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D.P.R. 6-6-2001 n. 380
Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia. (Testo A).
Pubblicato
nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O. |
Epigrafe
Premessa
Articolo 1
(L) -
Ambito di applicazione.
Articolo 2
(L) -
Competenze delle regioni e degli enti locali.
Articolo 3
(L) -
Definizioni degli interventi edilizi.
Articolo 4
(L) -
Regolamenti edilizi comunali.
Articolo 5
(R) -
Sportello unico per l'edilizia.
Articolo 6
(L) -
Attività edilizia libera.
Articolo 7
(L) -
Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 8
(L) -
Attività edilizia dei privati su aree demaniali.
Articolo 9
(L) -
Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica.
Articolo 10
(L) -
Interventi subordinati a permesso di costruire.
Articolo 11
(L) -
Caratteristiche del permesso di costruire.
Articolo 12
(L) -
Presupposti per il rilascio del permesso di costruire.
Articolo 13
(L) -
Competenza al rilascio del permesso di costruire.
Articolo 14
(L) -
Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici.
Articolo 15
(R) -
Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire.
Articolo 16
(L) -
Contributo per il rilascio del permesso di costruire.
Articolo 17
(L) -
Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.
Articolo 18
(L) -
Convenzione-tipo.
Articolo 19
(L) -
Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla
residenza.
Articolo 20
(R) -
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
Articolo 21
(R) -
Intervento sostitutivo regionale.
Articolo 22
(L) -
Interventi subordinati a denuncia di inizio attività.
Articolo 23
(R) -
(L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) (Disciplina della denuncia
di inizio attività).
Articolo 24
(L) -
Certificato di agibilità.
Articolo 25
(R).
- Procedimento di rilascio del certificato di agibilità.
Articolo 26
(L) -
Dichiarazione di inagibilità.
Articolo 27
(L) -
Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.
Articolo 28
(L) -
Vigilanza su opere di amministrazioni statali.
Articolo 29
(L) -
Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del
committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche
del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività.
Articolo 30
(L) -
Lottizzazione abusiva.
Articolo 31
(L) -
Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale
difformità o con variazioni essenziali.
Articolo 32
(L) -
Determinazione delle variazioni essenziali.
Articolo 33
(L) -
Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di
costruire o in totale difformità.
Articolo 34
(L) -
Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire.
Articolo 35
(L) -
Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di
enti pubblici.
Articolo 36
(L) -
Accertamento di conformità.
Articolo 37
(L) -
Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di
inizio attività e accertamento di conformità.
Articolo 38
(L) -
Interventi eseguiti in base a permesso annullato.
Articolo 39
(L) -
Annullamento del permesso di costruire da parte della regione.
Articolo 40
(L) -
Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della
regione.
Articolo 41
(L) -
Demolizione di opere abusive.
Articolo 42
(L) -
Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione.
Articolo 43
(L) -
Riscossione.
Articolo 44
(L) -
Sanzioni penali.
Articolo 45
(L) -
Norme relative all'azione penale.
Articolo 46
(L) -
Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione
abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985.
Articolo 47
(L) -
Sanzioni a carico dei notai.
Articolo 48
(L) -
Aziende erogatrici di servizi pubblici.
Articolo 49
(L) -
Disposizioni fiscali.
Articolo 50
(L) -
Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria.
Articolo 51
(L) -
Finanziamenti pubblici e sanatoria.
Articolo 52
(L) -
Tipo di strutture e norme tecniche.
Articolo 53
(L) -
Definizioni.
Articolo 54
(L) -
Sistemi costruttivi.
Articolo 55
(L) -
Edifici in muratura.
Articolo 56
(L) -
Edifici con struttura a pannelli portanti.
Articolo 57
(L) -
Edifici con strutture intelaiate.
Articolo 58
(L) -
Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato
normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo.
Articolo 59
(L) -
Laboratori.
Articolo 60
(L) -
Emanazione di norme tecniche,
Articolo 61
(L) -
Abitati da consolidare.
Articolo 62
(L) -
Utilizzazione di edifici.
Articolo 63
(L) -
Opere pubbliche.
Articolo 64
(L) -
Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità.
Articolo 65
(R) -
Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata
di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica.
Articolo 66
(L) -
Documenti in cantiere.
Articolo 67
(L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7)
- Collaudo statico.
Articolo 68
(L) -
Controlli.
Articolo 69
(L) -
Accertamenti delle violazioni.
Articolo 70
(L) -
Sospensione dei lavori.
Articolo 71
(L) -
Lavori abusivi.
Articolo 72
(L) -
Omessa denuncia dei lavori.
Articolo 73
(L) -
Responsabilità del direttore dei lavori.
Articolo 74
(L) -
Responsabilità del collaudatore.
