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D.Lgs. 20-6-2005 n. 122
Disposizioni per la tutela dei
diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire,
a norma della L. 2 agosto 2004, n. 210.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2005,
n. 155.
E' stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6
luglio 2005 il decreto
legislativo 20 giugno 2005, n.
122 concernente "Disposizioni
per la tutela dei diritti
patrimoniali degli acquirenti di
immobili da costruire, a norma
della legge 2 agosto 2004, n.
210".
Il provvedimento, in vigore dal
prossimo 21 luglio, è
finalizzato a tutelare i
diritti
patrimoniali degli acquirenti di
immobili per i quali sia stato
chiesto il permesso di costruire
(e che siano ancora da
edificare) o la cui costruzione
non sia ancora ultimata ovvero
siano in attesa del rilascio del
certificato di agibilità.
Si tratta di una disciplina a
tutela di tutti i promissari
acquirenti, di chi abbia
acquistato un immobile ancora da
costruire, di chi abbia
stipulato un contratto (compreso
quello di leasing) che consenta
il trasferimento della proprietà
o della titolarità di un diritto
reale di godimento su un
immobile da costruire. La tutela
riguarda anche chi, sebbene non
socio, abbia assunto
obbligazioni con una cooperativa
edilizia per ottenere
l'assegnazione in proprietà di
un immobile da costruire.
Fra gli strumenti di tutela
viene previsto l'obbligo di
fideiussione a particolari
condizioni e di assicurazione
del costruttore promittente,
specifici contenuti obbligatori
del contratto preliminare,
taluni limiti all'esperibilità
dell'azione revocatoria
fallimentare, l'istituzione di
un Fondo di solidarietà per gli
acquirenti di beni immobili da
costruire che abbiano subito una
perdita a seguito
dell'assoggettamento del
costruttore a procedure che
implicano una situazione di
crisi.
Il provvedimento, che attua la
delega contenuta nell'art.1
della legge 210/2004, era stato
approvato in via definitiva dal
Governo il 10 giugno 2005.
La legge n. 210 del 2 agosto
2004 "Delega al Governo per la
tutela dei diritti patrimoniali
degli acquirenti di immobili da
costruire" è stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 13
agosto 2004.
Questa legge, approvata
all'unanimità dalla Camera dei
deputati lo scorso 21 luglio
2004, è molto importante per la
tutela del risparmio dei
cittadini e si ispira, peraltro,
al principio sancito dalla
Costituzione di salvaguardia del
risparmio familiare per
l'acquisto della casa. La legge
prevede sostanzialmente due
cose:
1)
l'istituzione di un fondo di
solidarietà per rimborsare
almeno parzialmente i cittadini
che sono rimasti vittime di
fallimenti da almeno cinque anni
dall'entrata in vigore della
legge;
2) l'introduzione di una sorta
di Rc casa che consiste nella
fidejussione a carico dei
costruttori che consente agli
acquirenti in caso di fallimenti
di recuperare i soldi investiti.
Con questa legge si colma un
vuoto legislativo che vedeva
l'Italia, unica in Europa a non
avere una legge su questa
materia.
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ecco il
testo integrale: |
D.Lgs. 20-6-2005 n. 122
Disposizioni per la tutela dei
diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire,
a norma della L. 2 agosto 2004, n. 210.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2005,
n. 155.
Epigrafe
Premessa
1. Definizioni.
2. Garanzia fideiussoria.
3. Rilascio, contenuto e modalità di escussione della
fideiussione.
4. Assicurazione dell'immobile.
5. Applicabilità della disciplina.
6. Contenuto del contratto preliminare.
7. Modificazioni all'articolo 39 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
8. Obbligo di cancellazione o frazionamento
dell'ipoteca antecedente alla compravendita.
9. Diritto di prelazione.
10. Esenzioni e limiti alla esperibilità dell'azione
revocatoria fallimentare.
11. Introduzione dell'articolo 72-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267.
12. Istituzione e finalità del Fondo di solidarietà per
gli acquirenti di beni immobili da costruire.
13. Requisiti per l'accesso alle prestazioni del Fondo.
14. Struttura e funzionamento del Fondo.
15. Gestione del Fondo.
16. Ulteriore disciplina per la gestione del Fondo.
17. Contributo obbligatorio.
18. Accesso alle prestazioni del Fondo ed istruttoria
sulle domande.
