza degli
ospedali italiani nel mondo, di seguito denominata «Alleanza».
Gli enti del Servizio sanitario nazionale comunicano
all’Alleanza, secondo modalità con essa preventivamente
definite, le informazioni relative alla disponibilità delle
attrezzature sanitarie in questione allegando il parere
favorevole della regione interessata.
287.
L’Alleanza provvede, sulla base delle informazioni acquisite, a
promuovere i necessari contatti per facilitare le donazioni
nonchè a tenere un inventario aggiornato delle attrezzature
disponibili. L’Alleanza provvede, altresì, alla produzione di un
rapporto biennale sulle attività svolte indirizzato al Ministero
della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
288. Presso il
Ministero della salute, al fine di verificare che i
finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i
cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, è
realizzato un Sistema nazionale di verifica e controllo
sull’assistenza sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle funzioni
svolte dal Nucleo di supporto per l’analisi delle disfunzioni e
la revisione organizzativa (SAR), di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e
all’articolo 4 della legge 1º febbraio 1989, n. 37, ed a cui
sono ricondotte le attività di cui all’articolo 1, comma 172,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del sistema di garanzia di
cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
56, del sistema di monitoraggio configurato dall’articolo 87
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali,
nonchè del Comitato di cui all’articolo 9 della citata intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definite le
modalità di attuazione del SiVeAS.
289. Per le
finalità di cui al comma 288, il Ministero della salute può
avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della
collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e
strutture pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel
campo della valutazione degli interventi sanitari, nonchè di
esperti nel numero massimo di 20 unità. Per la copertura dei
relativi oneri è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
290. La
Commissione unica sui dispositivi medici, istituita
dall’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre a
svolgere i compiti previsti dal predetto articolo, esercita, su
richiesta del Ministro della salute o della Direzione generale
dei farmaci e dei dispositivi medici, funzioni consultive su
qualsiasi questione concernente i dispositivi medici.
291. Con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo
2006, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione
dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici
sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie.
292. In
coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario
nazionale:
a) il
Ministero della salute promuove, attraverso le procedure di cui
all’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli
essenziali di assistenza, finalizzata ad incrementare
qualitativamente e quantitativamente l’offerta di prestazioni in
regime ambulatoriale e, corrispondentemente, decrementare
l’offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero;
b) in materia
di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute,
si provvede alla modifica di quanto già previsto dal regolamento
di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n.
332, e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 29 novembre 2001, in modo da prevedere che la
fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e
per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga
inserita nel livello essenziale di assistenza integrativa e che
sia istituito il repertorio dei presìdi protesici ed ortesici
erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.
293. Per le
finalità di cui al comma 292, lettera a), con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le
tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di
offerta del Piano sanitario nazionale di cui all’articolo 1,
comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
294. I fondi
destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari
delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della
salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonchè al
pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al
personale amministrato o di spese per servizi e forniture
prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione
forzata.
295.
All’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10
è sostituito dal seguente:
«10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b) e
c), affluiscono direttamente al bilancio dell’Agenzia»;
b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Le entrate di cui all’articolo 12, commi 7 e 8,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per
il 60 per cento all’Agenzia ed affluiscono direttamente al
bilancio della stessa.
10-ter. Le
somme a carico delle officine farmaceutiche di cui all’articolo
7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
e successive modificazioni, spettano all’Agenzia ed affluiscono
direttamente al bilancio della stessa»;
c) dopo il
comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2005, con decreto del
Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all’Agenzia i
beni mobili del Ministero della salute in uso all’Agenzia
medesima alla data 31 dicembre 2004».
296. Con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di
versamento riferite all’attuazione di quanto previsto al comma
295.
297. Al fine
di potenziare le funzioni istituzionali dell’AIFA finalizzate a
garantire il monitoraggio in tutte le sue componenti
dell’andamento della spesa farmaceutica e il rispetto dei tetti
stabiliti dalla vigente legislazione, la dotazione organica
complessiva della medesima Agenzia è determinata dal 1º gennaio
2006 nel numero di 190 unità, con oneri finanziari a carico del
bilancio della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione
organica sarà determinata con successivo provvedimento ai sensi
degli articoli 6, comma 3, lettera c), e 10, comma 2,
lettera a), capoverso iii), del regolamento di cui
al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245.
Ai fini del coordinamento del monitoraggio sull’andamento della
spesa farmaceutica, l’AIFA trasmette al Ministro della salute e
al Ministro dell’economia e delle finanze una relazione mensile.
298. Al comma
18 dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, le parole: «al netto» sono sostituite dalla seguente:
«decurtate».
299. Le
regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all’articolo 21
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono
estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in materia di
riduzione o esenzione dell’imposta di cui al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende pubbliche di
servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza.
300.
Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: «di
formazione-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di
formazione specialistica»;
b)
all’articolo 39:
1) il comma 2 è
abrogato;
2) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. Il
trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale
per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e
da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al
percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima
applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la
parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella
fissa»;
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle
università delle risorse previste per il finanziamento della
formazione dei medici specialisti per l’anno accademico di
riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze»;
c) all’articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dall’anno accademico 2006-2007, ai
contratti di formazione specialistica si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 26, primo periodo,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè le disposizioni di cui
all’articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326»;
d) all’articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli oneri recati dal titolo VI del presente decreto
legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste
dall’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
e dall’articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90,
convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al
finanziamento della formazione dei medici specialisti,
incrementate di 70 milioni di euro per l’anno 2006 e di 300
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007»;
e) all’articolo 46, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si
applicano a decorrere dall’anno accademico 2006-2007. I decreti
di cui all’articolo 39, commi 3 e 4-bis, sono adottati
nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Fino
all’anno accademico 2005- 2006 si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257».
301.
I piani di investimento immobiliare sono deliberati dall’INAIL
sulla base delle finalità annualmente individuate con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il
Ministro della salute e il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. Il Ministro della salute, con
proprio decreto, individua i singoli interventi di edilizia
sanitaria da realizzare in ciascun anno, in relazione alla
programmazione sanitaria nazionale e regionale. La realizzazione
degli interventi deliberati dall’INAIL è approvata dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle
compatibilità degli obiettivi di finanza pubblica assunti con il
patto di stabilità e crescita.
302.
Per favorire la ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione, lo Stato destina risorse
aggiuntive e promuove un programma straordinario a carattere
nazionale per l’anno 2006, comprensivo anche di progetti di
innovazione tecnologica e di progetti di collaborazione
internazionale.
303.
Le linee generali del programma di cui al comma 302, le modalità
di attuazione e di raccordo con il programma di ricerca
sanitaria di cui all’articolo 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonchè l’individuazione dei soggetti pubblici e
privati attraverso cui il programma straordinario è realizzato,
sono adottate con decreto del Ministro della salute, da emanare
entro il 15 febbraio 2006.
304.
Per la realizzazione del programma straordinario a carattere
nazionale di cui al comma 302 è autorizzata la spesa di 100
milioni di euro per l’anno 2006, da assegnare ai soggetti
individuati ai sensi del decreto del Ministro della salute di
cui al comma 303, previa stipula di apposite convenzioni con il
Ministero della salute.
305.
Per favorire la ricerca finalizzata alla sicurezza degli
alimenti destinati all’uomo e agli animali, nonchè sulla salute
e il benessere degli animali, da realizzare da parte degli
Istituti zooprofilattici sperimentali, nell’ambito del programma
di ricerca sanitaria di cui all’articolo 12-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e dei relativi finanziamenti, è riservata, per
l’anno 2006, una quota di 10 milioni di euro.
306.
Il comma 467 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, è abrogato.
307.
Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di
confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al
comma 1 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio
2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 2005, n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, ad esclusione dei farmaci di automedicazione».
308.
Per consentire all’ASSR di far fronte, tempestivamente e
compiutamente, ai compiti previsti dai commi 280 e 282 in
materia di liste di attesa, e in particolare per l’attività di
supporto al Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di
attesa, nonchè ai compiti fissati dall’articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla citata intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, il Ministro della salute può
disporre presso l’Agenzia medesima, su richiesta della stessa,
il distacco fino a 10 unità di personale di ruolo del Ministero
della salute, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato. Il programma annuale di attività dell’Agenzia prevede,
negli anni 2006, 2007 e 2008, uno specifico piano di lavoro per
la realizzazione dei compiti di cui al presente comma, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
309.
Al fine di assicurare, con carattere di continuità, la
realizzazione del programma di attività, connesso allo specifico
piano di lavoro finalizzato allo svolgimento dei compiti per la
riduzione delle liste di attesa, agli organi dell’Agenzia, di
cui all’articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
115, e successive modificazioni, non si applica, limitatamente
agli anni 2006, 2007 e 2008, l’articolo 6, comma 1, della legge
15 luglio 2002, n. 145.
310.
Al fine di razionalizzare l’utilizzazione delle risorse per
l’attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui
all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, gli accordi di programma sottoscritti dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e
dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi
diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti,
limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la
relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti
presentata al Ministero della salute entro tale periodo
temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni
di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte
degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali
la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma
valutata non ammissibile al finanziamento entro ventiquattro
mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonchè alla
parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al
finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa
comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti
attuatori non abbiano proceduto all’aggiudicazione dei lavori,
salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli
accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al
presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio
dell’annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi
per i singoli interventi.
311.
Le risorse resesi disponibili a seguito dell’applicazione di
quanto disposto dal comma 310, sulla base di periodiche
ricognizioni effettuate con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
utilizzate per la sottoscrizione di nuovi accordi di programma,
nonchè per gli interventi relativi alle linee di finanziamento
per le strutture necessarie all’attività liberoprofessionale
intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli
interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali
classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e
all’ISS, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole
regioni o province autonome sul complessivo programma di cui
all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni.
312.
In fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della
provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine
perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, può essere disposto che la risoluzione degli accordi
già sottoscritti, di cui al comma 310, con la revoca dei
corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli
interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle
risorse revocabili. Entro il termine perentorio di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente
comma, per l’utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni
di spesa non revocati, la regione o la provincia autonoma
trasmette al Ministero della salute la richiesta di ammissione
al finanziamento dei relativi interventi.
313.
Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 58 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, in materia di incentivi per la ricerca
farmaceutica, e nel rispetto dell’importo finanziario fissato
dal comma 2, lettera f), del medesimo articolo, con
l’obiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti in
produzione, ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il
triennio 2006-2008, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’AIFA,
entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con proprio decreto provvede ad individuare i criteri
generali per la successiva stipulazione da parte dell’Agenzia
medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi
accordi di programma che prevedono in particolare l’attribuzione
temporanea del «premio di prezzo» (premium price).
314.
Gli accordi di programma di cui al comma 313 determinano le
attività e il piano di interventi da realizzare da parte di
ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti
criteri: apertura o potenziamento di siti di produzione sul
territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri e
degli specifici indicatori; valore ed incremento del numero di
personale addetto alla ricerca in rapporto al personale addetto
al marketing; sviluppo di sperimentazioni cliniche di
fase I-II aventi in Italia il comitato coordinatore; numero ed
incremento delle procedure in cui l’Italia viene scelta dalle
aziende farmaceutiche come Paese guida per la registrazione dei
farmaci innovativi nei Paesi dell’Unione europea; valore ed
incremento dell’export e dei relativi certificati di
libera vendita nel settore farmaceutico per le materie prime e
per i prodotti finiti.
315.
Sulla base degli impegni definiti e verificabili di cui al comma
314, viene attribuito il premio di prezzo, la cui entità non può
superare il 10 per cento dell’impegno economico derivante dagli
investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie
dell’accordo, nell’ambito di una apposita procedura di
negoziazione dei prezzi. Gli accordi individuano, altresì, le
procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la
verifica dei risultati derivanti dall’attuazione degli
interventi programmati.