Articolo 75
(L) -
Mancanza del certificato di collaudo.
Articolo 76
(L) -
Comunicazione della sentenza.
Articolo 77
(L) -
Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici.
Articolo 78
(L) -
Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
Articolo 79
(L) -
Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche
realizzate in deroga ai regolamenti edilizi.
Articolo 80
(L) -
Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli
infortuni.
Articolo 81
(L) -
Certificazioni.
Articolo 82
(L) -
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli
edifici pubblici e privati aperti al pubblico.
Articolo 83
(L) -
Opere disciplinate e gradi di sismicità.
Articolo 84
(L) -
Contenuto delle norme tecniche.
Articolo 85
(L) -
Azioni sismiche.
Articolo 86
(L) -
Verifica delle strutture.
Articolo 87
(L) -
Verifica delle fondazioni.
Articolo 88
(L) -
Deroghe.
Articolo 89
(L) -
Parere sugli strumenti urbanistici.
Articolo 90
(L) -
Sopraelevazioni.
Articolo 91
(L) -
Riparazioni.
Articolo 92
(L) -
Edifici di speciale importanza artistica.
Articolo 93
(R) -
Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in
zone sismiche.
Articolo 94
(L) -
Autorizzazione per l'inizio dei lavori.
Articolo 95
(L) -
Sanzioni penali.
Articolo 96
(L) -
Accertamento delle violazioni.
Articolo 97
(L) -
Sospensione dei lavori.
Articolo 98
(L) -
Procedimento penale.
Articolo 99
(L) -
Esecuzione d'ufficio.
Articolo 100
(L) -
Competenza della Regione .
Articolo 101
(L) -
Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della
regione.
Articolo 102
(L) -
Modalità per l'esecuzione d'ufficio.
Articolo 103
(L) -
Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
Articolo 104
(L) -
Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione.
Articolo 105
(L) -
Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato.
Articolo 106
(L) -
Esenzione per le opere eseguite dal genio militare.
Articolo 107
(L) -
Ambito di applicazione.
Articolo 108
(L) -
Soggetti abilitati.
Articolo 109
(L) -
Requisiti tecnico-professionali.
Articolo 110
(L, commi 1 e 2 - R, comma 3)
- Progettazione degli impianti.
Articolo 111
(R) -
Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati.
Articolo 112
(L) -
Installazione degli impianti.
Articolo 113
(L) -
Dichiarazione di conformità.
Articolo 114
(L) -
Responsabilità del committente o del proprietario.
Articolo 115
(L) -
Certificato di agibilità.
Articolo 116
(L) -
Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri.
Articolo 117
(R) -
Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità
o del certificato di collaudo.
Articolo 118
(L) -
Verifiche.
Articolo 119
(L) -
Regolamento di attuazione.
Articolo 120
(L) -
Sanzioni.
Articolo 121
(L) -
Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
Articolo 122
(L) -
Ambito di applicazione.
Articolo 123
(L) -
Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti.
Articolo 124
(L) -
Limiti ai consumi di energia.
Articolo 125
(L - R, commi 1 e 3)
- Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli
impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al
risparmio e all'uso razionale dell'energia.
Articolo 126
(R) -
Certificazione di impianti.
Articolo 127
(R) -
Certificazione delle opere e collaudo.
Articolo 128
(L) -
Certificazione energetica degli edifici.
Articolo 129
(L) -
Esercizio e manutenzione degli impianti.
Articolo 130
(L) -
Certificazioni e informazioni ai consumatori.
Articolo 131
(L) -
Controlli e verifiche.
Articolo 132
(L) -
Sanzioni.
Articolo 133
(L) -
Provvedimenti di sospensione dei lavori.
Articolo 134
(L) -
Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore.
Articolo 135
(L) -
Applicazione.
Articolo 136
(L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) - R
comma 2, lettera m)
- Abrogazioni.
Articolo 137
(L) -
Norme che rimangono in vigore.
Articolo 138
(L) -
Entrata in vigore del testo unico.
Allegato - Parte
I
Allegato - Parte
II
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
(1).
Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia.
(Testo A)
(2)
(3).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.
(2) Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e
regolamentari contenute nel
D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378 e nel
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 379. Tali disposizioni sono
contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere «L» ed «R».
