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PARCELLE NOTARILI: Gli onorari spettanti al notaio per gli atti da lui ricevuti o autenticati sono: a) graduali per gli atti di valore determinato o determinabile;  b) fissi per tutti gli altri atti. L'onorario graduale è dovuto anche se l'atto è sottoposto a condizione. Se l'atto contiene più negozi distinti, sono dovuti tanti onorari quanti sono i negozi. Quando l'atto comprende più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, è considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all'onorario più favorevole al notaio, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre. Il notaio deve richiedere alle parti e indicare nell'atto il valore dell'atto di valore determinabile. L'atto dispositivo da parte di unico soggetto a favore di soggetti diversi del diritto di nuda proprietà e del diritto di usufrutto, uso o abitazione, totale o parziale, relativamente allo stesso bene, ovvero di disposizione dei detti diritti da soggetti diversi a favore di un'unica parte, si considera unico negozio e dà luogo ad un solo onorario graduale

             
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D.M. 27-11-2001


Determinazione della tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 dicembre 2001, n. 292.


D.M. 27 novembre 2001 (1).

Determinazione della tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 dicembre 2001, n. 292.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli da 1 a 35 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, e l'articolo unico della legge 5 marzo 1973, n. 41;

Esaminata la deliberazione 26 luglio 2001, n. 1/1494 del Consiglio nazionale del notariato, concernente la tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai;

Decreta:

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È approvata la deliberazione 26 luglio 2001 del Consiglio nazionale del notariato, allegata al presente decreto, che stabilisce la tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai.

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Allegato

Consiglio nazionale del notariato

Estratto del verbale n. 1494 dell'adunanza del 26 luglio 2001 alle ore 15,30 in sede.

(Omissis).

Delibera n. 1/1494

Delibera

(Omissis).

di approvare la tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai, con le tabelle allegate.

(Omissis).

Delibera altresì

di invitare i consigli notarili distrettuali a rideterminare i criteri applicativi dell'art. 30 della tariffa notarile in modo che, con l'entrata in vigore degli articoli 3 e 4 della stessa, i compensi determinati in base a tale norma non subiscano automatici aumenti rispetto al loro attuale ammontare.

(Omissis).

Roma, 26 luglio 2001

Il presidente: Mascheroni

Il segretario: Piccinetti

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Allegato

TARIFFA DEGLI ONORARI, DEI DIRITTI, DELLE INDENNITÀ E DEI COMPENSI SPETTANTI AI NOTAI

TITOLO I

Disposizione generale

Articolo 1

La presente tariffa determina gli onorari, i diritti accessori, le indennità ed i compensi dovuti al notaio per il compimento degli atti a lui attribuiti dalla legge e per le altre sue prestazioni.

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TITOLO II

Onorari dovuti per gli atti originali

Articolo 2

Gli onorari spettanti al notaio per gli atti da lui ricevuti o autenticati sono:

a) graduali per gli atti di valore determinato o determinabile;

b) fissi per tutti gli altri atti.

L'onorario graduale è dovuto anche se l'atto è sottoposto a condizione.

Se l'atto contiene più negozi distinti, sono dovuti tanti onorari quanti sono i negozi.

Quando l'atto comprende più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, è considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all'onorario più favorevole al notaio, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre.

Il notaio deve richiedere alle parti e indicare nell'atto il valore dell'atto di valore determinabile.

L'atto dispositivo da parte di unico soggetto a favore di soggetti diversi del diritto di nuda proprietà e del diritto di usufrutto, uso o abitazione, totale o parziale, relativamente allo stesso bene, ovvero di disposizione dei detti diritti da soggetti diversi a favore di un'unica parte, si considera unico negozio e dà luogo ad un solo onorario graduale.

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Capo I - Onorari graduali per gli atti pubblici e per l'autenticazione di firme apposte a scritture private

Articolo 3

L'onorario graduale per gli atti pubblici è di:

Euro 

37 

per atto di valore Fino a Euro 

 

 

465 

Euro 

46 

per atto di valore superiore a Euro 

465 

fino a Euro 

930 

Euro 

65 

per atto di valore superiore a Euro 

930 

fino a Euro 

1.860 

Euro 

83 

per atto di valore superiore a Euro 

1.860 

fino a Euro 

2.800 

Euro 

93 

per atto di valore superiore a Euro 

2.800 

fino a Euro 

3.700 

Euro 

111 

per atto di valore superiore a Euro 

3.700 

fino a Euro 

6.500 

Euro 

130 

per atto di valore superiore a Euro 

6.500 

fino a Euro 

9.300 

Euro 

158 

per atto di valore superiore a Euro 

9.300 

fino a Euro 

13.950 

Euro 

195 

per atto di valore superiore a Euro 

13.950 

fino a Euro 

23.250 

Euro 

223 

per atto di valore superiore a Euro 

23.250 

fino a Euro 

37.200 

Euro 

260 

per atto di valore superiore a Euro 

37.200 

fino a Euro 

55.800 

Euro 

288 

per atto di valore superiore a Euro 

55.800 

fino a Euro 

74.400 

Euro 

325 

per atto di valore superiore a Euro 

74.400 

fino a Euro 

93.000 

Euro 

353 

per atto di valore superiore a Euro 

93.000 

fino a Euro 

139.500 

Euro 

390 

per atto di valore superiore a Euro 

139.500 

fino a Euro 

186.000 

Euro 

418 

per atto di valore superiore a Euro 

186.000 

fino a Euro 

232.400 

Euro 

455 

per atto di valore superiore a Euro 

232.400 

fino a Euro 

280.000 

Euro 

483 

per atto di valore superiore a Euro 

280.000 

fino a Euro 

370.000 

Euro 

548 

per atto di valore superiore a Euro 

370.000 

fino a Euro 

465.000 

Euro 

613 

per atto di valore superiore a Euro 

465.000 

fino a Euro 

695.000 

Euro 

715 

per atto di valore superiore a Euro 

695.000 

fino a Euro 

930.000 

Euro 

771 

per atto di valore superiore a Euro 

930000 

fino a Euro 

1.162.000 

Euro 

836 

per atto di valore superiore a Euro 

1.162.000 

fino a Euro 

1.395.000 

Euro 

873 

per atto di valore superiore a Euro 

1.395.000 

fino a Euro 

1.625.000 

Euro 

901 

per atto di valore superiore a Euro 

1.625.000 

fino a Euro 

1.860.000 

Euro 

938 

per atto di valore superiore a Euro 

1.860.000 

fino a Euro 

2.325.000 

Euro 

966 

per atto di valore superiore a Euro 

2.325.000 

fino a Euro 

2.790.000 

Euro 

1004 

per atto di valore superiore a Euro 

2.790.000 

fino a Euro 

3.255.000 

Euro 

1031 

per atto di valore superiore a Euro 

3.255.000 

fino a Euro 

3.720.000 

Euro 

1068 

per atto di valore superiore a Euro 

3.720.000 

finoa Euro 

4.185.000 

Euro 

1096 

per atto di valore superiore a Euro 

4.185.000 

fino a Euro 

4.650.000 

Euro 

1133 

per atto di valore superiore a Euro 

4.650.000 

 