316.
Per le medesime finalità, l’intesa resa ai sensi delle norme
vigenti da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, per la determinazione del fabbisogno finanziario
sanitario annuale per i rispettivi anni per le singole regioni,
nel rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio
sanitario nazionale di cui al comma 278, può fissare un importo
finanziario aggiuntivo a quello fissato dal comma 2, lettera
f), dell’articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
fino ad un ammontare complessivo per l’anno 2006 di 100 milioni
di euro. A tal fine l’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23
dicembre 1998, n. 448, è corrispondentemente ridotta.
317.
All’articolo 58, comma 2, lettera f), secondo periodo,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: «con decreto
del Ministro della salute» fino a: «Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE),» sono soppresse.
318.
Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è
erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione
destinatari, con l’obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di
rendicontazione come previsti dall’articolo 2 della medesima
legge.
319.
Per gli anni dal 2002 fino all’adozione dei provvedimenti di
attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, il decreto di
cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, può apportare le modifiche alle specifiche tecniche
di cui all’allegato A) del medesimo decreto, al fine di
rispettare le quote annuali come determinate ai sensi del comma
320.
320.
Per l’anno 2002 la quota di cui all’articolo 7, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5 per
cento e, a decorrere dall’anno 2003, è ridotta di un ulteriore
1,5 per cento per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle
predette riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri
di cui all’allegato A), le cui specifiche tecniche possono
essere modificate al fine di rispettare le quote annuali
determinate ai sensi del presente comma. A decorrere dall’anno
2003 la somma delle differenze positive fra gli importi
attribuiti ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n.
56 del 2000 e l’ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi
dell’articolo 1 del medesimo decreto al netto del gettito
dell’addizionale regionale all’IRPEF e dell’accisa sulle benzine
di cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto non può essere
superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata per
ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma.
321.
Alla definitiva determinazione delle aliquote e delle
compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, si provvede nel quadro
delle misure adottate per l’attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione; conseguentemente, il fondo di garanzia di cui
all’articolo 13 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000
è attribuito fino al predetto termine tenendo conto che
l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF è commisurata
allo 0,9 per cento dall’anno 2004.
322.
Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario
in applicazione delle disposizioni recate dai commi 319 e 320
sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo
2006.
323.
Ai fini della determinazione dell’aliquota provvisoria di cui
all’articolo 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56
del 2000 si tiene conto, dall’anno 2006, delle risorse
individuate ai sensi dell’articolo 6 dello stesso decreto
legislativo n. 56 del 2000. Il comma 2 del citato articolo 6 è
abrogato.
324.
All’articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le parole: «dell’aliquota definitiva» sono sostituite dalle
seguenti: «dell’aliquota provvisoria».
325.
Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l’articolo 102, è inserito il seguente:
«Art. 102-bis.
– (Ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio
di alcune attività regolate). – 1. Le quote di ammortamento
dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle seguenti
attività regolate sono deducibili nella misura determinata dalle
disposizioni del presente articolo, ferma restando, per quanto
non diversamente stabilito, la disciplina dell’articolo 102:
a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della
direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas;
b) distribuzione di energia elettrica e gestione della
rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica di cui
all’articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante
norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.
2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali
strumentali per l’esercizio delle attività regolate di cui al
comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si
ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle
rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e riducendo il
risultato del 20 per cento:
a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate “durata convenzionale
tariffaria delle infrastrutture“ ed allegate alle delibere 29
luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con
delibera 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per
l’attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i
fabbricati iscritti in bilancio entro l’esercizio in corso al 31
dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;
b)
nell’appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30
gennaio 2004, n. 5, per l’attività di trasmissione e
distribuzione di energia elettrica, rubricata “capitale
investito riconosciuto e vita utile dei cespiti“.
3.
Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento
ai fini di cui al comma 2 decorre dall’esercizio di entrata in
funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti
utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali
successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei
beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall’esercizio
di entrata in funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti
all’ente concessionario, fino al periodo d’imposta in cui
avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del
possesso.
4.
Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento
anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto
a quella normale del settore.
5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al
comma 2, deliberate ai fini tariffari dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas successivamente all’entrata in
vigore della presente disposizione, rilevano anche ai fini della
determinazione delle quote di ammortamento deducibili.
6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria,
indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione
delle quote di ammortamento compete all’impresa utilizzatrice;
alla formazione del reddito imponibile di quella concedente
concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei
canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio
nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee
individuate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Per
i beni non classificabili in tali categorie continua ad
applicarsi l’articolo 102.
8. Per i costi incrementativi capitalizzati
successivamente all’entrata in funzione dei beni di cui al comma
1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita
utile residua dei beni».
326.
Nell’articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è
inserito il seguente: «Per i beni di cui all’articolo 102-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con
riferimento a categorie di beni omogenee per anno di
acquisizione e vita utile».
327.
Le disposizioni dell’articolo 102-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma
325, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2005, ad eccezione di quelle del
comma 6 dello stesso articolo 102-bis che si applicano ai
contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia
successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
328.
È soppresso il secondo periodo del comma 10 dell’articolo 11-quater
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
329.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi
fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali. L’attuazione del
presente comma assicura entrate non inferiori a 100 milioni di
euro per l’anno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno
2007.
330.
Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al
sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo
socio-economico, è istituito presso lo stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una
dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l’anno 2006,
destinata alle finalità previste ai sensi della presente legge.
331.
Per ogni figlio nato ovvero adottato nell’anno 2005 è concesso
un assegno pari ad euro 1.000.
332.
Il medesimo assegno di cui al comma 331 è concesso per ogni
figlio nato nell’anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di
nascita, ovvero adottato.
333.
Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica per
iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell’ufficio postale
di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi con
riferimento all’assegno di cui al comma 331 e, previa verifica
dell’ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a
quello di nascita o di adozione con riferimento all’assegno di
cui al comma 332. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga
ad ogni disposizione vigente in materia di minori,
dall’esercente la potestà sui figli di cui ai commi 331 e 332,
semprechè residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed
appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo,
riferito all’anno 2004 ai fini dell’assegno di cui al comma 331
e all’anno 2005 ai fini dell’assegno di cui al comma 332, non
superiore ad euro 50.000. Per nucleo familiare s’intende quello
di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22
gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21
del 27 gennaio 1993. La condizione reddituale di cui al presente
comma è autocertificata dall’esercente la potestà, all’atto
della riscossione dell’assegno, mediante riempimento e
sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla
comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze, da
verificare da parte dell’Agenzia delle entrate secondo procedure
definite convenzionalmente. Per l’attuazione del presente comma
il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del
tesoro si avvale di SOGEI Spa.
334.
Per le finalità di cui ai commi da 331 a 333 è autorizzata la
spesa di 696 milioni di euro per l’anno 2006.
335.
Limitatamente al periodo d’imposta 2005, per le spese
documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette
relative alla frequenza di asili nido per un importo
complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio
ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall’imposta lorda
nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni
dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni.
336.
Per l’anno 2006 è istituito, presso il Ministero dell’economia e
delle finanze, con una dotazione di 10 milioni di euro, un fondo
per la concessione di garanzia di ultima istanza, in aggiunta
alle ipoteche ordinarie sugli immobili, agli intermediari
finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui,
diretti all’acquisto o alla costruzione della prima casa di
abitazione, da parte di soggetti privati che rientrino nelle
seguenti condizioni:
a)
siano di età non superiore a 35 anni;
b)
dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF,
inferiore a 40.000 euro;
c) possano dimostrare di essere in possesso di un
contratto di lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro
subordinato in base a una delle forme contrattuali previste dal
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
337.
Per l’anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e
sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo
di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al
5 per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta
del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni, nonchè delle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali
previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7
dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni
riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460;
b)
finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attività sociali svolte dal comune di residenza del
contribuente.
338.
Resta fermo il meccanismo dell’8 per mille di cui alla legge 20
maggio 1985, n. 222.
339.
Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 337 sono
determinate sulla base degli incassi in conto competenza
relativi all’IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai
contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
340.
Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei
soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle
somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti
relativamente alle finalità di cui al comma 337, lettera a).
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite
unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze delle somme affluite
all’entrata per essere destinate ad alimentare un apposito
fondo.
341.
Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel
campo delle biotecnologie, nell’ambito degli accordi di
cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati
Uniti d’America, il Presidente del Consiglio dei ministri è
autorizzato a costituire una fondazione secondo le modalità da
esso stabilite con proprio decreto. Al relativo onere si
provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo per le
aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per
l’anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e 180
milioni di euro per l’anno 2009, in coerenza con il punto 5.3.6
della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.
342.
Allo scopo di rafforzare la caratteristica del territorio
rivolto alla riduzione dei danni per l’uomo e le cose da rischio
sismico, idrogeologico-ambientale e vulcanico, mediante
l’individuazione di nuove tecnologie e metodologie avanzate,
l’Istituto di geofisica e vulcanologia (INGV) insieme al Centro
di geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo (CGIAM)
provvedono alla predisposizione di metodologie scientifiche
innovative per la mitigazione dei rischi delle diverse aree del
territorio. A tale fine è autorizzata la spesa di 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
343.
Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato
finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che
hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è
costituito, a decorrere dall’anno 2006, un apposito fondo nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo
loro versamento al bilancio dello Stato.
344.
Ai benefìci di cui al comma 343 sono ammessi anche i
risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in
conseguenza del default dei titoli obbligazionari della
Repubblica argentina.
345.
Il fondo è alimentato dall’importo dei conti correnti e dei
rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema
bancario nonchè del comparto assicurativo e finanziario,
definiti con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze; con lo
stesso regolamento sono altresì definite le modalità di
rilevazione dei predetti conti e rapporti.
346.
Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri
emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal
momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti,
ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale comunicazione può
essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purchè recante
data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti
previsti nel quarto comma è fatto salvo l’importo corrispondente
al trattamento minimo»;
b) all’articolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le operazioni di prestito concesse ai sensi
del presente testo unico devono essere conformi a quanto
previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente
disciplina in materia di trasparenza delle condizioni
contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi»;
c)
all’articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora il
debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi
ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi,
salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità
individuate dal decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze di cui all’articolo 13-bis, comma 2, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare
entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa
legge n. 80 del 2005»;
d) all’articolo 28, secondo comma, le parole: «a
decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto
luogo la comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei
termini di cui all’articolo 1, sesto comma»;
e)
all’articolo 52, secondo comma, le parole: «di cui al presente
comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente e
al presente comma»;
f) all’articolo 55, primo comma, sono soppresse le
parole: «38, primo e secondo comma,».
347.
Con il medesimo decreto di cui all’articolo 13-bis, comma
2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresì
stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie
agevolate erogate dall’INPDAP, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti pubblici che
fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche
del citato Istituto, ivi compresa l’iscrizione alla gestione
unitaria autonoma di cui all’articolo 1, comma 245, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, nonchè per i dipendenti o pensionati
di enti e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o
gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP.
348.
A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni
internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 152, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di
natura non regolamentare, adottato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono determinati l’entità e i
criteri del rimborso, nonchè le modalità di presentazione delle
istanze. In ogni caso, i rimborsi non possono superare
l’ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008.
349.
Per il finanziamento annuale delle spese relative al
coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento
sessuale e dell’abuso sessuale dei minori di cui all’articolo 17
della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato
dall’articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
350.
È istituito un Fondo destinato alla realizzazione di progetti
regionali per l’innovazione tecnologica nel settore della
sicurezza, con la dotazione di 2 milioni di euro per l’anno
2006. Il Fondo di cui al periodo precedente è ripartito con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell’interno, sulla base dei progetti presentati
dalle regioni entro il termine perentorio del 31 gennaio 2006.
351.
Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni
governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 1995, sono abrogati.