(3) Il termine di entrata in vigore del presente testo unico è stato
prorogato prima al 30 giugno 2002 dall'art. 5-bis,
D.L. 23 novembre 2001, n. 411, nel testo integrato dalla
relativa
legge di conversione 31 dicembre 2001, n. 463 e poi al 1°
gennaio 2003 dall'art. 2,
D.L. 20 giugno 2002, n. 122 nel testo modificato dalla
relativa
legge di conversione 1 agosto 2002, n. 185.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visti gli articoli 16 e 17, comma 2,
della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7 della
legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'art. 1, comma
6, lettere d) ed e), della
legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto il punto 2 dell'allegato n. 3
della
legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto l'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 105 e n. 112-quinquies;
Visto l'articolo 1 della
legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la
legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numeri 12,
14, 46, 47, 48, 51 e 52;
Visti gli articoli 14, 16, 19 e 20
della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo recante
testo unico delle disposizioni legislative in materia di edilizia;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica recante testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di edilizia;
Vista la
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
Vista la
legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;
Vista la
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;
Visto il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94;
Visto l'articolo 4 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni;
Visto il
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Visto il
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni;
Vista la
legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
Vista la
legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;
Vista la
legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 24 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
Vista la
legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
Viste le preliminari deliberazioni del
Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 febbraio 2001 e
del 4 aprile 2001;
Sentita la Conferenza unificata ai
sensi dell'art. 9, comma 3, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato
espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
generale del 29 marzo 2001;
Acquisito il parere della competente
commissione della Camera dei deputati e decorso inutilmente il termine
per il rilascio del parere da parte della competente commissione del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;
Su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con i Ministri per gli affari regionali, per i lavori pubblici
e per i beni e le attività culturali;
Emana il seguente decreto:
Parte I - Attività edilizia
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I - Attività edilizia
Articolo 1 (L)
Ambito di applicazione.
1. Il presente testo unico contiene i
principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina
dell'attività edilizia.
2. Restano ferme le disposizioni in
materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività
edilizia.
3. Sono fatte salve altresì le
disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative
norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento,
ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.
Articolo 2 (L)
Competenze delle regioni e degli
enti locali.
1. Le regioni esercitano la potestà
legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi
fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni
contenute nel testo unico.
2. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà
legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di
autonomia e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni, anche di dettaglio,
del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso
contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto
ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.
4. I comuni, nell'ambito della propria
autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, disciplinano l'attività edilizia.
5. In nessun caso le norme del presente
testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione
allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque
conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti
alla data della sua entrata in vigore.
Articolo 3 (L)
Definizioni degli interventi
edilizi.
(legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31).
1. Ai fini del presente testo unico si
intendono per:
a) «interventi di manutenzione
ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti;
b) «interventi di manutenzione
straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare
ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non
alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) «interventi di restauro e di
risanamento conservativo», gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano
destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi
estranei all'organismo edilizio;
d) «interventi di ristrutturazione
edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e
sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica
(4);
e) «interventi di nuova costruzione»,
quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non
rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono
comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti
edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione
primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture
e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e
tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i
servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti
leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e
simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che
le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree,
qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino
la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio
principale;
e.7) la realizzazione di depositi di
merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua
la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli «interventi di ristrutturazione
urbanistica», quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico
di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti,
degli isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1
prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista
dall'articolo 34 del
decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
(4) Lettera così modificata dall'art.
1,
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo 4 (L)
Regolamenti edilizi comunali.
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i comuni adottano
ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle
modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle
normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e
vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
2. Nel caso in cui il comune intenda
istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi
sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
Articolo 5 (R)
Sportello unico per l'edilizia.
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3,
4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220,
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)
1. Le amministrazioni comunali,
nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche
mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo
V, Titolo II del
decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione,
soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio
denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra
il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni
tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della
richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività
(5).
2. Tale ufficio provvede in
particolare:
a) alla ricezione delle denunce di
inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire
e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di
attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei
progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli
articoli 36, 38 e 46 del
decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie
di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio
informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a
chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle
informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle
procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande
presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le
possibili informazioni utili disponibili;
d) all'adozione, nelle medesime
materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti
amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi
dell'articolo 22 e seguenti della
legge 7 agosto 1990,
n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
e) al rilascio dei permessi di
costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni
attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali
a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di
qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di
trasformazione edilizia del territorio;
f) alla cura dei rapporti tra
l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni
chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto
dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti
connessi all'applicazione della parte seconda del testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di
costruire o del certificato di agibilità, l'ufficio di cui al comma 1
acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal
richiedente:
a) il parere dell'A.S.L. nel caso in
cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ai sensi
dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove
necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresì gli
incombenti necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater della
legge 7 agosto 1990,
n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari
ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di
detti assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni
del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone
sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione
militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere
di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16
della
legge 24 dicembre
1976, n. 898;
c) l'autorizzazione del direttore della
circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica
di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale
e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del
decreto legislativo 8
novembre 1990, n. 374;
d) l'autorizzazione dell'autorità
competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio
marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della
navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque
denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai
sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del
decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso
manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni
culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del
decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490;
f) il parere vincolante della
Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 6 della
legge 16 aprile 1973,
n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi
sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5
della stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta, nonché
nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle
isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorità competente
in tema di assetti e vincoli idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitù
viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorità
competente ai sensi dell'articolo 13 della
legge 6 dicembre 1991,
n. 394, in tema di aree naturali protette.