 

La tassa dovuta all'archivio in base all'art. 39 della legge 22 novembre 1954, n. 1158 e gli onorari di copia di cui all'art. 17 della presente tariffa risultano dalle tabelle allegate: A.1, A.2, A.3.

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Articolo 4

L'onorario graduale per l'autenticazione di firme apposte a scritture private è di:

Euro 

37 

per atto di valore Fino a Euro 

 

 

465 

Euro 

46 

per atto di valore superiore a Euro 

465 

fino a Euro 

930 

Euro 

65 

per atto di valore superiore a Euro 

930 

fino a Euro 

2.800 

Euro 

83 

per atto di valore superiore a Euro 

2.800 

fino a Euro 

4.650 

Euro 

92 

per atto di valore superiore a Euro 

4.650 

fino a Euro 

7.450 

Euro 

111 

per atto di valore superiore a Euro 

7.450 

fino a Euro 

10.250 

Euro 

148 

per atto di valore superiore a Euro 

10.250 

fino a Euro 

13.900 

Euro 

158 

per atto di valore superiore a Euro 

13.900 

fino a Euro 

23.200 

Euro 

195 

per atto di valore superiore a Euro 

23.200 

fino a Euro 

37.200 

Euro 

223 

per atto di valore superiore a Euro 

37.200 

fino a Euro 

55.800 

Euro 

260 

per atto di valore superiore a Euro 

55.800 

fino a Euro 

74 400 

Euro 

288 

per atto di valore superiore a Euro 

74.400 

fino a Euro 

93.000 

Euro 

325 

per atto di valore superiore a Euro 

93.000 

fino a Euro 

139.000 

Euro 

353 

per atto di valore superiore a Euro 

139.000 

fino a Euro 

186.000 

Euro 

390 

per atto di valore superiore a Euro 

186.000 

fino a Euro 

232.000 

Euro 

418 

per atto di valore superiore a Euro 

232.000 

fino a Euro 

280.000 

Euro 

455 

per atto di valore superiore a Euro 

280.000 

fino a Euro 

370 000 

Euro 

483 

per atto di valore superiore a Euro 

370 000 

fino a Euro 

465.000 

Euro 

548 

per atto di valore superiore a Euro 

465.000 

fino a Euro 

695.000 

Euro 

613 

per atto di valore superiore a Euro 

695.000 

fino a Euro 

930 000 

Euro 

678 

per atto di valore superiore a Euro 

930.000 

fino a Euro 

1.162.000 

Euro 

743 

per atto di valore superiore a Euro 

1.162.000 

fino a Euro 

1.395.000 

Euro 

771 

per atto di valore superiore a Euro 

1.395.000 

fino a Euro 

1.625.000 

Euro 

808 

per atto di valore superiore a Euro 

1.625.000 

fino a Euro 

1.860.000 

Euro 

836 

per atto di valore superiore a Euro 

1.860.000 

fino a Euro 

2.325.000 

Euro 

873 

per atto di valore superiore a Euro 

2.325.000 

fino a Euro 

2.790.000 

Euro 

901 

per atto di valore superiore a Euro 

2.790.000 

fino a Euro 

3.255.000 

Euro 

938 

per atto di valore superiore a Euro 

3.255.000 

fino a Euro 

3.720.000 

Euro 

966 

per atto di valore superiore a Euro 

3.720.000 

fino a Euro 

4.185.000 

Euro 

1004 

per atto di valore superiore a Euro 

4.185.000 

fino a Euro 

4.650.000 

Euro 

1031 

per atto di valore superiore a Euro 

4.650.000 

 

 

La tassa dovuta all'archivio in base all'articolo 39 della legge 22 novembre 1954, n. 1158 e gli onorari di copia di cui all'articolo 17 della presente tariffa risultano dalle tabelle allegate: B.1, B.2, B.3.

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Articolo 5

Per gli atti indicati nella tabella allegato C l'onorario graduale di cui agli articoli 3 e 4 è liquidato nella percentuale e nel modo che risultano dalla tabella medesima.

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Capo II - Onorari fissi

(per atto pubblico o scrittura privata autenticata)

Articolo 6

È dovuto al notaio l'onorario di Euro 186 per le convenzioni urbanistiche di lottizzazione, di comparto edificatorio, per le convenzioni previste dagli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e per le convenzioni urbanistiche di contenuto analogo.

È dovuto l'onorario di Euro 74 per le altre convenzioni urbanistiche e per gli atti d'obbligo unilaterali.

Detti onorari non sono tra loro cumulabili

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Articolo 7

È dovuto al notaio l'onorario di Euro 74 per i seguenti atti:

a) verbale di assemblea; deliberazione di organi sociali in genere, comprese la deliberazione di fusione da parte della società incorporante che non contenga aumento di capitale al fine della fusione, la deliberazione di riduzione del capitale per perdite, la deliberazione di proroga della durata; modifica di patti di società. È dovuto un solo onorario fisso anche se le modifiche convenute o deliberate sono più di una. L'onorario è dovuto solo quando non è applicabile l'onorario graduale a norma dell'art. 2;

b) costituzione di associazione e di consorzio sempreché sia indeterminato o indeterminabile il valore del conferimento;

c) verbale di assemblea di associazioni, di consorzi e di enti in genere;

d) verbale di riunioni di organi collegiali;

e) verbale di inventario, di constatazione, di offerta reale, di apposizione e rimozione di sigilli;

f) convenzione matrimoniale diversa da quella indicata nell'articolo 8, che non dia luogo all'applicazione dell'onorario graduale;

g) accertamento di avveramento della condizione;

h) testamento pubblico; testamento internazionale;

i) pubblicazione di testamento olografo o segreto; verbale di passaggio di testamento pubblico agli atti tra vivi.