D.Lgs. 20
giugno 2005, n. 122
(1).
Disposizioni per la tutela dei diritti
patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della
L. 2 agosto 2004, n. 210.
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2005,
n. 155.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la
legge 2 agosto 2004, n. 210, recante
delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli
acquirenti di immobili da costruire;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di accogliere le osservazioni
formulate dalle Commissioni parlamentari, ad eccezione di quelle aventi
ad oggetto questioni meramente formali o non conformi con i principi
espressi dalla legge di delegazione;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2005;
Sulla proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività
produttive;
Emana il
seguente decreto legislativo:
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1.
Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto devono
intendersi:
a) per «acquirente»: la persona fisica che sia promissaria acquirente o
che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni
altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per
effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a sé o ad
un proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di
un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, ovvero
colui il quale, ancorché non socio di una cooperativa edilizia, abbia
assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere
l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto
reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della
stessa;
b) per «costruttore»: l'imprenditore o la cooperativa edilizia che
promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che
abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che
abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non
immediato in favore di un acquirente della proprietà o della titolarità
di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, sia nel
caso in cui lo stesso venga edificato direttamente dai medesimi, sia nel
caso in cui la realizzazione della costruzione sia data in appalto o
comunque eseguita da terzi;
c) per «situazione di crisi»: la situazione che ricorre nei casi in cui
il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione
immobiliare, in relazione all'immobile oggetto del contratto, ovvero a
fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo,
liquidazione coatta amministrativa;
d) per «immobili da costruire»: gli immobili per i quali sia stato
richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la
cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio
tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità.
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2.
Garanzia fideiussoria.
1. All'atto della stipula di un
contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della
proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da
costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento
precedente, il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto
che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il
rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo
quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo
corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale
corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le
modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente
prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di
godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali è pattuito che
debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonché i contributi
pubblici già assistiti da autonoma garanzia.
2. Per le società cooperative, l'atto
equipollente a quello indicato al comma 1 consiste in quello con il
quale siano state versate somme o assunte obbligazioni con la
cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o
l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un
immobile da costruire per iniziativa della stessa.
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3.
Rilascio, contenuto e modalità di escussione della fideiussione.
1. La fideiussione è rilasciata da una banca, da
un'impresa esercente le assicurazioni o da intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni; essa deve garantire, nel caso in cui il
costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2, la
restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale
corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali
maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata.
2. La situazione di crisi si intende
verificata in una delle seguenti date:
a) di trascrizione del pignoramento relativo all'immobile oggetto del
contratto;
b) di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
c) di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di
concordato preventivo;
d) di pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza
o, se anteriore, del decreto che dispone la liquidazione coatta
amministrativa o l'amministrazione straordinaria.
3. La fideiussione può essere escussa
a decorrere dalla data in cui si è verificata la situazione di crisi di
cui al comma 2 a condizione che, per l'ipotesi di cui alla lettera a)
del medesimo comma, l'acquirente abbia comunicato al costruttore la
propria volontà di recedere dal contratto e, per le ipotesi di cui alle
lettere b), c) e d) del comma 2, il competente
organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di
subentrare nel contratto preliminare.
4. La fideiussione deve prevedere la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile e
deve essere escutibile, verificatesi le condizioni di cui al comma 3, a
richiesta scritta dell'acquirente, corredata da idonea documentazione
comprovante l'ammontare delle somme e il valore di ogni altro eventuale
corrispettivo che complessivamente il costruttore ha riscosso, da
inviarsi al domicilio indicato dal fideiussore a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Il mancato pagamento del premio o
della commissione non è opponibile all'acquirente.
6. Il fideiussore è tenuto a pagare
l'importo dovuto entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta di cui al comma 4. Qualora la restituzione
degli importi oggetto di fideiussione non sia eseguita entro il suddetto
termine, il fideiussore è tenuto a rimborsare all'acquirente le spese da
quest'ultimo effettivamente sostenute e strettamente necessarie per
conseguire la detta restituzione, oltre i relativi interessi.