352.
Nella tabella di cui all’allegato B annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e
successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e
registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, dopo il
numero 27-ter è aggiunto il seguente:
«27-quater.
Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in
Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per
modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni
ornamentali».
353.
Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante
i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo
di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti
passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES) in favore
di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni
universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle
fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a
norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto
statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca
scientifica, individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e del Ministro della salute,
ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi
l’ISS e l’ISPESL, nonchè degli enti parco regionali e nazionali.
354.
Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al
comma 353 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da
quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque
titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione
effettuati ai sensi del comma 353 sono ridotti del 90 per cento.
355.
Al comma 2 dell’articolo 100 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è abrogata.
All’articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80, il comma 8 è abrogato.
356.
All’articolo 38-quater, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
nel secondo periodo, sono soppresse le parole: «recante anche
l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento
equipollente»;
b)
nel terzo periodo, dopo le parole: «restituito al cedente» sono
inserite le seguenti: «, recante anche l’indicazione degli
estremi del passaporto o di altro documento equipollente da
apporre prima di ottenere il visto doganale».
357.
È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il
fondo per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, di seguito
denominato «fondo», destinato a finanziare i progetti
individuati dal Piano per l’innovazione, la crescita e
l’occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia
di Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di
Governo del 16 e 17 giugno 2005, nonchè interventi di
adeguamento tecnologico nel settore sanitario.
358.
Fermo quanto stabilito ai sensi del comma 5, gli interventi e i
progetti previsti ai sensi del comma 357 possono essere
realizzati sui presupposti del reperimento delle necessarie
risorse finanziarie con successivi provvedimenti legislativi, e
della identificazione di ulteriori coperture finanziarie
concordate e verificate con la Commissione europea in termini di
compatibilità con gli impegni comunitari in sede di valutazione
del programma italiano di stabilità e crescita.
359.
Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi
individuati dal Piano di cui al comma 357, nonchè tra gli
interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario,
proposti dal Ministro della salute, con apposite delibere del
CIPE, il quale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione
degli interventi in base alle risorse affluite al fondo,
riservando il 15 per cento dell’importo da ripartire agli
interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.
360.
Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti
massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell’articolo
11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
361.
Nell’ambito del processo di armonizzazione delle forme di
contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni
temporanee a carico della gestione di cui all’articolo 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, nonchè di riduzione del costo del
lavoro, a decorrere dal 1º gennaio 2006 è riconosciuto ai datori
di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali alla
predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto
percentuale.
362.
L’esonero di cui al comma 361 opera prioritariamente a valere
sull’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare
e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i
quali l’aliquota contributiva per assegni per il nucleo
familiare è dovuta, tenuto conto dell’esonero stabilito
dall’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
misura inferiore a un punto percentuale, a valere anche sui
versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi
datori di lavoro alla gestione di cui al comma 361,
prioritariamente considerando i contributi per maternità e per
disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo
di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui
all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive
modificazioni, nonchè il contributo di cui all’articolo 25,
quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
363.
Per i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi
al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle province di
Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine è stato prorogato al
30 giugno 2006 dall’articolo 1, comma 142, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, il termine di versamento di cui al
secondo periodo del comma 17 dell’articolo 9 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, è fissato al 30 settembre 2006 e il
termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del
medesimo comma 17 è fissato al 1º ottobre 2006.
364.
La misura dei premi assicurativi dovuti all’INAIL è
rideterminata, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo
rischio medio nazionale tenuto conto dell’andamento
infortunistico delle singole gestioni e dell’attuazione della
normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro,
nonchè degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi
di premi, in maniera tale da garantire comunque l’equilibrio
finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi
di finanza pubblica.
365.
La rideterminazione di cui al comma 364 è disposta in presenza
di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30
giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si
provvede ai sensi del comma 364 con delibera dell’istituto,
approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, entro il 28 febbraio 2006.
366.
Ai fini dell’applicazione dei commi da 367 a 372, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e con il Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, sono definite le caratteristiche
e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, quali
libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale
e sul piano funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo
sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare
l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione, secondo
princìpi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche
individuando modalità di collaborazione con le associazioni
imprenditoriali.
367.
L’adesione da parte di imprese industriali, dei servizi,
turistiche ed agricole e della pesca è libera.
368.
Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni:
a)
fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366
possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di
distretto ai fini dell’applicazione dell’IRES;
2) si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli
117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell’IRES di cui all’articolo 73,
comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma
366, ove sia esercitata l’opzione per la tassazione unitaria di
cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle
imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato
per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonchè dei
tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali,
viene operata su base concordataria per almeno un triennio, in
base alle disposizioni dei numeri seguenti;
6) fermo il disposto dei numeri precedenti, ed anche
indipendentemente dall’esercizio dell’opzione per la tassazione
distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono
concordare in via preventiva e vincolante con l’Agenzia delle
entrate per la durata di almeno un triennio il volume delle
imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da
versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura,
tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine
alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati
anche su base presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese
interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a
criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di
princìpi di mutualità;
8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse
le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al
distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o
attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di
cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle
entrate, previa consultazione delle categorie interessate e
degli organismi rappresentativi dei distretti;
10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto
l’assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e
l’applicazione delle disposizioni penali tributarie. In caso di
osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente
a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati
necessari per la determinazione e l’aggiornamento degli elementi
di cui al numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via
preventiva e vincolante con gli enti locali competenti per la
durata di almeno un triennio il volume dei tributi, contributi
ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun
anno;
12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto
della attitudine alla contribuzione delle imprese, con
l’obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei
territori interessati. In caso di opzione per la tassazione
distrettuale unitaria, l’ammontare dovuto è determinato in cifra
unica annuale per il distretto nel suo complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in
base al concordato vengono determinati dagli enti locali
interessati, previa consultazione delle categorie interessate e
degli organismi rappresentativi dei distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante
dall’attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è
rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di
trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princìpi di
mutualità;
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono
eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed
elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto
dovuto in base al concordato;
b)
amministrative:
1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità
per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti
possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e
con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso
gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del
distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande,
richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare
ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo,
ivi incluse, relativamente a quest’ultimo, le fasi partecipative
del procedimento, qualora espressamente formati dai distretti
nell’interesse delle imprese aderenti si intendono senz’altro
riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il
distretto dichiari altresì di avere verificato, nei riguardi
delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero
dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base
delle leggi vigenti, per l’avvio del procedimento amministrativo
e per la partecipazione allo stesso, nonchè per la sua
conclusione con atto formale ovvero con effetto finale
favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e
gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei
riguardi delle imprese aderenti. Nell’esercizio delle attività
previste dal presente numero, i distretti comunicano anche in
modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con
tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base di
apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle
pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del
presente numero;
2) al fine di
facilitare l’accesso ai contributi erogati a qualunque titolo
sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni
comunitarie, le imprese che aderiscono ai distretti di cui al
comma 366 possono presentare le relative istanze ed avviare i
relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico
procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi
che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e
che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti
per l’accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I
distretti possono altresì provvedere, ove necessario, a
stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli
istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per
l’ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e
delle finanze sono stabilite le modalità applicative della
presente disposizione;
3) i distretti hanno la facoltà di stipulare, per conto delle
imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia
di mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice
civile;
c)
finanziarie:
1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle
relative imprese, con regolamento del Ministro dell’economia e
delle finanze, sentiti il Ministro delle attività produttive e
la CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con le relative
condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n.
130, applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o
intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto
e ceduti ad un’unica società cessionaria;
2) con il
regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le
condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti
di cui al numero 1) in presenza delle quali tutto o parte del
ricavato dell’emissione dei titoli possa essere destinato al
finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei
distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
3) le disposizioni di cui all’articolo 7-bis della legge
30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle
banche nei confronti delle imprese facenti parte dei distretti,
alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero
1);
4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti
ai distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che
non procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre
operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, possono, in
aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme vigenti,
effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il
regolamento di cui al numero 1);
5) al fine di favorire l’accesso al credito e il finanziamento
dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con
particolare riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione,
il Ministro dell’economia e delle finanze adotta o propone le
misure occorrenti per:
5.1) assicurare il
riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale
strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del
calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in
vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;
5.2) favorire il
rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività;
anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al
comma 20 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di
servizi ai confidi soci ai fini dell’iscrizione nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;
5.3) agevolare la
costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito
di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai
fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche
nell’ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti
patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del
Nuovo accordo di Basilea;
5.4) favorire la
costituzione, da parte dei distretti, con apporti di soggetti
pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di
rischio delle imprese che fanno parte del distretto;
d)
per la ricerca e lo sviluppo:
1) al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e
medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la
diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni
industriali, è costituita l’Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l’innovazione, di seguito denominata «Agenzia»;
2) l’Agenzia
promuove l’integrazione fra il sistema della ricerca ed il
sistema produttivo attraverso l’individuazione, valorizzazione e
diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed
applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed
internazionale;
3) l’Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti
pubblici e privati che ne condividono le finalità;
4) l’Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del
Consiglio dei ministri che, con propri decreti di natura non
regolamentare, sentiti il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, il Ministero dell’economia e
delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonchè il
Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, se nominati,
definisce criteri e modalità per lo svolgimento delle attività
istituzionali. Lo statuto dell’Agenzia è soggetto
all’approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
369.
Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma 366
si applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti
industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi
dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonchè ai
consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio
1989, n. 83.
370.
Al comma 3 dell’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, sono aggiunte le seguenti parole: «anche
avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi
di sviluppo industriale di cui all’articolo 36, comma 4, della
legge 5 ottobre 1991, n. 317».
371.
Fatta salva la compatibilità con la normativa comunitaria, le
disposizioni di cui ai commi da 366 a 372 trovano applicazione
in via sperimentale nei riguardi di uno o più distretti
individuati con il decreto di cui al comma 366. Ultimata la fase
sperimentale, l’applicazione delle predette disposizioni è in
ogni caso realizzata progressivamente.
372.
Dall’attuazione dei commi da 366 a 371 non devono derivare oneri
superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
373.
In considerazione del contenzioso in essere, relativamente alla
rete nazionale di trasporto del gas naturale, la scadenza di cui
al comma 4 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 2003, n. 290, è prorogata al 31 dicembre 2008.
374.
Il comma 8 dell’articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, è sostituito dai seguenti:
«8. A
decorrere dal 1º gennaio 2006 le domande di iscrizione e
annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle
imprese artigiane, nonchè da quelle esercenti attività
commerciali di cui all’articolo 1, commi 202 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i
presupposti di legge, anche ai fini dell’iscrizione agli enti
previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.
8-bis. Per
le finalità di cui al comma 8, il Ministero delle attività
produttive integra la modulistica in uso con gli elementi
indispensabili per l’attivazione automatica dell’iscrizione agli
enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti
previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonchè le
cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti
all’obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei
dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data
della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli
interessati l’avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei
contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le
cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno
2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese
disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del
portale www.impresa.gov.it.
8-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2006 i soggetti
interessati dalle disposizioni del presente articolo, comunque
obbligati al pagamento dei contributi, sono esonerati
dall’obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli
enti previdenziali. Entro l’anno 2007 gli enti previdenziali
allineano i propri archivi alle risultanze del registro delle
imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione,
cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1º gennaio
2006.
8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis
e 8-ter non comportano oneri a carico del bilancio dello
Stato».
375.
Al fine di completare il processo di revisione delle tariffe
elettriche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro delle attività
produttive, adottato d’intesa con i Ministri dell’economia e
delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono
definiti i criteri per l’applicazione delle tariffe agevolate ai
soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in
particolare una revisione della fascia di protezione sociale
tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.
376.