------------------------


Articolo 8

È dovuto al notaio l'onorario di Euro 37 per i seguenti atti:

a) convenzione di scelta di regime patrimoniale della famiglia;

b) accettazione di eredità (indipendentemente dal numero degli accettanti);

c) rinuncia abdicativa in genere (indipendentemente dal numero dei rinuncianti);

d) ratifica;

e) convalida;

f) consenso a riduzione di ipoteca (liberazione parziale di beni, se non è convenuto un corrispettivo; se è convenuto un corrispettivo o l'atto contiene quietanza o riduzione di somma e dovuto l'onorario previsto nella tabella allegato C);

g) procura generale (è dovuto un solo onorario anche se i procuratori o i rappresentati sono più di uno);

h) procura soggetta a registrazione (è dovuto un solo onorario anche se i procuratori o i rappresentanti sono più di uno);

i) determinazione della percentuale di ripartizione degli utili di impresa familiare;

l) deposito di documento (verbale di);

m) quietanza di somme concesse a mutuo stipulata con atto successivo (con esclusione delle quietanze di mutui di credito fondiario, agrario ed equiparati);

n) ricevimento o ritiro di testamento segreto;

o) deposito o ritiro di testamento olografo da parte del testatore;

p) ogni altro atto di valore indeterminabile non espressamente previsto negli articoli 6, 7, 8, 9.

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Articolo 9

È dovuto al notaio l'onorario di Euro 19 per i seguenti atti:

a) procura generale e speciale alle liti (è dovuto un solo onorario anche se i procuratori o i rappresentanti sono più d'uno);

b) altre procure non comprese nell'art. 8 (è dovuto un solo onorario anche se i procuratori o i rappresentanti sono più d'uno).

È dovuto al notaio l'onorario di Euro 10 per i seguenti atti:

a) copia, estratto o certificato di libri di commercio, di altri registri e di documenti;

b) vidimazione annuale di libri e di registri;

c) vidimazione prima dell'uso di libri e registri fino a cento fogli. Per ogni cento fogli in più (o frazione di cento fogli) è dovuto al notaio il diritto di Euro 5.

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Articolo 10

Per gli atti di trasferimento di proprietà o di altro diritto reale su autoveicoli, di costituzione di usufrutto, di uso o di ipoteca su autoveicoli o di rinnovazione della ipoteca stessa, ancorché trattisi di ipoteca costituita a garanzia di obbligazioni non connesse con il trasferimento della proprietà dell'autoveicolo, nonché per i contratti di locazione, di noleggio o di locazione finanziaria relativi ad autoveicoli, sono dovuti i seguenti onorari:

a) per motocicli di qualsiasi specie e cilindrata e per trattori agricoli: Euro 7;

b) per autovetture fino a 2080 cc di cilindrata (ovvero fino a 20 CV fiscali), per autoveicoli industriali e rimorchi fino a 30 quintali di portata e per roulottes Euro 11;

c) per autovetture, autoveicoli industriali e rimorchi rispettivamente di potenza o di portata superiori a quelle previste alla lettera b) Euro 18.

L'atto dispositivo da parte di unico soggetto a favore di persone diverse del diritto di nuda proprietà e del diritto di usufrutto o di uso, totale o parziale, su un autoveicolo, ovvero di disposizione dei detti diritti da persone diverse a favore di un unico soggetto, si considera unico negozio e dà luogo ad un solo onorario.

L'onorario per l'atto di costituzione o di trasferimento o di rinnovazione d'ipoteca è dovuto nella misura della metà di quelli previsti nel primo comma quando la costituzione o il trasferimento o la rinnovazione d'ipoteca è contestuale all'atto di trasferimento di proprietà.

Per gli atti di cui ai commi precedenti relativi ad autoveicoli nuovi di fabbrica, gli onorari sono ridotti a metà.

Per gli atti di consenso a cancellazione di ipoteca su autoveicoli è dovuto l'onorario di Euro 4 per quelli indicati alla lettera a) e di Euro 7 per quelli indicati nelle lettere b) e c) anche nei casi in cui l'ipoteca garantisce un finanziamento non connesso con il trasferimento dell'autoveicolo. L'onorario è unico anche se sono più di uno gli autoveicoli sui quali è costituita l'ipoteca di cui con l'atto viene consentita la cancellazione. Per gli atti di rettifica di quelli contemplati nel presente articolo è dovuto l'onorario di Euro 4.

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Articolo 11

Se per il compimento degli atti previsti nell'articolo 7 lettere a), b), c), d), e), occorre un tempo superiore ad un'ora è dovuto per ogni ora successiva o funzione di ora, oltre all'onorario fisso, il diritto di Euro 28.

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Articolo 12

Non è dovuto alcun onorario per le procure alle liti, per le procure relative a pubblicazioni di matrimonio o a celebrazione di matrimonio, per gli atti di riconoscimento di figli naturali, per l'assenso all'adozione o all'affiliazione quando la parte richiedente presenti attestato, rilasciato dalla competente autorità amministrativa, da cui risulti la sua indigenza.

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Capo III - Disposizioni comuni agli onorari graduali e fissi dovuti per gli atti originali

Articolo 13

Se le firme delle parti indicate nella scrittura privata sono da autenticarsi con attestazioni separate, è dovuto, anche se le autenticazioni siano fatte da più notai, un solo onorario ripartito in ragione del numero delle parti del negozio ed eventualmente nell'àmbito della stessa parte in ragione del numero delle persone le cui firme sono da autenticare. Detto onorario non può essere inferiore a Euro 9 per ogni separata attestazione quale che sia il numero delle persone le cui firme sono da autenticare. Le disposizioni del presente comma, eccettuata quella relativa all'onorario minimo di Euro 9, si applicano anche agli atti di cui all'art. 10.

Se l'atto è autenticato in più originali, è dovuto l'onorario di Euro 9 per ciascuno degli originali oltre il primo, salvo che per gli atti contemplati all'art. 10, per i cui originali, oltre il primo, l'onorario è di Euro 4.