7. L'efficacia della fideiussione
cessa al momento del trasferimento della proprietà o di altro diritto
reale di godimento sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione.
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4.
Assicurazione dell'immobile.
1. Il costruttore è obbligato a
contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento
della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a
beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei
lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi
i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice
civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti
costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della
costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del
contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
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5.
Applicabilità della disciplina.
1. La disciplina prevista dagli
articoli 2, 3 e 4 si applica ai contratti aventi ad oggetto il
trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di
godimento di immobili per i quali il permesso di costruire o altra
denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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6.
Contenuto del contratto preliminare.
1. Il contratto preliminare ed ogni
altro contratto che ai sensi dell'articolo 2 sia comunque diretto al
successivo acquisto in capo ad una persona fisica della proprietà o di
altro diritto reale su un immobile oggetto del presente decreto devono
contenere:
a) le indicazioni previste agli articoli 2659, primo comma, n. 1), e
2826 del codice civile;
b) la descrizione dell'immobile e di tutte le sue pertinenze di uso
esclusivo oggetto del contratto;
c) gli estremi di eventuali atti d'obbligo e convenzioni urbanistiche
stipulati per l'ottenimento dei titoli abilitativi alla costruzione e
l'elencazione dei vincoli previsti;
d) le caratteristiche tecniche della costruzione, con particolare
riferimento alla struttura portante, alle fondazioni, alle tamponature,
ai solai, alla copertura, agli infissi ed agli impianti;
e) i termini massimi di esecuzione della costruzione, anche
eventualmente correlati alle varie fasi di lavorazione;
f) l'indicazione del prezzo complessivo da corrispondersi in danaro o il
valore di ogni altro eventuale corrispettivo, i termini e le modalità
per il suo pagamento, la specificazione dell'importo di eventuali somme
a titolo di caparra; le modalità di corresponsione del prezzo devono
essere rappresentate da bonifici bancari o versamenti diretti su conti
correnti bancari o postali indicati dalla parte venditrice ed alla
stessa intestati o da altre forme che siano comunque in grado di
assicurare la prova certa dell'avvenuto pagamento;
g) gli estremi della fideiussione di cui all'articolo 2;
h) l'eventuale esistenza di ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli di
qualsiasi tipo sull'immobile con la specificazione del relativo
ammontare, del soggetto a cui favore risultano e del titolo dal quale
derivano, nonché la pattuizione espressa degli obblighi del costruttore
ad esse connessi e, in particolare, se tali obblighi debbano essere
adempiuti prima o dopo la stipula del contratto definitivo di vendita;
i) gli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta se non
ancora rilasciato, nonché di ogni altro titolo, denuncia o provvedimento
abilitativo alla costruzione;
l) l'eventuale indicazione dell'esistenza di imprese appaltatrici, con
la specificazione dei relativi dati identificativi.
2. Agli stessi contratti devono essere
allegati:
a) il capitolato contenente le caratteristiche dei materiali da
utilizzarsi, individuati anche solo per tipologie, caratteristiche e
valori omogenei, nonché l'elenco delle rifiniture e degli accessori
convenuti fra le parti;
b) gli elaborati del progetto in base al quale è stato richiesto o
rilasciato il permesso di costruire o l'ultima variazione al progetto
originario, limitatamente alla rappresentazione grafica degli immobili
oggetto del contratto, delle relative pertinenze esclusive e delle parti
condominiali.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al
regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.
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7.
Modificazioni all'articolo 39 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
1. All'articolo 39 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In caso di edificio o complesso
condominiale per il quale può ottenersi l'accatastamento delle singole
porzioni che lo costituiscono, ancorché in corso di costruzione, il
debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o
l'assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi
limitatamente alla porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in
acquisto o in assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del
finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento
dell'ipoteca a garanzia.»;
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. La banca deve
provvedere agli adempimenti di cui al comma 6 entro il termine di
novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di suddivisione
del finanziamento in quote corredata da documentazione idonea a
comprovare l'identità del richiedente, la data certa del titolo e
l'accatastamento delle singole porzioni per le quali è richiesta la
suddivisione del finanziamento. Tale termine è aumentato a centoventi
giorni, se la richiesta riguarda un finanziamento da suddividersi in più
di cinquanta quote.