(5) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
TITOLO II
Titoli abilitativi
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 6 (L)
Attività edilizia libera.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c);
legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2;
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4,
convertito in
legge 25 marzo 1982, n. 94)
1. Salvo più restrittive disposizioni
previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e
comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle
disposizioni contenute nel
decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere
eseguiti senza titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione
ordinaria;
b) interventi [...] volti
all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
alterino la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per attività di
ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano
eseguite in aree esterne al centro edificato.
Articolo 7 (L)
Attività edilizia delle pubbliche
amministrazioni.
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 34;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
art. 81;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 16,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. Non si applicano le disposizioni del
presente titolo per:
a) opere e interventi pubblici che
richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di
una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle
predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune
interessato, sia pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del
decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da
amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio
statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli
enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi
pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni
urbanistiche ed edilizie ai sensi del
decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive
modificazioni;
c) opere pubbliche dei comuni
deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale,
assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Articolo 8 (L)
Attività edilizia dei privati su
aree demaniali.
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3)
1. La realizzazione da parte di privati
di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata dalle norme del
presente testo unico.
Articolo 9 (L)
Attività edilizia in assenza di
pianificazione urbanistica.
(legge n. 10 del 1977, art. 4, ultimo comma;
legge n. 457 del 1978, art. 27, ultimo comma)
1. Salvi i più restrittivi limiti
fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal
decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti
urbanistici sono consentiti:
a) gli interventi previsti dalle
lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 3 che riguardino
singole unità immobiliari o parti di esse;
b) fuori dal perimetro dei centri
abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità
massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di
interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può
comunque superare un decimo dell'area di proprietà.
2. Nelle aree nelle quali non siano
stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli
strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione,
oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti
gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3
del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o
parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se
riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per
cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso
si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese
dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta
ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati
con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla
sezione II del capo II del presente titolo.
Capo II - Permesso di costruire
Sezione I - Nozione e
caratteristiche
Articolo 10 (L)
Interventi subordinati a permesso di
costruire.
(legge n. 10 del 1977, art. 1;
legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)
1. Costituiscono interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati
a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione
urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione
edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari,
modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici,
ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A,
comportino mutamenti della destinazione d'uso
(6).
2. Le regioni stabiliscono con legge
quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche,
dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di
costruire o a denuncia di inizio attività.
3. Le regioni possono altresì
individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione
all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti
al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle
disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44.
(6) Lettera così modificata dall'art.
1,
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo 11 (L)
Caratteristiche del permesso di
costruire.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6;
legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 2, come
sostituito dall'art. 2, comma 37, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662)
1. Il permesso di costruire è
rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per
richiederlo.
2. Il permesso di costruire è
trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso
non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali
relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. È
irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell'articolo 16.
3. Il rilascio del permesso di
costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.
Articolo 12 (L)
Presupposti per il rilascio del
permesso di costruire.
(art. 4, comma 1,
legge n. 10 del 1977;
art. 31, comma 4,
legge n. 1150 del 1942; articolo unico
legge 3 novembre 1952, n. 1902)
1. Il permesso di costruire è
rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici,
dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Il permesso di costruire è comunque
subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla
previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel
successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere
all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione
dell'intervento oggetto del permesso.
3. In caso di contrasto dell'intervento
oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di
strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine
alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre
anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque
anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto
all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla
conclusione della fase di pubblicazione.
4. A richiesta del sindaco, e per lo
stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento
motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che
siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli
strumenti urbanistici.
Articolo 13 (L)
Competenza al rilascio del permesso
di costruire.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e
109;
legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater)
1. Il permesso di costruire è
rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale
nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
2. La regione disciplina l'esercizio
dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 21, comma 2, per il caso di
mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti.
Articolo 14 (L)
Permesso di costruire in deroga agli
strumenti urbanistici.
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, introdotto
dall'art. 16 della
legge 6 agosto 1967, n. 765;
decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2,
lettera b);
legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3)
1. Il permesso di costruire in deroga
agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per
edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa
deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle
disposizioni contenute nel
decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
2. Dell'avvio del procedimento viene
data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della
legge 7 agosto 1990,
n. 241.