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Articolo 14

Per l'atto di conferma di scrittura privata non autenticata o di riconoscimento di firma in sottoscrizione di scrittura privata, sono dovuti gli onorari graduali o fissi corrispondenti al contenuto della scrittura; per l'atto di deposito prescritto dall'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono dovuti gli onorari graduali (con percentuale 50) o fissi corrispondenti al contenuto della scrittura (in tale caso non è dovuto l'onorario per l'atto di deposito previsto dall'articolo 8).

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Articolo 15

Il notaio è tenuto a versare alla Cassa Nazionale del Notariato e del Consiglio Nazionale del Notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, una percentuale degli onorari a lui spettanti determinata ai sensi degli articoli 12 e 20 della legge 27 giugno 1991, n. 220.

Il versamento di dette quote di onorari è eseguito all'Archivio Notarile del distretto nel momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori. Sull'importo delle somme riscosse è trattenuto dall'Archivio Notarile l'aggio del 2 per cento.

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Articolo 16

Gli onorari graduali sono liquidati dal notaio sul valore risultante dall'atto.

La quota di onorario corrispondente alla differenza tra il valore accertato ai fini tributari e quello risultante dall'atto, è liquidata dall'ufficio del registro, che la riscuote e versa per intero a favore della Cassa Nazionale del Notariato, trattenendo l'aggio del 5 per cento.

------------------------


TITOLO III

Onorari, diritti e compensi dovuti per copie, estratti, certificati ed altre prestazioni professionali

Articolo 17

L'onorario per il rilascio della copia autentica è di Euro: 

 

per atti per i quali sia dovuto l'onorario fino a Euro 37; 

per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 37 fino a Euro 65 e per atti di valore indeterminabile per i quali sia dovuto l'onorario fisso di Euro 74; 

15 

per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 65 fino a Euro 93; 

19 

per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 93 fino a Euro 195 e per atti di valore indeterminabile per i quali sia dovuto l'onorario fisso di Euro 186; 

22 

per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 195 fino a Euro 325; 

26 

per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 325 fino a Euro 548; 

30 

per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 548. 

 

 

 

L'onorario per il rilascio della copia esecutiva è di Euro: 

 

 

 

per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale di Euro 37 e, per quanto applicabile, per atti di valore indeterminabile per i quali sia dovuto l'onorario fisso fino a Euro 37; 

15 

per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 37 fino a Euro 65 e, per quanto applicabile, per atti di valore indeterminabile per i quali sia dovuto l'onorario fisso di Euro 74; 

22 

per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 65 fino a Euro 93; 

26 

per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 93 fino a Euro 195 e, per quanto applicabile, per atti di valore indeterminabile per i quali sia dovuto l'onorario fisso di Euro 186; 

30 

per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 195 fino a Euro 325; 

34 

per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 325 fino a Euro 548; 

37 

per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 548. 

 

 

 

L'onorario per il rilascio della copia degli atti contemplati dall'articolo 10 è di Euro 2. 

Per la copia di atti contenenti più negozi di cui al terzo comma dell'articolo 2, l'onorario di copia non può eccedere in ogni caso Euro 60 se autentica e Euro 75 se esecutiva. 

------------------------


Articolo 18

Per l'estratto o il certificato di un atto, l'onorario è di Euro 5.

Se l'estratto o il certificato comprende più di una convenzione, l'onorario è aumentato di Euro 5 per ogni convenzione in più.

Se l'estratto o il certificato si riferisce al contenuto essenziale di una convenzione è dovuto il corrispondente onorario di copia.

Per la trasmissione del testo o dell'estratto di un atto per mezzo del telegrafo o del telefono è dovuto l'onorario previsto nei precedenti commi.

------------------------


Articolo 19

Per la redazione delle note di iscrizione e di trascrizione e delle domande di annotamento da eseguire presso i registri di pubblicità immobiliare e presso i pubblici registri navale e aeronautico, per la redazione delle note di iscrizione nei registri delle imprese o in qualsiasi altro pubblico registro, per le istanze di annotamento a margine degli atti di stato civile, per la redazione di domande per volture catastali, per la redazione di note per volture catastali, per la redazione di moduli richiesti per la registrazione di atti e per la redazione di altri moduli fiscali, è dovuto un diritto pari all'onorario previsto nell'art. 17 secondo comma. Tale diritto è dovuto per il solo primo originale delle note, domande, istanze, richieste di cui sopra.

Per la redazione delle note e domande relative al pubblico registro automobilistico, è dovuto un diritto di Euro 5.

Per la predisposizione delle dichiarazioni di successione, è dovuto un compenso pari all'onorario di cui all'art. 3, commisurato al valore lordo dell'asse ereditario.

Per le relazioni sugli stati catastali e ipotecari degli immobili fatte a privati, enti, aziende di credito, istituti di credito fondiario, è dovuto un compenso pari all'onorario di cui all'art. 3 commisurato al valore della pratica.

------------------------


Articolo 20

Per le dichiarazioni di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, per le autenticazioni di firme sulle dichiarazioni di cui agli artt. 2 e 20 della legge stessa e per ogni altro tipo di autenticazione espressamente previsto da disposizioni speciali in materia di documentazione amministrativa, è dovuto l'onorario di Euro 9; per le vidimazioni di fotografie di persone con o senza autenticazione contestuale di firma, è dovuto l'onorario di Euro 9.

Per i certificati di vita occorrenti per la esazione di pensioni, è dovuto l'onorario di Euro 1.

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Articolo 21

Per l'autenticazione di firme relative ad esazioni di somme presso pubblici uffici e per il deposito o il ritiro di somme presso casse pubbliche o private, è dovuto l'onorario del 5 per mille sull'ammontare delle somme esatte, depositate o ritirate. Detto onorario non può essere inferiore a Euro 6, né superiore a Euro 50.

Per l'affidamento di somme o di valori al notaio, anche per l'acquisto o vendita di titoli, è dovuto per ciascun mese o frazione di mese, sull'ammontare delle somme o dei valori affidati, l'onorario del 5 per mille. Detto onorario non può essere inferiore a Euro 4, né superiore a Euro 50, per ciascun semestre o frazione di semestre.

------------------------


Articolo 22

Per la ricerca di un atto conservato presso il notaio è dovuto il diritto di Euro 4.