6-ter. Qualora la banca non
provveda entro il termine indicato al comma 6-bis, il richiedente
può presentare ricorso al presidente del tribunale nella cui
circoscrizione è situato l'immobile; il presidente del tribunale,
sentite le parti, ove accolga il ricorso, designa un notaio che, anche
avvalendosi di ausiliari, redige un atto pubblico di frazionamento
sottoscritto esclusivamente dal notaio stesso. Dall'atto di suddivisione
del finanziamento o dal diverso successivo termine stabilito nel
contratto di mutuo decorre, con riferimento alle quote frazionate,
l'inizio dell'ammortamento delle somme erogate; di tale circostanza si
fa menzione nell'atto stesso.
6-quater. Salvo diverso accordo
delle parti, la durata dell'ammortamento è pari a quella originariamente
fissata nel contratto di mutuo e l'ammortamento stesso è regolato al
tasso di interesse determinato in base ai criteri di individuazione per
il periodo di preammortamento immediatamente precedente. Il responsabile
del competente Ufficio del territorio annota a margine dell'iscrizione
ipotecaria il frazionamento del finanziamento e della relativa ipoteca,
l'inizio e la durata dell'ammortamento ed il tasso relativo.».
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8.
Obbligo di cancellazione o frazionamento dell'ipoteca antecedente alla
compravendita.
1. Il notaio non può procedere alla
stipula dell'atto di compravendita se, anteriormente o contestualmente
alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento
in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o
frazionamento dell'ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante
sull'immobile.
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9.
Diritto di prelazione.
1. Qualora l'immobile sia stato
consegnato all'acquirente e da questi adibito ad abitazione principale
per sé o per un proprio parente in primo grado, all'acquirente medesimo,
anche nel caso in cui abbia escusso la fideiussione, è riconosciuto il
diritto di prelazione nell'acquisto dell'immobile al prezzo definitivo
raggiunto nell'incanto anche in esito alle eventuali offerte ai sensi
dell'articolo 584 del codice di procedura civile.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto
di prelazione, l'autorità che procede alla vendita dell'immobile
provvede a dare immediata comunicazione all'acquirente, con atto
notificato a mezzo ufficiale giudiziario, della definitiva
determinazione del prezzo entro dieci giorni dall'adozione del relativo
provvedimento, con indicazione di tutte le condizioni alle quali la
vendita dovrà essere conclusa e l'invito ad esercitare la prelazione.
3. Il diritto di prelazione è
esercitato dall'acquirente, a pena di decadenza, entro il termine di
dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma
2 offrendo, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario
all'autorità che procede alla vendita dell'immobile, condizioni uguali a
quelle comunicategli.
4. Qualora l'acquirente abbia
acquistato l'immobile, per effetto dell'esercizio del diritto di
prelazione, ad un prezzo inferiore alle somme riscosse in sede di
escussione della fideiussione, la differenza deve essere restituita al
fideiussore, qualora l'immobile acquistato abbia consistenza e
caratteristiche tipologiche e di finitura corrispondenti a quelle
previste nel contratto stipulato con il costruttore. Ove non ricorra
tale condizione, l'eventuale eccedenza da restituire al fideiussore deve
risultare da apposita stima.
5. È escluso, in ogni caso, il diritto
di riscatto nei confronti dell'aggiudicatario.
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10.
Esenzioni e limiti alla esperibilità dell'azione revocatoria
fallimentare.
1. Gli atti a titolo oneroso che hanno come
effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di
godimento di immobili da costruire, nei quali l'acquirente si impegni a
stabilire, entro dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione
degli stessi, la residenza propria o di suoi parenti o affini entro il
terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data
della stipula del preliminare, non sono soggetti all'azione revocatoria
prevista dall'articolo 67 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni.
2. Non sono, altresì, soggetti alla
medesima azione revocatoria i pagamenti dei premi e commissioni relativi
ai contratti di fideiussione e di assicurazione di cui agli articoli 3 e
4, qualora effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini
d'uso.
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11.