3. La deroga, nel rispetto delle norme
igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i
limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di
cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed
esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di
cui agli articoli 7, 8 e 9 del
decreto ministeriale 2
aprile 1968, n. 1444.
Articolo 15 (R)
Efficacia temporale e decadenza del
permesso di costruire.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5;
legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 11)
1. Nel permesso di costruire sono
indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori
non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di
ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può
superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono
essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti
estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il
permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che,
anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può
essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in
considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue
particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti
di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi
finanziari.
3. La realizzazione della parte
dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al
rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le
stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio
attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario,
al ricalcolo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l'entrata in
vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano
già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla
data di inizio.
Sezione II - Contributo di
costruzione
Articolo 16 (L)
Contributo per il rilascio del
permesso di costruire.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6,
commi 1, 4 e 5; 11;
legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7;
legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere
b) e c), e 4;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44;
legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17;
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma 1;
legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2)
1. Salvo quanto disposto dall'articolo
17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la
corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di
urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità
indicate nel presente articolo.
2. La quota di contributo relativa agli
oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio
del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere
rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare
del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della
legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e
le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle
opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune
(7).
3. La quota di contributo relativa al
costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta
in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune,
non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
4. L'incidenza degli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del
consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione
definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento
demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei
comuni;
c) alle destinazioni di zona previste
negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi
inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies,
penultimo e ultimo comma, della
legge 17 agosto 1942,
n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle
leggi regionali.
5. Nel caso di mancata definizione
delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla
definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via
provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono
ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in
conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai
riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria,
secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria
sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di
sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione
dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde
attrezzato.
7-bis. Tra gli interventi di
urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi
multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di
telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base
dei criteri definiti dalle regioni
(8).
8. Gli oneri di urbanizzazione
secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole
materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per
l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni
comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di
quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature
culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le
opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al
riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi,
solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi
edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai
costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle
stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4
della
legge 5 agosto 1978,
n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano
classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate
nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le
quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in
misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le
determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali
determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed
autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di
costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il
contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di
detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene
determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle
tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici
esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo
degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai
progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di
incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi
di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le
nuove costruzioni ai sensi del comma 6.
(7) Comma così modificato dall'art.
1,
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301.
(8) Comma aggiunto dall'art. 40, comma 9,
L. 1° agosto 2002, n. 166. Vedi, anche, il comma 10 del
medesimo articolo.
Articolo 17 (L)
Riduzione o esonero dal contributo
di costruzione.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9;
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 9,
convertito in
legge 25 marzo 1982, n. 94;
legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11;
legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1;
legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60)
1. Nei casi di edilizia abitativa
convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo
afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri
di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo
di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e
canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista
dall'articolo 18.
2. Il contributo per la realizzazione
della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente
edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati
dalla normativa di settore.
3. Il contributo di costruzione non è
dovuto:
a) per gli interventi da realizzare
nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della
conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a
titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975,
n. 153;
b) per gli interventi di
ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di
edifici unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature,
le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti
istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione,
eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in
attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche
calamità;
e) per i nuovi impianti, lavori, opere,
modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia,
alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel
rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e
ambientale.
4. Per gli interventi da realizzare su
immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è
commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
Articolo 18 (L)
Convenzione-tipo.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8;
legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma 6)
1. Ai fini del rilascio del permesso di
costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui
all'articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con
la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con
meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi
le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine
essenzialmente a:
a) l'indicazione delle caratteristiche
tipologiche e costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di
cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come
definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di
urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la
progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di
locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la
cessione degli alloggi;
d) la durata di validità della
convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
2. La regione stabilisce criteri e
parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che
la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione
come definito ai sensi dell'articolo 16.
3. Il titolare del permesso può
chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia
determinato in misura pari al valore definito in occasione di
trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data
della convenzione.
4. I prezzi di cessione ed i canoni di
locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono
suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al
biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di
costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
5. Ogni pattuizione stipulata in
violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per
la parte eccedente.
Articolo 19 (L)
Contributo di costruzione per opere
o impianti non destinati alla residenza.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10)
1. Il permesso di costruire relativo a
costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali
dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi
comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle
opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo
smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie
alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche.
La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio
comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di
cui al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 16, nonché in relazione ai
tipi di attività produttiva.