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Articolo 23

Per la lettura e l'ispezione di un atto, quando di esso non è richiesta la copia, l'estratto o il certificato, è dovuto il diritto di Euro 3, oltre a quello stabilito nell'articolo precedente.

Lo stesso diritto è dovuto per la collazione con l'originale di una copia già rilasciata.

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Articolo 24

Per l'iscrizione di ciascun atto nel repertorio è dovuto il diritto di Euro 0,50.

Il notaio deve corrispondere alla Cassa nazionale del notariato euro 0,10 per ciascun atto iscritto nei repertori, effettuandone il versamento nei modi previsti nel secondo comma dell'art. 15.

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Articolo 25

Per la scritturazione di originali, di estratti e di certificati e per la scritturazione o riproduzione di copie, è dovuto il diritto di Euro 1 per ogni facciata di 25 righe. Nei casi di urgenza, tale diritto è aumentato a Euro 2.

------------------------


Articolo 26

A titolo di rimborso delle spese generali di studio è dovuto al notaio un importo pari al 15% degli onorari di tariffa, con il minimo di Euro 10. Per le prestazioni di cui all'art. 10 il rimborso spetta nella misura fissa di Euro 2, qualunque sia l'ammontare dei compensi.

Per le prestazioni di cui agli artt. 24 e 25 il notaio non può richiedere alcun rimborso di spese, oltre a quanto previsto negli articoli medesimi.

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Articolo 27

Per la presentazione di note e di domande agli uffici dei registri immobiliari e al registro delle imprese, per la presentazione di denunce e documenti alle camere di commercio e ad ogni altro ufficio, per la trasmissione della copia del testamento pubblico all'archivio notarile e della copia del verbale di pubblicazione di testamento al tribunale spetta al notaio, oltre al rimborso delle spese sostenute, un diritto di Euro 14.

Per la liquidazione delle imposte dovute sugli atti o su dichiarazioni, eseguita dal notaio su richiesta delle parti o per obbligo di legge, spetta allo stesso notaio un compenso da Euro 9 a Euro 37 in relazione alla complessità del calcolo.

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Articolo 28

Al notaio che deve ricevere un atto o compiere personalmente una prestazione fuori del proprio studio è dovuta, oltre al rimborso delle spese, una indennità di accesso nella misura di Euro 23 per ogni ora o frazione di ora occorsa per il viaggio e la permanenza, fino al massimo di Euro 140 per la stessa giornata.

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Articolo 29

Non è dovuto alcun onorario né diritto accessorio per il rilascio di copie, di estratti e di certificati richiesti nell'interesse dello Stato o di istituzioni pubbliche di beneficenza per uso di ufficio, tranne che debbano servire in giudizi civili.

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Articolo 30

Per le prestazioni professionali in materia civile, commerciale, amministrativa e tributaria, siano seguite o no da stipulazione di atto, spetta al notaio, ove sia occorso, oltre la normale indagine giuridica, esaminare titoli, registri pubblici e documentazione particolarmente complessa, consultare dottrina e giurisprudenza, tenere conferenze e colloqui, redigere e presentare istanze e denunce, un compenso ragguagliato al valore della pratica.

Detto compenso, in relazione all'opera svolta, non potrà eccedere complessivamente il triplo della misura prevista dagli articoli 3, 4, 6, 7, lettere a), b), c), d), e), f), g), 8, 9, primo comma, 19, terzo e quarto comma.

Nei limiti di cui sopra, anche ai fini del parere previsto dalla legge, ciascun consiglio notarile distrettuale potrà determinare criteri di massima per l'applicazione della norma di cui ai precedenti commi.

------------------------


Articolo 31

Per la preparazione, estensione e presentazione dei ricorsi relativi ad atti di volontaria giurisdizione di cui all'articolo 1, secondo comma, n. 1), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, spetta al notaio un compenso, secondo i criteri di massima determinati da ciascun consiglio notarile distrettuale, ai sensi del secondo comma del precedente art. 30, salva la facoltà per il notaio di chiedere, anche con separata istanza, la liquidazione del compenso allo stesso giudice che provvede sul ricorso.

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Articolo 32

Quando è necessaria l'opera di tecnici per la riproduzione o interpretazione di atti o disegni, il notaio corrisponde ai periti, a carico delle parti, i diritti stabiliti dalla tariffa giudiziaria in materia civile.

Quando l'opera del tecnico è richiesta nell'interesse dello Stato, i relativi diritti sono dovuti nella misura della metà.

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Articolo 33

Se gli onorari, i diritti accessori, le indennità e i compensi non possono essere determinati in base ad una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni contenute nella presente tariffa che regolano casi simili o materie analoghe.

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Articolo 34

Per le prestazioni del suo ministero strettamente connesse con l'esercizio della funzione pubblica e per le prestazioni preliminari o strumentali all'esercizio della funzione medesima, null'altro è dovuto al notaio oltre agli onorari, ai compensi, ai diritti accessori, alle indennità previsti nella presento tariffa. Ogni convenzione contraria è nulla.

Per le prestazioni non strettamente connesse con l'esercizio della funzione pubblica è dovuto al notaio un compenso determinato a norma dell'art. 2233 del codice civile.

Ciascun consiglio notarile distrettuale, anche ai fini del parere previsto dalla legge, potrà determinare criteri di massima per l'applicazione della norma di cui al precedente comma, anche avendo riguardo ad altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe.

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TITOLO IV

Disposizione finale

Articolo 35

La presente tariffa entra in vigore il primo gennaio 2002.

Le sue disposizioni integrano le norme in materia di tariffa di cui alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive disposizioni, non modificate o sostituite dagli articoli precedenti.