Introduzione dell'articolo 72-bis
del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. Dopo l'articolo 72 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
inserito il seguente:
«72-bis. (Contratti relativi ad immobili
da costruire). In caso di situazione di crisi del costruttore ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 2 agosto 2004, n. 210, il
contratto si intende sciolto se, prima che il curatore comunichi la
scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la
fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al
costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la
fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore abbia
comunicato di voler dare esecuzione al contratto.».
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12.
Istituzione e finalità del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di
beni immobili da costruire.
1. È istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per gli acquirenti
di beni immobili da costruire, di seguito denominato: «Fondo», al fine
di assicurare un indennizzo, nell'ambito delle risorse del medesimo
Fondo, agli acquirenti che, a seguito dell'assoggettamento del
costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi, hanno subito
la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il
diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili
oggetto di accordo negoziale con il costruttore ovvero l'assegnazione in
proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento
su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa.
2. Ai fini dell'accesso alle
prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore, a
seguito della sua insolvenza, procedure implicanti una situazione di
crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 né aperte in
data successiva a quella di emanazione del presente decreto.
3. L'accesso alle prestazioni del
Fondo è consentito nei casi in cui per il bene immobile risulti
richiesto il permesso di costruire.
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13.
Requisiti per l'accesso alle prestazioni del Fondo.
1. Per l'accesso alle prestazioni del
Fondo devono ricorrere congiuntamente i seguenti requisiti oggettivi:
a) aver subito, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per
effetto dell'insolvenza del costruttore, perdite di somme di denaro
versate o di altri beni trasferiti dall'acquirente al costruttore
medesimo come corrispettivo per l'acquisto o l'assegnazione
dell'immobile da costruire;
b) non aver acquistato la proprietà o altro diritto reale di godimento
sull'immobile da costruire ovvero non averne conseguito l'assegnazione.
2. Il requisito di cui al comma 1,
lettera b), non viene meno per effetto dell'acquisto della
proprietà o del conseguimento dell'assegnazione in virtù di accordi
negoziali con gli organi della procedura concorsuale ovvero di
aggiudicazione di asta nell'ambito della medesima procedura ovvero,
infine, da terzi aggiudicatari.
3. Nei casi di cui al comma 2
l'indennizzo spetta solo qualora l'importo complessivo delle somme
versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore e delle somme
versate per l'effettivo acquisto del bene sia superiore al prezzo
originariamente convenuto con il costruttore ed è determinato in misura
pari alla differenza tra il predetto importo complessivo ed il prezzo
originario, fino comunque a concorrenza delle somme versate e dei beni
corrisposti al costruttore.
4. Danno luogo alle prestazioni del Fondo le
situazioni di perdita della proprietà del bene per effetto del
successivo positivo esperimento dell'azione revocatoria, soltanto nel
caso in cui essa sia stata promossa ai sensi dell'articolo 67, secondo
comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
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14.
Struttura e funzionamento del Fondo.
1. Il Fondo si articola in sezioni
autonome corrispondenti ad aree territoriali interregionali individuate
con il decreto di cui all'articolo 16, sulla base della quantità e della
provenienza territoriale delle richieste di indennizzo presentate entro
il termine di decadenza stabilito nell'articolo 18, comma 1, in modo da
assicurare una gestione equilibrata delle sezioni. L'articolazione in
sezioni non comporta un decentramento territoriale del Fondo.
2. Per ciascuna sezione autonoma è
tenuta dal Fondo una distinta contabilità, anche ai fini della
rendicontazione periodica.
3. Gli oneri di gestione del Fondo
sono contabilmente ripartiti fra le sezioni autonome, in proporzione
dell'ammontare delle risorse di cui ciascuna di esse dispone in virtù
dei contributi che le sono imputati ai sensi dell'articolo 17, comma 5.
4. Le risorse di ciascuna sezione, al
netto degli oneri di gestione, sono destinate alla soddisfazione delle
richieste di indennizzo dei soggetti aventi diritto in relazione agli
immobili ubicati nel territorio di competenza della sezione medesima. A
tale fine il gestore del Fondo, entro sei mesi dalla data di scadenza
del termine di presentazione delle richieste di indennizzo da parte
degli aventi diritto, salve le risultanze della successiva attività
istruttoria, determina per ciascuna sezione l'ammontare massimo
complessivo delle somme da erogare a titolo di indennizzo e, quindi,
sulla base delle risorse globalmente imputate a ciascuna sezione per
effetto del versamento della prima annualità del contributo obbligatorio
di cui all'articolo 17, la prima quota annuale di indennizzo da erogare.