2. Il permesso di costruire relativo a
costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e
direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di
un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione,
determinata ai sensi dell'articolo 16, nonché una quota non superiore al
10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in
relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio
comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle
opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone
agricole previste dall'articolo 17, venga comunque modificata nei dieci
anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione
è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione,
determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.
Sezione III - Procedimento
Articolo 20 (R)
Procedimento per il rilascio del
permesso di costruire.
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3
e 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. La domanda per il rilascio del
permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai
sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da
un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati
progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i
presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché da
un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme
igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di
edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non
comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico comunica entro
dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del
procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della
legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si
svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i
prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui
all'articolo 5, comma 3, sempre che gli stessi non siano già stati
allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del
progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento,
corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione
tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento,
qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia
necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto
originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali
modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla
richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è
tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La
richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il
decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può
essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento,
entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente
per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la
documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità
dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In
tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione
della documentazione integrativa.
6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della
realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso,
comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui
all'articolo 5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater della
legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni. Qualora si tratti di
opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l'articolo 25
del
decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
7. Il provvedimento finale, che lo
sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal
dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla
proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di
servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di
costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo
pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel
cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal
regolamento edilizio.
8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono
raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i
progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del
responsabile del procedimento.
9. Decorso inutilmente il termine per
l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di
costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
10. Il procedimento previsto dal
presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio del
permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito
dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui all'articolo 14.
10-bis. Il termine per il rilascio del
permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma
7, è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda
(9).
(9) Comma aggiunto dall'art.
1,
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo 21 (R)
Intervento sostitutivo regionale.
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 e 6,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493).
1. In caso di mancata adozione, entro i
termini previsti dall'articolo 20, del provvedimento conclusivo del
procedimento per il rilascio del permesso di costruire, l'interessato
può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di
ricevimento, richiedere allo sportello unico che il dirigente o il
responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 13, si pronunci entro
quindici giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data
notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta
comunque ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il
silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire.
2. Decorso inutilmente anche il termine
di cui al comma 1, l'interessato può inoltrare richiesta di intervento
sostitutivo al competente organo regionale, il quale, nei successivi
quindici giorni, nomina un commissario ad acta che provvede nel termine
di sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine,
sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato il
silenzio-rifiuto.
Capo III - Denuncia di inizio
attività
Articolo 22 (L)
Interventi subordinati a denuncia di
inizio attività.
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2,
comma 60, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle
modifiche introdotte dall'art. 10 del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669;
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con
modifiche, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part.
articoli 34 ss, e 149)
1. Sono realizzabili mediante denuncia
di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui
all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni
degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresì, realizzabili mediante
denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non
incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non
modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano
la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni
contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza
urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di
agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte
integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione
dell'intervento principale e possono essere presentate prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di
costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio
attività:
a) gli interventi di ristrutturazione
di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione
o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani
attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi
valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni
plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo
comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di
quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati
anteriormente all'entrata in vigore della
legge 21 dicembre
2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire
entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si
prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione
venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga
asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra
menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione
qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali
recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con
legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni
di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali
previste all'articolo 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3
sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le
regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a
denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3,
assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri
per la relativa determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di
cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al
preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle
relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela
rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al
decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
7. È comunque salva la facoltà
dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la
realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del
pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo
quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la
violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta
all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37
(10).
(10) Articolo così sostituito dall'art.
1,
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo 23 (R)
(L comma 3 e 4 -
R comma 1, 2, 5, 6 e 7) (Disciplina della denuncia di inizio attività).
(legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che
sostituisce l'art. 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9,
10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle
modifiche introdotte dall'art. 10 del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669)
1. Il proprietario dell'immobile o chi
abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno
trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo
sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a
firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati
ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di
sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attività è
corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori
ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La
realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a
nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo
sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto
dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete,
anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine
di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo
atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva
di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto
dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto
preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente
ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della
legge 7 agosto 1990,
n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre
dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la
denuncia è priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo è provata
con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di
ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del
progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti
di assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1
sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite,
notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto
intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista
abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di
appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di
inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per
renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il
progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo
finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di
inizio attività
(11).
(11) Articolo così sostituito dall'art.
1,
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301.
TITOLO III
Agibilità degli edifici
Capo I - Certificato di agibilità
Articolo 24 (L)
Certificato di agibilità.
(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221,
comma 2, come modificato dall'art. 70,
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e
109;
legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)
1. Il certificato di agibilità attesta
la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,
risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi
installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità viene
rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio
comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni,
totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti
che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di
cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il
soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro
successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del
certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a
464 euro
(12).