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Onorari graduali - Atti pubblici

Tabella A.1

ONORARI GRADUALI IN LIRE 

Atti pubblici-percentuale 100 

 

 

 

Onorario 

 

Valore Atto 

 

copia 

copia 

Tassa  

 

oltre 

fino a 

repertorio 

autentica 

esecutiva 

archivio 

 

 

 

 

 

 

900.000 

72.000 

11.000 

18.000 

7.200 

900.000 

1.800.000 

90.000 

18.000 

29.000 

9.000 

1.800.000 

3.600.000 

126.000 

18.000 

29.000 

12.600 

3.600.000 

5.400.000 

162.000 

29.000 

43.000 

16.200 

5.400.000 

7.200.000 

180.000 

29.000 

43.000 

18.000 

7.200.000 

12.600.000 

216.000 

36.000 

50.000 

21.600 

12.600.000 

18.000.000 

252.000 

36.000 

50.000 

25.200 

18.000.000 

27.000.000 

306.000 

36.000 

50.000 

30.600 

27.000.000 

45.000.000 

378.000 

36.000 

50.000 

37.800 

45.000.000 

72.000.000 

432.000 

43.000 

58.000 

43.200 

72.000.000 

108.000.000 

504.000 

43.000 

58.000 

50.400 

108.000.000 

144.000.000 

558.000 

43.000 

58.000 

55.800 

144.000.000 

180.000.000 

630.000 

43.000 

58.000 

63.000 

180.000.000 

270.000.000 

684.000 

50.000 

65.000 

68.400 

270.000.000 

360.000.000 

756.000 

50.000 

65.000 

75.600 

360.000.000 

450.000.000 

810.000 

50.000 

65.000 

81.000 

450.000.000 

540.000.000 

882.000 

50.000 

65.000 

88.200 

540.000.000 

720.000.000 

936.000 

50.000 

65.000 

93.600 

720.000.000 

900.000.000 

1.062.000 

50.000 

65.000 

106.200 

900.000.000 

1.350.000.000 

1.188.000 

58.000 

72.000 

118.800 

1.350.000.000 

1.800.000.000 

1.386.000 

58.000 

72.000 

138.600 

1.800.000.000 

2.250.000.000 

1.494.000 

58.000 

72.000 

149.400 

2.250.000.000 

2.700.000.000 

1.620.000 

58.000 

72.000 

162.000 

2.700.000.000 

3.150.000.000 

1.692.000 

58.000 

72.000 

169.200 

3.150.000.000 

3.600.000.000 

1.746.000 

58.000 

72.000 

174.600 

3.600.000.000 

4.500.000.000 

1.818.000 

58.000 

72.000 

181.800 

4.500.000.000 

5.400.000.000 

1.872.000 

58.000 

72.000 

187.200 

5.400.000.000 

6.300.000.000 

1.944.000 

58.000 

72.000 

194.400 

6.300.000.000 

7.200.000.000 

1.998.000 

58.000 

72.000 

199.800 

7.200.000.000 

8.100.000.000 

2.070.000 

58.000 

72.000 

207.000 

8.100.000.000 

9.000.000.000 

2.124.000 

58.000 

72.000 

212.400 

9.000.000.000 

 

2.196.000 

58.000 

72.000 

219.600 

 

 

 

 

ONORARI GRADUALI IN EURO 

Atti pubblici-percentuale 100 

 

 

 

Onorario 

 

Valore Atto 

 

copia 

copia 

Tassa  

 

oltre 

fino a 

repertorio 

autentica 

esecutiva 

archivio 

 

 

 

 

 

 

0,00 

465,00 

37,00 

6,00 

9,00 

3,70 

465,00 

930,00 

46,00 

9,00 

15,00 

4,60 

930,00 

1.860,00 

65,00 

9,00 

15,00 

6,50 

1.860,00 

2.800,00 

83,00 

15,00 

22,00 

8,30 

2.800,00 

3.700,00 

93,00 

15,00 

22,00 

9,30 

3.700,00 

6.500,00 

111,00 

19,00 

26,00 

11,10 

6.500,00 

9.300,00 

130,00 

19,00 

26,00 

13,00 

9.300,00 

13.950,00 

158,00 

19,00 

26,00 

15,80 

13.950,00 

23.250,00 

195,00 

19,00 

26,00 

19,50 

23.250,00 

37.200,00 

223,00 

22,00 

30,00 

22,30 

37.200,00 

55.800,00 

260,00 

22,00 

30,00 

26,00 

55.800,00 

74.400,00 

288,00 

22,00 

30,00 

28,80 

74.400,00 

93.000,00 

325,00 

22,00 

30,00 

32,50 

93.000,00 

139.000,00 

353,00 

26,00 

34,00 

35,30 

139.000,00 

186.000,00 

390,00 

26,00 

34,00 

39,00 

186.000,00 

232.000,00 

418,00 

26,00 

34,00 

41,80 

232.000,00 

280.000,00 

455,00 

26,00 

34,00 

45,50 

280.000,00 

370.000,00 

483,00 

26,00 

34,00 

48,30 

370.000,00 

465.000,00 

548,00 

26,00 

34,00 

54,80 

465.000,00 

695.000,00 

613,00 

30,00 

37,00 

61,30 

695.000,00 

930.000,00 

715,00 

30,00 

37,00 

71,50 

930.000,00 

1.162.000,00 

771,00 

30,00 

37,00 

77,10 

1.162.000,00 

1.395.000,00 

836,00 

30,00 

37,00 

83,60 

1.395.000,00 

1.625.000,00 

873,00 

30,00 

37,00 

87,30 

1.625.000,00 

1.860.000,00 

901,00 

30,00 

37,00 

90,10 

1.860.000,00 

2.325.000,00 

938,00 

30,00 

37,00 

93,80 

2.325.000,00 

2.790.000,00 

966,00 

30,00 

37,00 

96,60 

2.790.000,00 

3.255.000,00 

1.003,00 

30,00 

37,00 

100,30 

3.255.000,00 

3.720.000,00 

1.031,00 

30,00 

37,00 

103,10 

3.720.000,00 

4.185.000,00 

1.068,00 

30,00 

37,00 

106,80 

4.185.000,00 

4.650.000,00 

1.096,00 

30,00 

37,00 

109,60 

4.650.000,00 

 

1.133,00 

30,00 

37,00 

113,30 

------------------------


Onorari graduali - Atti pubblici

Tabella A.2

ONORARI GRADUALI IN LIRE 

Atti pubblici-percentuale 50% 

 

 

 

Onorario 

 

Valore Atto 

 

copia 

copia 

Tassa  

 

oltre 

fino a 

repertorio 

autentica 

esecutiva 

archivio 

 

 

 

 

 

 