Con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del
Mezzogiorno è costituita, in forma di società per azioni, la
Banca del Mezzogiorno, di seguito denominata «Banca». Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con il decreto di cui al comma 377, è istituito il
comitato promotore con il compito di dare attuazione a quanto
previsto dal presente comma.
377.
In armonia con la normativa comunitaria e con il testo unico di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
disciplinati:
a)
lo statuto della Banca, ispirato ai princìpi già contenuti negli
statuti dei banchi meridionali e insulari;
b)
il capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto,
secondo le ordinarie procedure e con criteri di trasparenza,
all’azionariato popolare diffuso, con previsione di un
privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei banchi
meridionali. Stato, regioni, province, comuni, Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti e
organismi hanno la funzione di soci fondatori;
c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti
offerte pubbliche, all’acquisizione di marchi e di
denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della
stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi
meridionali e insulari;
d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai
finanziamenti internazionali, in particolare con riferimento
alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo
sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.
378.
È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’apporto al
capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto
fondatore.
379.
All’articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
alla lettera g), prima della parola: «strumenti» sono
inserite le seguenti: «prodotti e»;
b)
alla lettera h), dopo la parola: «titoli» sono inserite
le seguenti: «e prodotti finanziari».
380.
All’articolo 3, comma 1, lettera a), del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, prima della parola: «strumenti» sono inserite le
seguenti: «prodotti e».
381.
Al fine di favorire i processi di privatizzazione e la
diffusione dell’investimento azionario, gli statuti delle
società nelle quali lo Stato detenga una partecipazione
rilevante possono prevedere l’emissione di strumenti finanziari
partecipativi, ai sensi dell’articolo 2346, sesto comma, del
codice civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi
dell’articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di
conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono
all’assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di
richiedere l’emissione, a favore dei medesimi, di nuove azioni,
anche al valore nominale, o di nuovi strumenti finanziari
partecipativi muniti di diritti di voto nell’assemblea ordinaria
e straordinaria, nella misura determinata dallo statuto, anche
in relazione alla quota di capitale detenuta all’atto
dell’attribuzione del diritto. Gli strumenti finanziari e le
azioni che attribuiscono i diritti previsti dal presente comma
possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli
azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti,
individuati anche in base all’ammontare della partecipazione
detenuta; i criteri per la determinazione del prezzo di
emissione sono determinati in via generale con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la CONSOB. Tutti gli
strumenti finanziari e le azioni di cui al presente comma godono
di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla
suddivisione dell’attivo residuo in sede di liquidazione e la
relativa emissione può essere fatta in deroga all’articolo 2441
del codice civile.
382.
Le deliberazioni dell’assemblea che creano le categorie di
azioni o di strumenti finanziari di cui al comma 381, nonchè
quelle di cui al comma 384, non danno diritto al recesso.
383.
Le clausole statutarie introdotte ai sensi dei commi 381 e 384
sono modificabili con le maggioranze previste per l’approvazione
delle modificazioni statutarie, e sono inefficaci in mancanza di
approvazione da parte dell’assemblea speciale dei titolari delle
azioni o degli strumenti finanziari di cui ai commi da 381 a
384.
384.
Lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste
per l’approvazione delle modificazioni statutarie, che
l’efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole
introdotte ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, dopo il triennio previsto dal comma 3 del
citato articolo, sia subordinata all’approvazione da parte
dell’assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli
strumenti finanziari di cui al comma 381. In tal caso non si
applica il secondo periodo del citato comma 3. Con
l’approvazione comunitaria delle disposizioni previste dai commi
da 381 a 383 e le modifiche statutarie apportate in esecuzione
di quanto disposto ai sensi dei medesimi commi cessa di avere
effetto l’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
474.
385.
Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai
sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, dell’articolo 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2004,
n. 56, nonchè relative a violazioni valutarie previste dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148, e gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate
alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi della legge
7 marzo 1996, n. 108, eccedenti rispetto alla media dei medesimi
importi riscossi nel biennio 2002-2003, attestati dal Ministero
dell’economia e delle finanze, sono destinati al Fondo per la
prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’articolo 15 della
citata legge n. 108 del 1996.
386.
Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle
risorse del Fondo di cui al comma 385, entro sei mesi dalla
cessazione dell’attività, scioglimento, liquidazione o
cancellazione dagli elenchi ovvero nel caso di mancato utilizzo
per le finalità previste dei contributi assegnati per due
esercizi consecutivi e senza giustificato motivo, devono
restituire il contributo non impegnato mediante versamento del
relativo importo al bilancio dello Stato per essere
successivamente riassegnato al capitolo di gestione del Fondo
per la prevenzione del fenomeno dell’usura per una successiva
assegnazione in favore degli aventi diritto, in conformità alla
disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione dovrà
avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al
netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine,
devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo
l’escussione delle garanzie.
387.
L’esercizio delle funzioni attribuite al Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento del tesoro in materia di sanzioni
antiriciclaggio, riscossione delle medesime e contenzioso può
essere delegato alle Direzioni provinciali dei servizi vari.
388.
All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il
comma 71, è inserito il seguente:
«71-bis. I
soggetti di cui al comma 71 devono inoltre verificare che
l’incremento del valore nominale delle nuove passività non
superi di 5 punti percentuali il valore nominale di quella
preesistente. In carenza di tale ulteriore condizione, il
rifinanziamento non deve essere effettuato, fermo restando che
all’atto della rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la
commissione onnicomprensiva sul debito residuo, in termini
percentuali, secondo le condizioni previste dal sistema
bancario».
389.
All’articolo 7-bis, comma 4, della legge 30 aprile 1999,
n. 130, e successive modificazioni, le parole: «67, terzo comma»
sono sostituite dalle seguenti: «67, quarto comma».
390.
L’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad
oggetto l’alienazione o la costituzione di diritti di garanzia
sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza
del venditore, ai sensi dell’articolo 107 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di
cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari
appartenenti al distretto di corte d’appello di residenza del
venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nonchè dai funzionari del pubblico registro
automobilistico gestito dall’Automobile Club d’Italia (ACI) o
dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi
della legge 8 agosto 1991, n. 264, presso le quali è stato
attivato lo sportello telematico dell’automobilista di cui
all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da
un notaio iscritto all’albo.
391.
Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell’economia e
delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il
Ministero dell’interno, sono disciplinate le concrete modalità
applicative dell’attività di cui al comma 390 da parte dei
soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione
delle disposizioni di cui al medesimo comma 390.
392.
All’articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.
393.
Dopo il comma 3-bis dell’articolo 18 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
«3-ter.
Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già
avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale
proroga dell’affidamento, fino a un massimo di un anno, in
favore di soggetti che, entro il termine del periodo transitorio
di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti
condizioni:
a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali,
sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza
pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale
sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei
servizi eserciti a società di capitali, anche consortili, nonchè
a cooperative e consorti, purchè non partecipate da regioni o da
enti locali;
b)
si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante
fusione di almeno due società affidatarie di servizio di
trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla
costituzione di una società consortile, con predisposizione di
un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due
società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel
territorio nazionale. Le società interessate dalle operazioni di
fusione o costituzione di società consortile devono operare
all’interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico
uniti da contiguità territoriale in modo tale che tale nuovo
soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di
servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di
congruità definiti dalle regioni.
3-quater.
Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i
servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono
continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque
denominati. A tali soggetti gli enti locali affidanti possono
integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai
sensi dell’articolo 19 in modo da assicurare l’equilibrio
economico e attraverso il sistema delle compensazioni economiche
di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26
giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli
effetti di quanto stabilito all’articolo 17. Nei medesimi
periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi
degli enti affidanti, provvedono, in particolare:
a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza,
economicità ed efficacia dei servizi offerti nonchè della
qualità dell’informazione resa all’utenza e dell’accessibilità
ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale,
puntualità ed affidabilità;
b)
al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità
ambientale;
c) alla razionalizzazione dell’offerta dei servizi di
trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a
quanto previsto al comma 3-quinquies.
3-quinquies.
Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater
si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza
regionale. Nello stesso periodo di cui ai citati commi, le
regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione delle
reti anche attraverso l’integrazione dei servizi su gomma e su
ferro individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad
integrare le diverse modalità di trasporto.
3-sexies. I
soggetti titolari dell’affidamento dei servizi ai sensi
dell’articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato dall’articolo 14, comma 1, lettera d), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono
ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei servizi
eserciti a soggetti privati o a società, purchè non partecipate
dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei
servizi.
3-septies. Le società che fruiscono della ulteriore
proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la
durata della proroga stessa non possono partecipare a procedure
ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale
per l’affidamento di servizi».
394.
Al comma 3-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, le parole: «31 dicembre 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
395.
Al comma 55 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, le parole: «fino a non oltre tre anni
dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non
oltre cinque anni dalla stessa data».
396.
All’articolo 22, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: «delle piccole e medie
imprese», sono aggiunte le seguenti: «nonchè le attività
relative alla promozione commerciale all’estero del settore
turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso
l’Italia».
397.
All’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1981, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nonchè a fronte di attività relative alla promozione
commerciale all’estero del settore turistico al fine di
acquisire i flussi turistici verso l’Italia».
398.
Per il sostegno del settore turistico, è autorizzata la spesa di
10 milioni di euro per l’anno 2006. Con decreto del Ministero
delle attività produttive si provvede all’attuazione del
presente comma.
399.
Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 95, primo comma, alinea, dopo le parole: «da
cooperative» sono inserite le seguenti: «, oltre quelli
prescritti dall’articolo 31»;
b)
all’articolo 95, primo comma, la lettera b) è sostituita
dalla seguente:
«b) la
residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o
principale nel comune o in uno dei comuni nell’ambito
territoriale ove è localizzato l’alloggio, ove per ambito
territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle
delibere regionali di programmazione».
400.
Ai fini del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica previsti nel patto di stabilità e crescita, favorendo
la dismissione di immobili non adibiti ad uso abitativo
attribuiti in forza di legge ad enti privati e fondazioni,
compresi gli enti morali, e non più utili al perseguimento delle
esigenze istituzionali, la cessione degli stessi comporta
l’applicazione dell’articolo 29, comma 1, terzo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e fa venire
meno l’eventuale vincolo di destinazione precedentemente
previsto. Restano fermi in ogni caso l’osservanza delle
prescrizioni urbanistiche vigenti, nonchè gli eventuali vincoli
storici, artistici, culturali, architettonici e paesaggistici
sui predetti beni. A tal fine, all’atto della cessione, il
cedente provvede all’istanza di cui all’articolo 12, comma 2,
del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
401.
La limitazione di cui al comma 187 non si applica al personale
impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie e, in
particolare, a quello previsto dall’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, e
dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2005, n. 244.
402.
Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla
prevenzione e alla lotta contro l’influenza aviaria e le
emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero
della salute è autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a
tempo determinato di durata triennale gli incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa conferiti, ai sensi del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai
veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei posti
di ispezione frontaliera (PIF), negli uffici veterinari per gli
adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e presso gli uffici
centrali del Ministero della salute, previo superamento di
un’apposita prova per l’accertamento di idoneità.
403.
Per far fronte alle emergenze sanitarie connesse al controllo
dell’influenza aviaria è consentita, per l’anno 2006, la deroga
alle limitazioni di cui al comma 198 per l’assunzione nei
servizi veterinari degli enti del Servizio sanitario nazionale
di un numero complessivo massimo a livello nazionale di 300
unità di personale veterinario e tecnico a tempo determinato.
Tale deroga è subordinata alla preventiva definizione di
apposito accordo sancito dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riparto tra le
regioni delle predette unità di personale e per la definizione
delle misure compensative aggiuntive rispetto a quelle previste
dai commi da 198 a 206 da adottare ai fini del rispetto del
livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale
di cui al comma 278.
404.