4. Alla domanda per il rilascio del
certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione
presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle
disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.
652, e successive modificazioni e integrazioni.
(12) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 25 (R).
Procedimento di rilascio del
certificato di agibilità.
(decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425;
legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
1. Entro quindici giorni
dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di
cui all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico
la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della
seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento
dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di
agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo
stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera
rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta
prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa
installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli
edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113
e 127, nonché all'articolo 1 della
legge 9 gennaio 1991,
n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove
previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti
prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.
2. Lo sportello unico comunica al
richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al
comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli
articoli 4 e 5 della
legge 7 agosto 1990,
n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione
della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio,
rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente
documentazione:
a) certificato di collaudo statico di
cui all'articolo 67;
b) certificato del competente ufficio
tecnico della regione, di cui all'articolo 62, attestante la conformità
delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al
capo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma
1;
d) dichiarazione di conformità delle
opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e
superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77,
nonché all'articolo 82.
4. Trascorso inutilmente il termine di
cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato
rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 5, comma 3, lettera
a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del
silenzio assenso è di sessanta giorni
(13).
5. Il termine di cui al comma 3 può
essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento,
entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di
documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità
dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In
tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data
di ricezione della documentazione integrativa.
(13) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 26 (L)
Dichiarazione di inagibilità.
(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 222)
1. Il rilascio del certificato di
agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di
inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222
del
regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265.
TITOLO IV
Vigilanza sull'attività
urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
Capo I - Vigilanza sull'attività
urbanistico-edilizia e responsabilità
Articolo 27 (L)
Vigilanza sull'attività
urbanistico-edilizia.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e
109)
1. Il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità
stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per
assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive
fissate nei titoli abilitativi.
2. Il dirigente o il responsabile,
quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree
assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche
vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e
spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di
cui alla
legge 18 aprile 1962,
n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede
alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si
tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al
regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati
dalla
legge 16 giugno 1927,
n. 1766, nonché delle aree di cui al
decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione
ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle
amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire,
ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista
dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici
comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle
norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il
responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori,
che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai
successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque
giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia
esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto
cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione
urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità
giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del
competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la
regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
Articolo 28 (L)
Vigilanza su opere di
amministrazioni statali.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e
109)
1. Per le opere eseguite da
amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui
all'articolo 27, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, informa immediatamente la regione e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il
presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti
previsti dal richiamato articolo 27
(14).
(14) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 29 (L)
Responsabilità del titolare del
permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore
dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a
denuncia di inizio attività.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6;
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 5-bis, convertito
con modificazioni, in
legge 21 giugno 1985, n. 298;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12,
convertito con modificazioni dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e
109)
1. Il titolare del permesso di
costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e
per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della
conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di
piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso
e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì,
tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese
per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere
abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili
dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non è
responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione
delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle
varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della
violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione
essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori
deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione
resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio
dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso
il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo
professionale da tre mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate dietro
presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la
qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi
degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non
veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1,
l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale
per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Capo II - Sanzioni
Articolo 30 (L)
Lottizzazione abusiva.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18;
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, articoli 1, comma
3-bis, e 7-bis;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e
109)
1. Si ha lottizzazione abusiva di
terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che
comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in
violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o
adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza
la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga
predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti
equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali
la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua
destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione
o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad
elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la
destinazione a scopo edificatorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma
pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o
costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a
terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei
pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il
certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni
urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano
pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché
la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore
a 5.000 metri quadrati.
3. Il certificato di destinazione
urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per
un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di
uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli
strumenti urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del
suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da
una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante
l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione
urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o
adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da
parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti
attuativi.
5. I frazionamenti catastali dei
terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non
è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli
uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il
comune.
6. I pubblici ufficiali che ricevono o
autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza
frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie
inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta
giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o
autenticato al dirigente o responsabile del competente ufficio del
comune ove è sito l'immobile
(15).
7. Nel caso in cui il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di
lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta
autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed
agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la
sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle
opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse
con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri
immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non
intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree
lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del
comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve
provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano
le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31,
comma 8.
9. Gli atti aventi per oggetto lotti di
terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal
comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica
né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e
prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia
del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente
ufficio comunale.
10. Le disposizioni di cui sopra si
applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai
competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano
comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra
parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi,
modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.