3.600.000 

72.000 

11.000 

18.000 

7.200 

3.600.000 

5.400.000 

81.000 

18.000 

29.000 

8.100 

5.400.000 

7.200.000 

90.000 

18.000 

29.000 

9.000 

7.200.000 

12.600.000 

108.000 

18.000 

29.000 

10.800 

12.600.000 

18.000.000 

126.000 

18.000 

29.000 

12.600 

18.000.000 

27.000.000 

153.000 

29.000 

43.000 

15.300 

27.000.000 

45.000.000 

189.000 

36.000 

50.000 

18.900 

45.000.000 

72.000.000 

216.000 

36.000 

50.000 

21.600 

72.000.000 

108.000.000 

252.000 

36.000 

50.000 

25.200 

108.000.000 

144.000.000 

279.000 

36.000 

50.000 

27.900 

144.000.000 

180.000.000 

315.000 

36.000 

50.000 

31.500 

180.000.000 

270.000.000 

342.000 

36.000 

50.000 

34.200 

270.000.000 

360.000.000 

378.000 

36.000 

50.000 

37.800 

360.000.000 

450.000.000 

405.000 

43.000 

58.000 

40.500 

450.000.000 

540.000.000 

441.000 

43.000 

58.000 

44.100 

540.000.000 

720.000.000 

468.000 

43.000 

58.000 

46.800 

720.000.000 

900.000.000 

531.000 

43.000 

58.000 

53.100 

900.000.000 

1.350.000.000 

594.000 

43.000 

58.000 

59.400 

1.350.000.000 

1.800.000.000 

693.000 

50.000 

65.000 

69.300 

1.800.000.000 

2.250.000.000 

747.000 

50.000 

65.000 

74.700 

2.250.000.000 

2.700.000.000 

810.000 

50.000 

65.000 

81.000 

2.700.000.000 

3.150.000.000 

846.000 

50.000 

65.000 

84.600 

3.150.000.000 

3.600.000.000 

873.000 

50.000 

65.000 

87.300 

3.600.000.000 

4.500.000.000 

909.000 

50.000 

65.000 

90.900 

4.500.000.000 

5.400.000.000 

936.000 

50.000 

65.000 

93.600 

5.400.000.000 

6.300.000.000 

972.000 

50.000 

65.000 

97.200 

6.300.000.000 

7.200.000.000 

999.000 

50.000 

65.000 

99.900 

7.200.000.000 

8.100.000.000 

1.035.000 

50.000 

65.000 

103.500 

8.100.000.000 

9.000.000.000 

1.062.000 

50.000 

65.000 

106.200 

9.000.000.000 

 

1.098.000 

58.000 

72.000 

109.800 

 

 

 

 

ONORARI GRADUALI IN EURO 

Atti pubblici-percentuale 50% 

 

 

 

Onorario 

 

Valore Atto 

 

copia 

copia 

Tassa  

 

oltre 

fino a 

repertorio 

autentica 

esecutiva 

archivio 

 

 

 

 

 

 

0,00 

1.860,00 

37,00 

6,00 

9,00 

3,70 

1.860,00 

2.800,00 

42,00 

9,00 

15,00 

4,20 

2.800,00 

3.700,00 

46,00 

9,00 

15,00 

4,60 

3.700,00 

6.500,00 

55,00 

9,00 

15,00 

5,50 

6.500,00 

9.300,00 

65,00 

9,00 

15,00 

6,50 

9.300,00 

13.950,00 

79,00 

15,00 

22,00 

7,90 

13.950,00 

23.250,00 

97,00 

18,00 

26,00 

9,70 

23.250,00 

37.200,00 

111,00 

18,00 

26,00 

11,10 

37.200,00 

55.800,00 

130,00 

18,00 

26,00 

13,00 

55.800,00 

74.400,00 

144,00 

18,00 

26,00 

14,40 

74.400,00 

93.000,00 

162,00 

18,00 

26,00 

16,20 

93.000,00 

139.000,00 

176,00 

18,00 

26,00 

17,60 

139.000,00 

186.000,00 

195,00 

18,00 

26,00 

19,50 

186.000,00 

232.000,00 

209,00 

22,00 

30,00 

20,90 

232.000,00 

280.000,00 

227,00 

22,00 

30,00 

22,70 

280.000,00 

370.000,00 

241,00 

22,00 

30,00 

24,10 

370.000,00 

465.000,00 

274,00 

22,00 

30,00 

27,40 

465.000,00 

695.000,00 

306,00 

22,00 

30,00 

30,60 

695.000,00 

930.000,00 

357,00 

26,00 

34,00 

35,70 

930.000,00 

1.162.000,00 

385,00 

26,00 

34,00 

38,50 

1.162.000,00 

1.395.000,00 

418,00 

26,00 

34,00 

41,80 

1.395.000,00 

1.625.000,00 

436,00 

26,00 

34,00 

43,60 

1.625.000,00 

1.860.000,00 

450,00 

26,00 

34,00 

45,00 

1.860.000,00 

2.325.000,00 

469,00 

26,00 

34,00 

46,90 

2.325.000,00 

2.790.000,00 

483,00 

26,00 

34,00 

48,30 

2.790.000,00 

3.255.000,00 

501,00 

26,00 

34,00 

50,10 

3.255.000,00 

3.720.000,00 

515,00 

26,00 

34,00 

51,50 

3.720.000,00 

4.185.000,00 

534,00 

26,00 

34,00 

53,40 

4.185.000,00 

4.650.000,00 

548,00 

26,00 

34,00 

54,80 

4.650.000,00 

 

567,00 

30,00 

37,00 

56,70 

------------------------


Onorari graduali - Atti pubblici

Tabella A.3

ONORARI GRADUALI IN LIRE 

Atti pubblici-percentuale 25% 

 

 

 

Onorario 

 

Valore Atto 

 

copia 

copia 

Tassa  

 

oltre 

fino a 

repertorio 

autentica 

esecutiva 

archivio 

 

 

 

 

 

 