I progetti dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica,
finanziati con fondi non provenienti da contributi dello Stato,
sono esclusi dalle limitazioni della spesa pubblica.
405.
Il Fondo bieticolo nazionale di cui all’articolo 3 del
decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è
incrementato della somma di 10 milioni di euro per l’anno 2006.
406.
In considerazione dell’accresciuta complessità delle funzioni e
del maggior numero di compiti di coordinamento delle attività
regionali, individuati dai decreti legislativi emanati in
attuazione dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38,
recante delega al Governo per la modernizzazione dei settori
dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura,
dell’alimentazione e delle foreste, le risorse destinate al
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi
istituzionali del Ministero delle politiche agricole e
forestali, ivi compresi quelli inerenti l’attività
dell’Ispettorato centrale repressione frodi, sono incrementate
di euro 1.550.000 a partire dall’anno 2006.
407.
All’onere derivante dall’attuazione del comma 406 si provvede, a
decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui
all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
408.
Al comma 5 dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis)
procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al
comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui
alla lettera f), ad una temporanea riduzione del prezzo
dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio
sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del
superamento».
409.
Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del
Servizio sanitario nazionale: a) la classificazione dei
dispositivi prevista dal comma 1 dell’articolo 57 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, è approvata con decreto del Ministro
della salute, previo accordo con le regioni e le province
autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti fra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Con la medesima procedura sono stabilite: 1) le
modalità di alimentazione e aggiornamento della banca dati del
Ministero della salute necessarie alla istituzione e alla
gestione del repertorio generale dei dispositivi medici e alla
individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali adottare
misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti; 2) le
modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al
Ministero della salute, per il monitoraggio nazionale dei
consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal
comma 5 dell’articolo 57 della citata legge n. 289 del 2002. Le
regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero della salute
delle informazioni di cui al periodo precedente, adottano i
medesimi provvedimenti previsti per i direttori generali in caso
di inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio
della spesa sanitaria; b) fermo restando quanto previsto
dal comma 292, lettera b), del presente articolo per lo
specifico repertorio dei dispositivi protesici erogabili, con la
procedura di cui alla lettera a) viene stabilita, con
l’istituzione del repertorio generale dei dispositivi medici, la
data a decorrere dalla quale nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale possono essere acquistati, utilizzati o dispensati
unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio medesimo; c)
le aziende che producono o immettono in commercio in Italia
dispositivi medici sono tenute a dichiarare mediante
autocertificazione diretta al Ministero della salute – Direzione
generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di
ogni anno, l’ammontare complessivo della spesa sostenuta
nell’anno precedente per le attività di promozione rivolte ai
medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle
aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonchè la ripartizione della
stessa nella singole voci di costo, a tal fine attenendosi alle
indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell’allegato al
decreto del Ministro della salute 23 aprile 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004,
concernente le attività promozionali poste in essere dalle
aziende farmaceutiche; d) entro la data di cui alla
lettera c), le aziende che producono o immettono in
commercio dispositivi medici versano, in conto entrate del
bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle
spese autocertificate al netto delle spese per il personale
addetto. I proventi derivanti da tali versamenti sono
riassegnati, con decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero della salute; e) i
produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono
di comunicare al Ministero della salute i dati e le
documentazioni previste dal comma 3-bis dell’articolo 13
del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive
modificazioni, o altre informazioni previste da norme vigenti
con finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi medici
sono soggetti, quando non siano previste o non risultino
applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa
pecuniaria di cui al comma 4 dell’articolo 23 del citato decreto
legislativo n. 46 del 1997. Per l’inserimento delle informazioni
nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del
repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori
tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore
del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni
dispositivo. La tariffa è dovuta anche per l’inserimento di
informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi
nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono
versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero della salute.
410.
In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del
Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive
modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può
disporre entro il 31 dicembre 2006, in deroga alla vigente
normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi
finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con
riferimento a settori produttivi ed aree territoriali, ovvero
miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi
definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti
entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le intese già stipulate
in sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle
imprese agricole e agro-alimentari interessate dall’influenza
aviaria. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo
periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1, comma
155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, qualora i piani di
gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in
sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura
almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei
trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei
trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento
nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga, del 40 per cento per le proroghe successive.
All’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall’articolo
7-duodecies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2006».
411.
Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei
casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali ai
sensi del presente comma ed ai sensi dell’articolo 1, comma 155,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, e non completamente utilizzate, possono essere
impiegate per trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in
deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate ad
azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette
crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni
interessate d’intesa con le province e con il supporto tecnico
delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui
al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo
1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle
eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa
abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per
cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31
dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo
periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga in
deroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga in deroga,
del 40 per cento per le successive proroghe in deroga. Le
risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi
di crisi di settori produttivi e di aree territoriali possono
essere utilizzate per trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in
deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate a
programmi di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette
crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni
d’intesa con le province e con il supporto tecnico delle agenzie
strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
412.
Al fine di rendere più efficiente l’utilizzo degli strumenti di
incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla legge
27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche di
contributi di cui al comma 1, lettera c), sono utilizzate
dall’Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di
ammissione all’agevolazione, secondo l’ordine cronologico di
presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilità»;
b) all’articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo, sono
inseriti i seguenti: «Ove il datore di lavoro presenti l’istanza
di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative
assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’accoglimento dell’istanza da parte
dell’Agenzia delle entrate. In tal caso l’istanza è completata,
a pena di decadenza, con la comunicazione dell’identificativo
del lavoratore, entro i successivi trenta giorni».
413.
Al comma 8 dell’articolo 10-ter del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,» sono
inserite le seguenti: «in attuazione delle disposizioni dettate
dall’articolo 66, comma 1, della citata legge n. 289 del 2002
e».
414.
Al comma 132-ter dell’articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, introdotto dall’articolo 10-ter, comma 11,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole
da: «eventualmente integrati» fino alla fine del comma sono
soppresse.
415.
Al fine di promuovere l’attuazione di investimenti e la gestione
unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del
territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree
sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della
dotazione aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di
cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
accantona un’apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di
euro, da riconoscere per spese in conto capitale,
proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province
che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti
territoriali ottimali di cui all’articolo 8 della legge 5
gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo
il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato
in conformità alle disposizioni dell’articolo 113 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni.
416.
Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei
Ministri dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della
tutela del territorio, determina i criteri di riparto e di
assegnazione della riserva premiale ai comuni e alle province le
cui gestioni risultino affidate entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge secondo le disposizioni
di cui al comma 415, favorendo criteri di mercato e
tempestività.
417.
All’articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28
febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 aprile 2005, n. 71, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse del fondo
di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, sono individuati dal CIPE
interventi per la ristrutturazione di imprese della filiera
agro-alimentare, con particolare riguardo a quelle gestite o
direttamente controllate dagli imprenditori agricoli».
418.
All’articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il
controllo di società di cui all’articolo 2359 del codice civile,
la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l’attività
di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e
seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo
cooperativo previsto dall’articolo 2545-septies del
codice civile».
419.
All’articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Il
contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori
agricoli».
420.
All’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «giovani imprenditori
agricoli,» sono inserite le seguenti: «anche organizzati in
forma societaria,»;
b)
al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le
società subentranti, alla data di presentazione della domanda,
devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei
territori di cui all’articolo 2».
421.
All’articolo 21, comma 6, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «un contingente annuo di
200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «un
contingente di 200.000 tonnellate di cui 20.000 tonnellate da
utilizzare su autorizzazioni del Ministero dell’economia e delle
finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e
forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti
di coltivazione, realizzati nell’ambito di contratti quadro, o
intese di filiera»;
b)
dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Con il medesimo
decreto è altresì determinata la quota annua di biocarburanti di
origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale».
422.
L’importo previsto dall’articolo 21, comma 6-ter, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, come modificato dal comma 520 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nell’anno 2005 è
destinato per l’anno 2006 nella misura massima di 10 milioni di
euro per l’aumento fino a 20.000 tonnellate del contingente di
cui al comma 421, da utilizzare con le modalità previste dal
decreto di cui al medesimo comma 421, nonchè fino a 5 milioni di
euro per programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero
delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico. Il
restante importo è destinato alla costituzione di un apposito
fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere
agroenergetiche, anche attraverso l’istituzione di certificati
per l’incentivazione, la produzione e l’utilizzo di
biocombustibili da trazione, da utilizzare tenuto conto delle
linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili,
di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387.
423.
La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti
rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli
costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135,
terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di
reddito agrario.
424.
Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all’articolo
11-quinquiesdecies sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1, dopo le parole: «sentite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale
dei soggetti operanti la raccolta dei giochi» sono inserite le
seguenti: « nonchè l’UNIRE per le scommesse sulle corse dei
cavalli »;
b)
al comma 9, dopo le parole: «Ministero dell’economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato» sono
aggiunte le seguenti: «, sentita l’UNIRE per le scommesse sulle
corse dei cavalli»;
c) il comma 5 è abrogato.
425.
L’articolo 12, comma 2, lettera d), del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169, si interpreta nel senso che la remunerazione per l’utilizzo
delle immagini delle corse ai fini della raccolta delle
scommesse ha ad oggetto i servizi di ripresa televisiva, con
esclusione di ogni diritto relativo all’utilizzo delle immagini,
che resta di titolarità dell’UNIRE. Ciascun affidatario delle
concessioni previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2
giugno 1998, n. 174, non può esercitare la propria attività
mediante l’apertura di sportelli distaccati presso sedi diverse
dai locali nei quali si effettua già la raccolta delle
scommesse.
426.
Al fine di razionalizzare gli interventi a sostegno della
promozione, dello sviluppo e della diffusione della cultura
gastronomica e della tutela delle produzioni tipiche e della
ricerca nel campo agroalimentare, il Ministero delle politiche
agricole e forestali è autorizzato a partecipare, anche
attraverso l’acquisto di quote azionarie, a enti pubblici o
privati aventi tali finalità. A tale fine è autorizzata la spesa
massima di 3 milioni di euro per l’anno 2006, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
427.
È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2006 per
l’effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai
sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28
febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 aprile 2005, n. 71.
428.
All’articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9
settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2005, n. 231, le parole: «anche per gli
interventi di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102» sono sostituite dalle seguenti: «per le
finalità di cui al comma 2».
429.
Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione
di cui all’articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, è assegnato un contributo di 3 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. A tal fine è
corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
430.
Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare,
limitatamente all’esercizio 2006, le convenzioni stipulate,
anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori
socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento
di attività socialmente utili (ASU) e per l’attuazione, nel
limite complessivo di 13 milioni di euro, di misure di politica
attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella
disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonchè
ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati
attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell’articolo
10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni, e prorogate nelle more di una
definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In
presenza delle suddette convenzioni il termine di cui
all’articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
è prorogato al 31 dicembre 2006. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali è autorizzato a stipulare nel limite
complessivo di 1 milione di euro per l’esercizio 2006, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
con i comuni, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività
socialmente utili e per l’attuazione di misure di politica
attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella
disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione
inferiore a 50.000 abitanti. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali adotta altresì analoga procedura per
l’erogazione del contributo previsto all’articolo 3, comma 82,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all’articolo 1, comma
263, della legge 30 dicembre 2004 n. 311. Ai fini di cui al
presente comma il Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di euro per l’anno
2006. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per
l’importo di 150 milioni di euro, per l’anno 2006, del fondo per
le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
431.
Per assicurare la prosecuzione delle attività di rilevante
valore sociale e culturale in atto, a valere sulle risorse del
Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985,
n. 163, è concesso un contributo di 2 milioni di euro annui a
decorrere dal 2006 in favore della Fondazione Centro
sperimentale di cinematografia.
432.
Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005,
n. 58, è iscritto a decorrere dall’anno 2006 nello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio con riserva del 50 per cento da destinare per le
finalità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.
267. A tale scopo, il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, d’intesa con le regioni o gli enti locali
interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti
di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.
433.
Per l’attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto,
ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120, e
ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo
2003, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno
2006.
434.
Al fine di consentire nei siti di bonifica di interesse
nazionale la realizzazione degli interventi di messa in
sicurezza d’emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino
ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto
procedure fallimentari, sono sottoscritti accordi di programma
tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, la
regione, le province, i comuni interessati con i quali sono
individuati la destinazione d’uso delle suddette aree, anche in
variante allo strumento urbanistico, gli interventi da
effettuare, il progetto di valorizzazione dell’area da
bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione
delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi,
nonchè le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli
impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per
individuare il soggetto incaricato di sviluppare l’iniziativa.
435.
Al finanziamento dell’accordo di programma di cui al comma 434
concorre il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di
bonifiche, ivi comprese quelle dei programmi nazionali delle
bonifiche di cui all’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n.
426, e successive modificazioni, nonchè con le risorse di cui al
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
14 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
99 del 28 aprile 2004.
436.
L’accordo di programma di cui al comma 434 individua il soggetto
pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell’area.
Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi centottanta
giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia stato
avviato l’intervento di messa in sicurezza d’emergenza,
caratterizzazione e bonifica.
437.
Ai fini di cui ai commi da 432 a 450, è in ogni caso fatta salva
la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del
soggetto che ha causato l’inquinamento nelle aree e nei siti di
cui al comma 434.
438.
Fermo quanto previsto dai commi 46 e 47, le somme versate in
favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale
a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi,
contenenti condizioni specifiche relative al loro reimpiego,
sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
439.
Qualora i soggetti e gli organi pubblici preposti alla tutela
dell’ambiente accertino un fatto che abbia provocato un danno
ambientale come definito e disciplinato dalla direttiva
2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile
2004, e non siano avviate le procedure di ripristino ai sensi
della normativa vigente, il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio con ordinanza immediatamente esecutiva
ingiunge al responsabile il ripristino della situazione
ambientale come definito dalla citata direttiva 2004/35/CE a
titolo di risarcimento in forma specifica entro il termine
fissato. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato il
danno ambientale non provveda al ripristino nel termine
ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte
impossibile, oppure eccessivamente oneroso, ai sensi
dell’articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio con successiva ordinanza ingiunge
il pagamento entro il termine di sessanta giorni di una somma
pari al valore economico del danno accertato. L’ordinanza è
emessa nei confronti del responsabile del danno ambientale come
definito e disciplinato dalla citata direttiva 2004/35/CE.
440.
La quantificazione del danno è effettuata sulla base del
pregiudizio arrecato alla situazione ambientale a seguito del
fatto dannoso e del costo necessario per il ripristino nel
rispetto delle norme di cui alla citata direttiva 2004/35/CE e
degli allegati I e II alla stessa. In caso di riparazione del
danno ai sensi del presente comma e del comma 439 è esclusa la
possibilità che si verifichi un aggravio dei costi in capo
all’operatore come conseguenza di una azione concorrente; resta
fermo il diritto dei soggetti proprietari di beni danneggiati
dal fatto produttivo di danno ambientale di agire in giudizio
nei confronti del responsabile a tutela dell’interesse
proprietario leso.
441.
Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento
con l’ordinanza ministeriale si applicano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
442.
Le disposizioni previste dai commi da 439 a 441 non si applicano
ai danni ambientali presi in considerazione nell’ambito di
procedure transattive ancora in corso di perfezionamento alla
data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che
esse trovino conclusione entro il 28 febbraio 2006, nè alle
situazioni di inquinamento per le quali sia effettivamente in
corso o sia avviata la procedura per la bonifica ai sensi e per
gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25
ottobre 1999, n. 471.
443.
Avverso l’ordinanza di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso
al tribunale amministrativo regionale competente per territorio
entro il termine di sessanta giorni o, alternativamente, al
Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi
giorni, in entrambi i casi decorrente dalla sua notificazione,
comunicazione o piena conoscenza.
444.
L’articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi nel senso che
le indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e
concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a
terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come
definite dagli strumenti urbanistici.
445.
All’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto
2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
ottobre 2004, n. 257, la parola: «quindici» è sostituita dalla
seguente: «venticinque».
446.
Restano fermi i criteri e le modalità applicati per l’articolo
1-bis, comma, 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n.
257.
447.
All’attuazione degli interventi previsti dal comma 445 si
provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.
35, e successive modificazioni.
448.
Ai fini dell’attuazione del comma 445 eventuali esigenze di
trasferimento delle risorse disponibili di cui al comma 447, tra
Mediocredito centrale Spa e Artigiancassa Spa, saranno
preventivamente autorizzate dal Dipartimento del tesoro, previa
adeguata documentazione trasmessa dai predetti istituti di
credito e verificata dallo stesso Dipartimento.
449.
Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti di cui ai commi
da 439 a 441, ivi comprese quelle derivanti dall’escussione di
fideiussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del
risarcimento, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato,
per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, ad un fondo istituito nell’ambito di apposita
unità previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, al fine
di finanziare, anche in via di anticipazione, interventi urgenti
di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, con
particolare riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo
il risarcimento del danno ambientale, nonchè altri interventi
per la protezione dell’ambiente e la tutela del territorio.
450.
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e
di accesso al fondo di cui al comma 449, ivi comprese le
procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di
anticipazione.
451.
Le risorse finanziarie previste dall’articolo 2, comma 3-ter,
del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, come
rimodulate dall’articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, originariamente destinate alla dotazione
infrastrutturale diportistica nelle aree ivi indicate, e per le
quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è
stato adottato alcun provvedimento di attuazione, sono destinate
al finanziamento delle iniziative infrastrutturali occorrenti
per l’attuazione della disposizione di cui all’articolo 4, comma
65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
452.
Al comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, introdotto dall’articolo 6-ter del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole: «reale o figurativo», sono inserite le seguenti: «o
corrispettivi di servizi».
453.
Allo scopo di facilitare la realizzazione degli interventi
abitativi di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 18 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203, è abolito l’obbligo della contiguità
delle aree e detti interventi possono essere localizzati in più
ambiti all’interno della stessa regione.
454.
A decorrere dai contributi relativi all’anno 2005, non è più
corrisposta l’anticipazione di cui all’articolo 3, comma 15-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 250. I contributi sono comunque
erogati in un’unica soluzione entro l’anno successivo a quello
di riferimento.
455.
A decorrere dal 1º gennaio 2005, ai fini del calcolo dei
contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i
costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle
giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per
cento dei costi complessivamente ammissibili.
456.
A decorrere dal 1º gennaio 2002, all’articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2, le lettere f) e h) sono abrogate;
b)
al comma 2-ter, dopo le parole: «I contributi previsti
dalla presente legge» sono inserite le seguenti: «, con
esclusione di quelli previsti dal comma 11,»;
c) al comma 2-quater, dopo le parole: «della legge
5 agosto 1981, n. 416» sono aggiunte le seguenti: «, con il
limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il
contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma
10; a tali periodici non si applica l’aumento previsto dal comma
11».
457.
A decorrere dai contributi relativi all’anno 2005, il requisito
temporale previsto dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e
b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque
anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre
2004. In caso di cambiamento della periodicità della testata
successivo al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere
maturato con riferimento alla nuova periodicità.
458.
A decorrere dal 1º gennaio 2006, per l’accesso alle provvidenze
di cui all’articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative
editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti
professionisti, pubblicisti o poligrafici.
459.
Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 3
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
si applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano già
maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai contributi di
cui al medesimo comma 2-bis.
460.
A decorrere dal 1º gennaio 2006, i contributi previsti dai commi
2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250,
e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che:
a)
l’impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale
richiede i contributi;
b)
l’impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non
partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di
ottenere i medesimi contributi. In caso contrario tutte le
imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di
accedere ai contributi;
c) i requisiti di cui alle lettere a) e b)
non si applicano alle imprese editrici che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, abbiano già maturato il diritto
ai contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non è
ammesso l’affitto della testata.
461.
Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7
e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, nonchè all’articolo 23, comma 3, della legge 6
agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo
7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal
diritto alla percezione delle provvidenze qualora non
trasmettano l’intera documentazione entro un anno dalla
richiesta.
462.
L’entità del contributo riservato all’editoria speciale
periodica per non vedenti, ai sensi dell’articolo 8 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è fissata
in 1.000.000 di euro annui.
463.
Per le finalità di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 2001,
n. 62, sono destinati 20 milioni di euro per l’anno 2006, 10
milioni di euro per l’anno 2007 e 5 milioni di euro per l’anno
2008.
464.
Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003,
2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di
cui all’articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001, per
investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004, è aumentato
di 20 milioni di euro.
465.
Al comma 3 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, le parole: «L. 200» sono sostituite
dalle seguenti: «0,2 euro».
466.
È istituita una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai
soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e
professioni, nonchè dai soggetti di cui all’articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella
misura del 25 per cento. L’addizionale è indeducibile ai fini
delle imposte sul reddito, si applica alla quota del reddito
complessivo netto proporzionalmente corrispondente all’ammontare
dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione,
distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale
pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto
all’ammontare totale dei ricavi o compensi; al fine della
determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli
altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti
promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono
deducibili in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi, degli
altri proventi, o dei compensi derivanti da tali attività e
l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi.
Ai fini del presente comma, per materiale pornografico e di
incitamento alla violenza si intendono i giornali quotidiani e
periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera
teatrale, cinematografica, visiva, sonora, audiovisiva,
multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto
informatico o telematico, nonchè ogni altro bene avente
carattere pornografico o suscettibile di incitamento alla
violenza, ed ogni opera letteraria accompagnata da immagini
pornografiche, come determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le
attività culturali, sentito il Ministro dell’economia e delle
finanze. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione,
l’accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e
tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano
le disposizioni previste per le imposte sul reddito. Per il
periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, è dovuto un acconto pari al 120 per cento
dell’addizionale che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni del presente comma nel periodo d’imposta
precedente.
467.
Nella parte III della tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero
123-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
con esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di
programmi di contenuto pornografico».
468.
All’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, dopo il comma 25-bis, è inserito il seguente:
«25-ter. Se
la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è trasferita
alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale delle
società concessionarie addetto a tali attività è trasferito, con
le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai
soggetti che esercitano le medesime attività.».
469.
La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, di
cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n.
342, e successive modificazioni, ad esclusione delle aree
fabbricabili di cui al comma 473, può essere eseguita con
riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo
all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, nel
bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo per il quale il
termine di approvazione scade successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
470.
Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si
considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui
redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a
quello con riferimento al quale è stata eseguita.
471.
L’imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento per
i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non
ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento del
saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta
con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
472.
Il saldo di rivalutazione derivante dall’applicazione della
disposizione di cui al comma 469 può essere assoggettato, in
tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e dell’IRAP, nella misura del 7 per cento. L’imposta
sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate
annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente
secondo i seguenti importi: 10 per cento nel 2006; 45 per cento
nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 475,
477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
473.
Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21
novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili,
limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o
risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici
esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è
diretta l’attività d’impresa. I predetti beni devono risultare
dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31
dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi
semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data
nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. La rivalutazione deve riguardare tutte
le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria
omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte
categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione
urbanistica.
474.
La disposizione di cui al comma 473 si applica a condizione che
l’utilizzazione edificatoria dell’area, ancorchè previa
demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque
anni successivi all’effettuazione della rivalutazione; trovano
applicazione le disposizioni di cui all’articolo 34, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. I termini di accertamento di cui all’articolo 43
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, decorrono dalla data di
utilizzazione edificatoria dell’area.