5. Le ulteriori quote annuali di
indennizzo sono determinate in funzione delle variazioni della misura
annua del contributo, stabilita con il decreto di cui all'articolo 17,
comma 4, e del suo gettito effettivo, oltre che del decrescente
ammontare residuo degli indennizzi da corrispondere.
6. In caso di integrale soddisfazione
delle richieste degli aventi diritto, anche prima della scadenza del
termine massimo di operatività del Fondo, le eventuali somme residue di
una sezione sono attribuite alle altre sezioni, che non abbiano risorse
sufficienti, proporzionalmente all'ammontare residuo degli indennizzi da
corrispondersi da parte di ciascuna di queste.
7. Il Fondo ha azione di regresso nei
confronti del costruttore per il recupero dell'indennizzo corrisposto
all'acquirente. A tale fine il Fondo si surroga nei diritti
dell'acquirente nell'ambito della procedura implicante la situazione di
crisi aperta nei confronti del costruttore, progressivamente in ragione
e nei limiti delle somme corrisposte a titolo di indennizzo, nonché dei
relativi interessi e spese. L'indennizzato ha facoltà di agire
nell'ambito della procedura per l'eventuale residua parte del credito
non soddisfatta dall'indennizzo ricevuto dal Fondo.
8. Le somme recuperate dal Fondo ai
sensi del comma 7 sono imputate alla sezione autonoma del Fondo che ha
erogato l'indennizzo.
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15.
Gestione del Fondo.
1. La gestione del Fondo è attribuita
alla CONSAP - Concessionaria di servizi assicurativi pubblici s.p.a.,
che vi provvede per conto del Ministero dell'economia e delle finanze
sulla base di apposita concessione, approvata con decreto del medesimo
Ministero.
2. La concessione si conforma al
principio di affidare alla CONSAP, quale concessionaria, la gestione di
cassa e patrimoniale del Fondo, la conservazione della sua integrità, la
liquidazione delle relative spese, nonché al principio di garantire la
verifica periodica, da parte dell'amministrazione concedente, della
corrispondenza della gestione del Fondo alle finalità indicate dal
presente decreto. Ai relativi oneri e alle spese di gestione si provvede
nell'ambito delle risorse finanziarie del Fondo, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3. Ai fini di cui al comma 2, la
concessione definisce, tra l'altro, le modalità di esercizio
concernenti:
a) iniziative informative da assumersi ad opera del Fondo, con oneri a
suo carico, al fine di garantire l'effettiva fruizione dei benefici
previsti dal presente decreto da parte dei destinatari;
b) la rilevazione dei dati necessari per la definizione delle aree
territoriali e delle corrispondenti sezioni autonome del Fondo, ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, nonché per la determinazione annua della
misura del contributo obbligatorio, di cui all'articolo 17, comma 4;
c) l'istruttoria delle richieste di indennizzo;
d) la liquidazione degli indennizzi e la loro erogazione, anche tramite
apposite convenzioni con le banche;
e) la ripetizione delle somme già erogate, nei casi di revoca o riforma
dell'attribuzione, nonché l'esercizio del diritto di surroga previsto
dall'articolo 14, comma 7;
f) la previsione dell'ammontare complessivo delle somme da destinare
all'erogazione degli indennizzi, nonché al sostenimento degli oneri di
gestione;
g) la destinazione ad investimenti a redditività certa ed adeguata delle
somme disponibili, compatibilmente con le esigenze di liquidità del
Fondo;
h) la presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per il
successivo inoltro alla Corte dei conti, del rendiconto annuale,
approvato dal Consiglio di amministrazione della concessionaria,
accompagnato dalla situazione patrimoniale del Fondo e da una relazione
sull'attività svolta.
4. La concessione stabilisce, altresì,
le modalità di accreditamento alla CONSAP delle somme che affluiscono al
Fondo.