18.000.000 

72.000 

11.000 

18.000 

7.200 

18.000.000 

27.000.000 

76.500 

18.000 

29.000 

7.650 

27.000.000 

45.000.000 

94.500 

18.000 

29.000 

9.450 

45.000.000 

72.000.000 

108.000 

18.000 

29.000 

10.800 

72.000.000 

108.000.000 

125.000 

18.000 

29.000 

12.500 

108.000.000 

144.000.000 

138.000 

29.000 

43.000 

13.800 

144.000.000 

180.000.000 

157.000 

29.000 

43.000 

15.700 

180.000.000 

270.000.000 

171.000 

29.000 

43.000 

17.100 

270.000.000 

360.000.000 

189.000 

36.000 

50.000 

18.900 

360.000.000 

450.000.000 

202.500 

36.000 

50.000 

20.250 

450.000.000 

540.000.000 

220.500 

36.000 

50.000 

22.050 

540.000.000 

720.000.000 

234.000 

36.000 

50.000 

23.400 

720.000.000 

900.000.000 

265.500 

36.000 

50.000 

26.550 

900.000.000 

1.350.000.000 

297.000 

36.000 

50.000 

29.700 

1.350.000.000 

1.800.000.000 

346.500 

36.000 

50.000 

34.650 

1.800.000.000 

2.250.000.000 

373.500 

36.000 

50.000 

37.350 

2.250.000.000 

2.700.000.000 

405.000 

43.000 

58.000 

40.500 

2.700.000.000 

3.150.000.000 

423.000 

43.000 

58.000 

42.300 

3.150.000.000 

3.600.000.000 

436.500 

43.000 

58.000 

43.650 

3.600.000.000 

4.500.000.000 

454.500 

43.000 

58.000 

45.450 

4.500.000.000 

5.400.000.000 

468.000 

43.000 

58.000 

46.800 

5.400.000.000 

6.300.000.000 

486.000 

43.000 

58.000 

48.600 

6.300.000.000 

7.200.000.000 

499.500 

43.000 

58.000 

49.950 

7.200.000.000 

8.100.000.000 

517.500 

43.000 

58.000 

51.750 

8.100.000.000 

9.000.000.000 

531.000 

43.000 

58.000 

53.100 

9.000.000.000 

 

549.000 

43.000 

58.000 

54.900 

 

 

 

 

ONORARI GRADUALI IN EURO 

Atti pubblici-percentuale 25% 

 

 

 

Onorario 

 

Valore Atto 

 

copia 

copia 

Tassa  

 

oltre 

fino a 

repertorio 

autentica 

esecutiva 

archivio 

 

 

 

 

 

 

0,00 

9.300,00 

37,00 

5,00 

9,00 

3,70 

9.300,00 

13.950,00 

39,00 

9,00 

15,00 

3,90 

13.950,00 

23.250,00 

48,00 

9,00 

15,00 

4,80 

23.250,00 

37.200,00 

55,00 

9,00 

15,00 

5,50 

37.200,00 

55.800,00 

65,00 

9,00 

15,00 

6,50 

55.800,00 

74.400,00 

72,00 

15,00 

22,00 

7,20 

74.400,00 

93.000,00 

81,00 

15,00 

22,00 

8,10 

93.000,00 

139.000,00 

88,00 

15,00 

22,00 

8,80 

139.000,00 

186.000,00 

97,00 

18,00 

25,00 

9,70 

186.000,00 

232.000,00 

104,00 

18,00 

25,00 

10,40 

232.000,00 

280.000,00 

113,00 

18,00 

25,00 

11,30 

280.000,00 

370.000,00 

120,00 

18,00 

25,00 

12,00 

370.000,00 

465.000,00 

137,00 

18,00 

25,00 

13,70 

465.000,00 

695.000,00 

153,00 

18,00 

25,00 

15,30 

695.000,00 

930.000,00 

178,00 

18,00 

25,00 

17,80 

930.000,00 

1.162.000,00 

192,00 

18,00 

25,00 

19,20 

1.162.000,00 

1.395.000,00 

209,00 

22,00 

30,00 

20,90 

1.395.000,00 

1.625.000,00 

218,00 

22,00 

30,00 

21,80 

1.625.000,00 

1.860.000,00 

225,00 

22,00 

30,00 

22,50 

1.860.000,00 

2.325.000,00 

234,00 

22,00 

30,00 

23,40 

2.325.000,00 

2.790.000,00 

241,00 

22,00 

30,00 

24,10 

2.790.000,00 

3.255.000,00 

251,00 

22,00 

30,00 

25,10 

3.255.000,00 

3.720.000,00 

258,00 

22,00 

30,00 

25,80 

3.720.000,00 

4.185.000,00 

267,00 

22,00 

30,00 

26,70 

4.185.000,00 

4.650.000,00 

274,00 

22,00 

30,00 

27,40 

4.650.000,00 

 

283,00 

22,00 

30,00 

28,30 

------------------------


Onorari graduali - Scritture private autenticate

Tabella B.1

ONORARI GRADUALI IN LIRE 

Scritture private-percentuale 100% 

 

 

 

Onorario 

 

Valore Atto 

 

copia 

copia 

Tassa  

 

oltre 

fino a 

repertorio 

autentica 

esecutiva 

archivio 

 

 

 

 

 

 

900.000 

72.000 

11.000 

18.000 

7.200 

900.000 

1.800.000 

90.000 

18.000 

29.000 

9.000 

1.800.000 

5.400.000 

126.000 

18.000 

29.000 

12.600 

5.400.000 

9.000.000 

162.000 

29.000 

43.000 

16.200 

9.000.000 

14.400.000 

180.000 

29.000 

43.000 

18.000 

14.400.000 

19.800.000 

216.000 

36.000 

50.000 

21.600 

19.800.000 

27.000.000 

288.000 

36.000 

50.000 

28.800 

27.000.000 

45.000.000 

306.000 

36.000 

50.000 

30.600 

45.000.000 

72.000.000 

378.000 

36.000 

50.000 

37.800 

72.000.000 

108.000.000 

432.000 

43.000 

58.000 

43.200 

108.000.000 

144.000.000 

504.000 

43.000 

58.000 

50.400 

144.000.000 

180.000.000 

558.000 

43.000 

58.000 

55.800 

180.000.000 

270.000.000 

630.000 

43.000 

58.000 

63.000 

270.000.000 

360.000.000 

684.000 

50.000 

65.000 

68.400 

360.000.000 

450.000.000 

756.000 

50.000 

65.000 

75.600 

450.000.000 

540.000.000 

810.000 

50.000 

65.000 

81.000 

540.000.000 

720.000.000 

882.000 

50.000 

65.000 

88.200 

720.000.000 

900.000.000 

936.000 

50.000 

65.000 

93.600 

900.000.000 

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