475.
L’imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento,
deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza
pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo
delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti
importi:
a)
40 per cento nel 2006;
b)
35 per cento nel 2007;
c) 25 per cento nel 2008.
476.
Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 469 e
473 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità
stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle
finanze 13 aprile 2001, n. 162, e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.
477.
Per il potenziamento dell’attività di riscossione delle entrate
degli enti pubblici, con lo scopo del conseguimento effettivo
degli obiettivi inclusi nel patto di stabilità interno,
garantendo effettività e continuità alle forme di
autofinanziamento degli enti soggetti allo stesso, le
disposizioni dell’articolo 4, comma 2-decies, del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si
interpretano nel senso che fino all’adozione del regolamento
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo comma non possono
essere esercitate esclusivamente le attività disciplinate ai
sensi dei commi 2-octies e 2-nonies del medesimo
articolo 4, ferma restando la possibilità esclusivamente per i
concessionari iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di continuare ad
avvalersi delle facoltà previste dalla normativa vigente,
compreso quanto previsto ai sensi dei commi 2-sexies e 2-septies
del citato articolo 4, nonchè di procedere anche ad
accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva,
di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni
amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall’ente medesimo,
con le modalità ordinariamente previste per la gestione e
riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell’ente.
478.
A fini di contenimento della spesa pubblica, i contratti di
locazione stipulati dalle amministrazioni dello Stato per
proprie esigenze allocative con proprietari privati sono
rinnovabili alla scadenza contrattuale, per la durata di sei
anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1º gennaio 2006,
del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario
le medesime amministrazioni procederanno, alla scadenza
contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno
onerose.
479.
Al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell’Agenzia
del demanio di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è operante,
nell’ambito dell’Agenzia medesima, la Commissione per la
verifica di congruità delle valutazioni
tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permute,
locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato e
ad acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di
amministrazioni dello Stato nonchè ai fini del rilascio del
nulla osta per locazioni passive riguardanti le stesse
amministrazioni dello Stato nel rispetto della normativa
vigente.
480.
Per l’anno 2006, allo scopo di promuovere la realizzazione di
investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni
infrastrutturali, le regioni, le province autonome di Trento e
di Bolzano, gli enti locali, nonchè gli enti inseriti nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui
all’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono
presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, specifici progetti da finanziare anche a
valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell’INAIL che
risultino disponibili per investimenti. Nei successivi sessanta
giorni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sono approvati i progetti ammissibili nel rispetto
degli obiettivi stabiliti con riferimento al patto di stabilità
e crescita.
481.
All’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis.
Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di
cui all’articolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di
deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi
dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 è
applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti,
dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state
depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto
sistema di deposito accentrato nonchè dai soggetti non residenti
aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi
esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2-ter. I
soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano
quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una
società di intermediazione mobiliare residente nel territorio
dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di
imprese di investimento non residenti, ovvero una società di
gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi
dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde
dell’adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con
le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma
2-bis, residenti in Italia e provvede a:
a)
versare la ritenuta di cui al comma 1;
b)
fornire, entro quindici giorni dalla richiesta
dell’Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile
per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi
riguardanti la suddetta ritenuta».
482.
Fermo quanto previsto ai sensi del comma 5, il Ministero della
difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze –
Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili
militari da alienare secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei
beni, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e
successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio
decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonchè alle norme della
contabilità generale dello Stato, fermi restando i princìpi
generali dell’ordinamento giuridico contabile, sono effettuate
direttamente dal Ministero della difesa – Direzione generale dei
lavori e del demanio che può avvalersi del supporto
tecnico-operativo di società pubblica o a partecipazione
pubblica con particolare qualificazione professionale ed
esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b)
la determinazione del valore dei beni da porre a base d’asta è
decretata dalla Direzione generale dei lavori e del demanio,
previo parere di congruità emesso da una commissione
appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da
un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e
composta da esponenti dei Ministeri della difesa e dell’economia
e delle finanze, nonchè da un esperto in possesso di comprovata
professionalità nella materia. Con la stessa determinazione, per
i beni valorizzati sono stabiliti i criteri di assegnazione agli
enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, non
inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del
ricavato attribuibile alla vendita degli immobili valorizzati;
c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono
approvati dal Ministero della difesa. L’approvazione può essere
negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale
dello stesso Ministero;
d) le alienazioni e permute dei beni individuati possono
essere effettuate a trattativa privata, qualora il valore del
singolo bene, determinato ai sensi della lettera b), sia
inferiore a quattrocentomila euro;
e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli
immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale,
il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede
descrittive di cui all’articolo 12, comma 3, del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, l’elenco di tali immobili al Ministero per
i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il
termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione
della comunicazione, in ordine alla verifica dell’interesse
storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli
immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi
di carattere generale di cui all’articolo 12, comma 2, del
citato codice. Per i beni riconosciuti di tale interesse,
l’accertamento della relativa condizione costituisce
dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 dello stesso codice. Le
approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice di
cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono rilasciate o
negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le
disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n.
42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la
dismissione.
483.
All’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L’amministrazione competente, cinque anni prima dello
scadere di una concessione di grande derivazione d’acqua per uso
idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo
restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere
un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque,
in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell’uso a
fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel
rispetto della normativa vigente e dei princìpi fondamentali di
tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e
non discriminazione, per l’attribuzione a titolo oneroso della
concessione per un periodo di durata trentennale, avendo
particolare riguardo ad un’offerta di miglioramento e
risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di
aumento dell’energia prodotta o della potenza installata.
2.
Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito
il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con
proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari
minimi, i parametri di aumento dell’energia prodotta e della
potenza installata concernenti la procedura di gara»;
b)
i commi 3 e 5 sono abrogati.
484.
È abrogato l’articolo 16 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79.
485.
In relazione ai tempi di completamento del processo di
liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno
dell’energia elettrica, anche per quanto riguarda la definizione
di princìpi comuni in materia di concorrenza e parità di
trattamento nella produzione idroelettrica, tutte le grandi
concessioni di derivazione idroelettrica, in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di dieci
anni rispetto alle date di scadenza previste nei commi 6, 7 e 8
dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
purché siano effettuati congrui interventi di ammodernamento
degli impianti, come definiti al comma 487.
486.
Il soggetto titolare della concessione versa entro il 28
febbraio per quattro anni, a decorrere dal 2006, un canone
aggiuntivo unico, riferito all’intera durata della concessione,
pari a 3.600 euro per MW di potenza nominale installata e le
somme derivanti dal canone affluiscono all’entrata del bilancio
dello Stato per l’importo di 50 milioni di euro per ciascun
anno, e ai comuni interessati nella misura di 10 milioni di euro
per ciascun anno.
487.
Ai fini di quanto previsto dal comma 485, si considerano congrui
interventi di ammodernamento tutti gli interventi, non di
manutenzione ordinaria o di mera sostituzione di parti di
impianto non attive, effettuati o da effettuare nel periodo
compreso fra il 1º gennaio 1990 e le scadenze previste dalle
norme vigenti prima della data di entrata in vigore della
presente legge, i quali comportino un miglioramento delle
prestazioni energetiche ed ambientali dell’impianto per una
spesa complessiva che, attualizzata alla data di entrata in
vigore della presente legge sulla base dell’indice Eurostat e
rapportata al periodo esaminato, non risulti inferiore a 1 euro
per ogni MWh di produzione netta media annua degli impianti
medesimi. Per le concessioni che comprendano impianti di
pompaggio, la produzione media netta annua di questi ultimi va
ridotta ad un terzo ai fini del calcolo dell’importo degli
interventi da effettuare nell’ambito della derivazione.
488.
I titolari delle concessioni, a pena di nullità della proroga,
autocertificano entro sei mesi dalle scadenze di cui ai commi
precedenti l’entità degli investimenti effettuati o in corso o
deliberati e forniscono la relativa documentazione. Entro i sei
mesi successivi le amministrazioni competenti possono verificare
la congruità degli investimenti autocertificati. Il mancato
completamento nei termini prestabiliti degli investimenti
deliberati o in corso è causa di decadenza della concessione.
489.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25, commi primo e
secondo, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, il bando di gara per concessioni idroelettriche
può anche prevedere il trasferimento della titolarità del ramo
d’azienda relativo all’esercizio della concessione, comprensivo
di tutti i rapporti giuridici, dal concessionario uscente al
nuovo concessionario, secondo modalità dirette a garantire la
continuità gestionale e ad un prezzo, entrambi predeterminati
dalle amministrazioni competenti e dal concessionario uscente
prima della fase di offerta e resi noti nei documenti di gara.
490.
In caso di mancato accordo si provvede alle relative
determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti
soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna
delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal
presidente del tribunale territorialmente competente, che
operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano
conto dei valori di mercato.
491.
Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di
competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’articolo
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e
attuano i princìpi comunitari resi nel parere motivato della
Commissione europea in data 4 gennaio 2004.
492.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge le regioni e le province autonome armonizzano i
propri ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491.
493.
Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1, comma 298, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dall’anno 2006, sono
assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro annui,
mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una
quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo
dell’energia elettrica, definito ai sensi dell’articolo 3, comma
11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n.
25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003,
n. 83.
494.
A decorrere dal 1º gennaio 2006 sono sospesi i trasferimenti
erariali per le funzioni amministrative trasferite in attuazione
della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento a quegli enti
che già fruiscono dell’integrale finanziamento a carico del
bilancio dello Stato per le medesime funzioni. A valere sulle
risorse derivanti dall’attuazione del presente comma, i
trasferimenti erariali in favore dei comuni delle province
confinanti con quelle di Trento e di Bolzano sono incrementati
di 10 milioni di euro.
495.
Nel quadro delle attività di contrasto all’evasione fiscale,
l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza
destinano quote significative delle loro risorse al settore
delle vendite immobiliari, avvalendosi delle facoltà
rispettivamente previste dal titolo IV del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli
articoli 51 e 52 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
496.
In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati
o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili
di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici
vigenti al momento della cessione, all’atto della cessione e su
richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla
disciplina di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si
applica un’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del
12,50 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede
anche all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva
della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la
provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all’Agenzia
delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo
periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del
direttore della predetta Agenzia.
497.
In deroga alla disciplina di cui all’articolo 43 del testo unico
delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano
nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o
professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e
relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta
della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai
fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è
costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi
dell’articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986,
indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto.
Gli onorari notarili sono ridotti del 20 per cento.
498.
I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai
commi 496 e 497 sono esclusi dai controlli di cui al comma 495 e
nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di
cui agli articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 131 del 1986.
499.
È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d’imposta in
corso al 1º gennaio 2006, l’istituto della programmazione
fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito
d’impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano
gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in
corso al 1º gennaio 2004. L’accettazione della programmazione
fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla
chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le
società in liquidazione, la base imponibile caratteristica
dell’attività svolta:
a)
da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione
della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile
eccedente quella programmata;
b)
da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività
produttive.
500.
Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di
reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di
inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il
periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2004;
b)
che svolgono dal 1º gennaio 2005 una attività diversa da quella
esercitata nell’anno 2004;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante
dall’attività svolta nel periodo d’imposta in corso al 1º
gennaio 2004 o che hanno presentato per tale periodo d’imposta
una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per
l’elaborazione della proposta di cui al comma 501;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta
2004 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione
con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui
al comma 501;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai
fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri
per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2004.
501.
La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata
sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria,
tenendo conto delle risultanze dell’applicazione degli studi di
settore e dei parametri, dei dati sull’andamento dell’economia
nazionale per distinti settori economici di attività, della
coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra
informazione disponibile riferibile al contribuente.
502.