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16.
Ulteriore disciplina per la gestione del Fondo.
1. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le aree territoriali e le
corrispondenti sezioni autonome del Fondo, tenuto conto dei dati
raccolti ed elaborati dal gestore del Fondo medesimo.
2. Possono altresì essere stabiliti
ulteriori criteri e modalità per la concreta gestione del Fondo, con
particolare riferimento all'attuazione di quanto previsto dall'articolo
14.
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17.
Contributo obbligatorio.
1. Per reperire le risorse destinate
al Fondo, è istituito un contributo obbligatorio a carico dei
costruttori tenuti all'obbligo di procurare il rilascio e di provvedere
alla consegna della fideiussione di cui all'articolo 2; il contributo è
versato direttamente dal soggetto che rilascia la fideiussione.
2. Il contributo obbligatorio è dovuto
per un periodo massimo di quindici anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto ovvero, se antecedente, sino alla
data nella quale risultino acquisite al Fondo risorse sufficienti ad
assicurare il soddisfacimento delle richieste di indennizzo presentate
dagli aventi diritto. L'eventuale ricorrenza della predetta condizione
per l'anticipata cessazione della debenza del contributo è accertata con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Per la prima annualità la misura
del contributo è fissata nel quattro per mille dell'importo complessivo
di ciascuna fideiussione ed il versamento è effettuato, entro il mese
successivo a quello di rilascio della fideiussione, con le modalità
stabilite e rese pubbliche dal soggetto gestore del Fondo.
4. Per le annualità successive, la
misura del contributo è stabilita con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il limite massimo del cinque per mille dell'importo complessivo di
ciascuna fideiussione; con il medesimo decreto possono essere stabilite,
altresì, modalità per il versamento diverse o ulteriori rispetto a
quelle fissate nel comma 3.
5. Le somme versate a titolo di
contributo obbligatorio sono imputate alla sezione autonoma del Fondo
nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile oggetto di
fideiussione.
6. Qualora il versamento del
contributo obbligatorio non avvenga entro il termine di cui al comma 3,
sono dovuti interessi di mora calcolati, a decorrere dal giorno della
scadenza del termine fino a comprendere quello dell'effettivo
versamento, al saggio di interesse legale.
7. I soggetti che rilasciano fideiussioni ai sensi
dell'articolo 2 sono tenuti a trasmettere entro il 31 dicembre di ogni
anno al soggetto gestore del Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante attestazione delle fideiussioni rilasciate, con indicazione dei
dati dei soggetti interessati, degli importi e degli estremi
identificativi degli atti fideiussori.
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18.
Accesso alle prestazioni del Fondo ed istruttoria sulle domande.
1. La domanda di accesso alle
prestazioni del Fondo deve essere presentata dagli aventi diritto, a
pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di
pubblicazione del decreto di cui al comma 6.
2. Ciascun soggetto può ottenere dal
Fondo l'indennizzo una sola volta, anche nel caso in cui abbia subito
più perdite in relazione a diverse e distinte situazioni di crisi. Gli
importi delle perdite indennizzabili sono rivalutati, in base alle
variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il richiedente deve fornire la
prova della sussistenza e dell'entità della perdita. A tale fine
costituisce prova anche il provvedimento che ha definitivamente
accertato il credito in sede concorsuale.
4. Nello svolgimento dell'attività
istruttoria il gestore del Fondo, al fine di determinare criteri di
valutazione uniformi in merito a situazioni e documentazioni ricorrenti,
può acquisire il parere di un apposito comitato, costituito con il
decreto di cui al comma 6 e composto da rappresentanti del Ministero
della giustizia, del Ministero dell'economia e delle finanze, del
Ministero delle attività produttive e delle categorie interessate.
5. Il gestore del Fondo, all'esito
dell'istruttoria, nei termini stabiliti in sede di concessione, delibera
il riconoscimento dell'indennità e la relativa liquidazione ovvero la
reiezione della richiesta.
6. Con decreto del Ministero della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono dettate disposizioni relative alle modalità, anche telematiche, di
presentazione della domanda ed al contenuto della documentazione da
allegare a questa, nonché in merito allo svolgimento dell'attività
istruttoria di cui al presente articolo.
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