La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la
congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi
di settore o dei parametri per ciascun periodo d’imposta, con
l’accettazione di importi, proposti al contribuente dall’Agenzia
delle entrate, che individuano per un triennio la base
imponibile caratteristica dell’attività svolta, esclusi gli
eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere
straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2005
di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti
a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli
articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o
rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore
aggiunto o dell’IRAP, relativi al periodo d’imposta in corso al
1º gennaio 2004, comporta che la proposta di cui al comma 501
sia formulata dall’ufficio, su iniziativa del contribuente.
503.
L’accettazione della proposta di programmazione fiscale è
comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2006; nel
medesimo termine la proposta può essere altresì definita in
contraddittorio con il competente ufficio dell’Agenzia delle
entrate, anche con l’assistenza degli intermediari di cui
all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado
di documentare la non correttezza dei dati contabili e
strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
504.
Per i periodi d’imposta oggetto di programmazione, relativamente
alla base imponibile caratteristica d’impresa o di arti o
professioni:
a)
sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria
sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni;
b)
per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma
restando l’aliquota del 23 per cento, quelle marginali
applicabili al reddito complessivo ai fini dell’imposta sul
reddito, nonché quella applicabile ai fini dell’imposta sul
reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente
per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale
previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative
degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà
di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l’imposta regionale sulle attività produttive si
applica esclusivamente per la parte programmata.
505.
Per gli stessi periodi d’imposta di cui al comma 504, ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli
obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia
di imposta sul valore aggiunto;
b)
all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da
dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture
contabili si applica, tenendo conto della esistenza di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi
speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta
relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume
d’affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione
finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54,
secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
506.
In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle
dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare
nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui
redditi, l’Agenzia delle entrate procede ad accertamento
parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione
nonché, per l’imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume
d’affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a
base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti
straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova
applicazione il procedimento di accertamento con adesione
previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La
disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso
di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o
dei parametri.
507.
L’inibizione dei poteri di cui all’articolo 39, primo comma,
lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 55,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le
disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d),
non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto
effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi
sostanziali di cui al comma 505, lettera a), ovvero il
contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture
contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le
disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d),
qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre
il 10 per cento quello dichiarato. L’inibizione dei poteri di
cui ai commi 504, lettera a), e 505, lettera c), e
le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e
d), non operano qualora siano constatate condotte che
integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e
11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
508.
Salva l’applicazione del comma 503, nei casi in cui a seguito di
controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna
all’amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi
difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a
base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per
il periodo di imposta 2004, condotte che integrano le
fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non
operano l’inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera
a), e 505, lettera c), nonché le disposizioni di cui
al comma 504, lettere b), c) e d). Le disposizioni
di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei
dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una
variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento
degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta
nonché i relativi interessi.
509.
Nel caso in cui l’attività effettivamente esercitata vari nel
corso del triennio, l’istituto della programmazione fiscale
cessa di avere effetto dal periodo d’imposta nel corso del quale
si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è
possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei
cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre
l’applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente,
rideterminare i periodi d’imposta di cui al comma 500, per i
contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a
decorrere da periodi d’imposta diversi da quello indicato al
comma 499. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note
metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma
501. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via
telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite
degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e
3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di
adesione.
510.
Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di
cui al comma 499, l’Agenzia delle entrate formula altresì una
proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro
autonomo, nonché della base imponibile dell’imposta regionale
sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in
corso al 31 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2004, per i quali le
dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2005,
sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito
di elaborazioni effettuate dall’anagrafe tributaria con i
criteri previsti dal comma 501.
511.
Agli importi di cui al comma 510 si applica, per le società di
capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui
agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative
addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive,
del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per
cento.
512.
L’accettazione delle proposte di cui al comma 510 comporta il
pagamento dell’imposta sul valore aggiunto determinata
applicando all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto
conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta
ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante
dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili,
diminuita di quella relativa alle cessioni di beni
ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
513.
L’adeguamento di cui al comma 510, consentito ai contribuenti
che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma
499, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del
primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 499,
degli importi di cui ai commi 511 e 512. Per ciascun periodo
d’imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o
compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le
società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle
maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
514.
Qualora gli importi da versare complessivamente per
l’adeguamento di cui al comma 510 eccedano la somma di 10.000
euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri
soggetti, il 50 per cento dell’importo eccedente può essere
versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli
interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di
cui al comma 513. L’omesso versamento nei termini indicati nel
periodo precedente non determina l’inefficacia della
definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle
predette scadenze si procede all’iscrizione a ruolo, a titolo
definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro
il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del
versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle
somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive
scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l’istituto
del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.
515.
Il perfezionamento dell’adeguamento di cui al comma 510 rende
applicabili le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4,
lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218.
516.
L’accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 510
esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite
risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque,
inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì
escluso il riporto al periodo d’imposta successivo del credito
d’imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni
relative ai periodi d’imposta oggetto di definizione, nonché il
rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
517.
La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo
anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 499, di
processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a
seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli
articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o
rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore
aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività
produttive, relativi ai periodi d’imposta di cui al comma 510,
comporta l’integrale applicabilità delle disposizioni di cui al
citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
518.
Sono esclusi dall’istituto di cui al comma 510 i soggetti:
a)
per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità
degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta
di cui al comma 510;
b)
che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui
al comma 510;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante
dall’attività svolta nei periodi d’imposta oggetto di
definizione o che hanno presentato per tali periodi d’imposta
una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per
l’elaborazione della proposta di cui al comma 510;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto per le annualità d’imposta
oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità
una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione
della proposta di cui al comma 510;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai
fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri
per i periodi di imposta di cui al comma 510;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31
dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto
previsto dal comma 499, per i periodi di imposta di cui al comma
510 e per le annualità di imposta 2003 e 2004 ai fini IVA,
condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2
a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
519.
Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da
387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I contribuenti
che si avvalgono dell’istituto della programmazione fiscale
effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui
redditi, dell’IVA e dell’IRAP in base alle imposte dovute per il
medesimo periodo d’imposta tenendo conto della maggiore base
imponibile derivante dalla programmazione medesima.
520.
L’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza
programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per
l’attività di contrasto all’evasione nei confronti dei soggetti
per i quali non trova applicazione la programmazione fiscale.
521.
All’articolo 103, comma 3, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall’articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole:
«un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un
diciottesimo».
522.
Nell’articolo 11-quater, comma 2, alinea, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e riducendo il
risultato del 20 per cento».
523.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e l’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
fermo restando l’espletamento delle ordinarie attività ispettive
e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, in materia di coordinamento dell’attività di
vigilanza, conseguono maggiori diritti accertati per contributi
obbligatori e premi assicurativi evasi nonché per sanzioni
amministrative e civili. A tal fine, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, l’INPS e l’INAIL, nel triennio
2006-2008, potenziano l’azione di vigilanza in materia di lavoro
e legislazione sociale, attraverso la realizzazione di appositi
piani di intervento, anche mediante attività congiunta,
finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei
settori a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva
nonché attraverso un incremento dell’impiego delle risorse del
personale ispettivo nell’attività di contrasto al lavoro
sommerso e irregolare in misura non inferiore al 20 per cento
medio annuo rispetto a quanto pianificato per l’anno 2005.
524.
Ai fini di cui al comma 523, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, è altresì autorizzato, in deroga al divieto
di procedere a nuove assunzioni disposto dall’articolo 1, comma
95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad assumere i
vincitori dei concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75
ispettori tecnici, banditi rispettivamente con decreto
direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16 novembre 2004,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,
n. 93 del 23 novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20
milioni di euro per l’anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 66,
comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. La finalizzazione
di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53,
è ridotta a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005. La
finalizzazione di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, è ridotta a 5,16 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2009.
525.
Il comma 6 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«6. Si
considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete
telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di
moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
elettronico definiti con provvedimenti del Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o
intrattenimento sono presenti insieme all’elemento aleatorio, il
costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della
partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in
denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro,
erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite,
computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un
ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono
risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In
ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del
poker o comunque le sue regole fondamentali;
b)
quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’articolo
14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni,
che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad
un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali
apparecchi, con regolamento del Ministro dell’economia e delle
finanze di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di
mercato:
1) il costo e le
modalità di pagamento di ciascuna partita;
2) la percentuale
minima della raccolta da destinare a vincite;
3) l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite
anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono
connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da
adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e
degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali
possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente
lettera».
526.
Agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b),
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, si applica un prelievo erariale
unico, fissato con regolamento del Ministro dell’economia e
delle finanze da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’aliquota del prelievo non
può essere inferiore all’8 per cento né superiore al 12 per
cento delle somme giocate.
527.
All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
«13-bis.
Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i
termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale
unico relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti
dall’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».
528.
All’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, le parole: «commi 6 e 7» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 6, lettera a), e 7».
529.
All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ai fini
del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è
necessario il possesso delle licenze previste dall’articolo 86,
terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni».
530.
Entro il 1º luglio 2006 e secondo modalità definite con
provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:
a) gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6,
lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati
esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di
raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la
connessione alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la
sicurezza e l’immodificabilità della registrazione e della
trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti
dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge;
b)
il canone di concessione previsto dalla convenzione di
concessione per la conduzione operativa della rete telematica di
cui all’articolo 14-bis del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello
0,8 per cento delle somme giocate;
c) l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso,
fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme
giocate, definito in relazione:
1) agli
investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla
lettera a);
2) ai livelli di
servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento
degli apparecchi di gioco.
531.
A partire dal 1º luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle
somme giocate con apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6,
lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato nella
misura del 12 per cento delle somme giocate.
532.
In relazione agli interventi previsti dal comma 530, necessari
ad adeguare la rete telematica di cui all’articolo 14-bis,
comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
640 del 1972, e successive modificazioni, il termine della
concessione per la conduzione operativa della rete telematica è
prorogato al 31 ottobre 2010.
533.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 497, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i
requisiti che devono possedere i terzi eventualmente incaricati
della raccolta delle giocate dai concessionari della rete
telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972,
e successive modificazioni. Entro il 31 marzo 2006, i
concessionari presentano all’Amministrazione l’elenco dei
soggetti incaricati.
534.
Il terzo comma dell’articolo 86 del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«Relativamente
agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è
altresì necessaria:
a) per l’attività di produzione o di importazione;
b)
per l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici
diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al
primo o secondo comma o di cui all’articolo 88 ovvero per
l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli
privati».
535.
Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell’autorità e
della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato,
comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero
ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o
agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi
telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso
le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con
vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione,
licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o,
comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o
dei limiti o delle prescrizioni definiti dall’Amministrazione
stessa.
536.
I destinatari delle comunicazioni hanno l’obbligo di inibire
l’utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in
relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei
giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al
comma 535, adottando a tal fine misure tecniche idonee in
conformità a quanto stabilito con uno o più provvedimenti del
Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
537.
In caso di violazione dell’obbligo di cui al comma 536, si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a
180.000 euro per ciascuna violazione accertata. L’autorità
competente è l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
538.
La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della
Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti
dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il
Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato per l’applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 536 e 537, secondo i criteri e le
modalità individuati dall’Amministrazione stessa d’intesa con il
Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.
539.
All’articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre
1989, n. 401, dopo le parole: «apposita autorizzazione», sono
inserite le seguenti: «del Ministero dell’economia e delle
finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».
540.
Il comma 1 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«1. In
tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi,
compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o
all’installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo
visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e
vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza,
nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche
quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico
interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che
ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere,
altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita
ovvero quello orario».
541.
Il comma 3 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«3. L’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e
7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o
pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli
privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o
88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle
attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi
dell’articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed
amministrative vigenti».
542.
All’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il |