(15) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 31 (L)
Interventi eseguiti in assenza di
permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7;
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito, con
modificazioni, in
legge 21 giugno 1985, n. 298;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e
109)
1. Sono interventi eseguiti in totale
difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la
realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per
caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da
quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi
edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un
organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed
autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in
assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con
variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge
al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la
demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di
diritto, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non
provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel
termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime,
nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche,
alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di
diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può
comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile
abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza
alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa
notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel
possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere
eseguita gratuitamente.
5. L'opera acquisita è demolita con
ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio
comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con
deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti
interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti
interessi urbanistici o ambientali.
6. Per gli interventi abusivamente
eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a
vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di
inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a
favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza
del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle
opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei
responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli,
l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
7. Il segretario comunale redige e
pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati
relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei
rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle
relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti
all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta
regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per
quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi
oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il
competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i
provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione
alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione
penale.
9. Per le opere abusive di cui al
presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato
di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se
ancora non sia stata altrimenti eseguita.
9-bis. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo
22, comma 3
(16).
(16) Comma aggiunto dall'art.
1,
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo 32 (L)
Determinazione delle variazioni
essenziali.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)
1. Fermo restando quanto disposto dal
comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le
variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che
l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle
seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d'uso
che implichi variazione degli standards previsti dal
decreto ministeriale 2
aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16
aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o
della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto
approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri
urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione
dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche
dell'intervento edilizio assentito;
e) violazione delle norme vigenti in
materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque
variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature
accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle
singole unità abitative.
3. Gli interventi di cui al comma 1,
effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico,
architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su
immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali,
sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi
immobili sono considerati variazioni essenziali.
Articolo 33 (L)
Interventi di ristrutturazione
edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e
109)
1. Gli interventi e le opere di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in
assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero
demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli
strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal
dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria
ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del
comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato
accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato
dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento
di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere,
determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in
base ai criteri previsti dalla
legge 27 luglio 1978,
n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione
determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione
dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con
la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge
medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione
alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della
medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di
abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.
3. Qualora le opere siano state
eseguite su immobili vincolati ai sensi del
decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione competente a vigilare
sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e
sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a
cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità
diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una
sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro
(17).
4. Qualora le opere siano state
eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone
omogenee A, di cui al
decreto ministeriale 2
aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei
beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la
restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di
cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta
giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede
autonomamente.
5. In caso di inerzia, si applica la
disposizione di cui all'articolo 31, comma 8.
6. È comunque dovuto il contributo di
costruzione di cui agli articoli 16 e 19.
6-bis. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia
di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di
inizio attività o in totale difformità dalla stessa
(18).
(17) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
(18) Comma aggiunto dall'art.
1,
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo 34 (L)
Interventi eseguiti in parziale
difformità dal permesso di costruire.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e
109)
1. Gli interventi e le opere realizzati
in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti
a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo
fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile
dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del
comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può
avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il
dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al
doppio del costo di produzione, stabilito in base alla
legge 27 luglio 1978,
n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal
permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del
valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le
opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo
22, comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio
attività
(19).
(19) Comma aggiunto dall'art.
1,
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo 35 (L)
Interventi abusivi realizzati su
suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14;
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito
in
legge 12 luglio 1991, n. 203;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e
109)
1. Qualora sia accertata la
realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui
all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire,
ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del
demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o
il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al
responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei
luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.
2. La demolizione è eseguita a cura del
comune ed a spese del responsabile dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di autotutela
dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri
enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.
3-bis. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo
22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività, ovvero
in totale o parziale difformità dalla stessa
(20).
(20) Comma aggiunto dall'art.
1,
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo 36 (L)
Accertamento di conformità.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)
1. In caso di interventi realizzati in
assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso ovvero in
assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo
22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di
cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino
all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile
dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il
permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello
stesso, sia al momento della presentazione della domanda
(21).
2. Il rilascio del permesso in
sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del
contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità
a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16.
Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità,
l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal
permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in
sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i
quali la richiesta si intende rifiutata.
(21) Comma così modificato dall'art.
1,
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo 37 (L)
Interventi eseguiti in assenza o in
difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di
conformità.
(art. 4, comma 13
del
decreto-legge n. 398 del 1993;
art. 10 della
legge n. 47 del 1985)
1. La realizzazione di interventi
edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2 in assenza della o in
difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione
pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile
conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in
misura non inferiore a 516 euro
(22).
2. Quando le opere realizzate in
assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di
restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c)
dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi
statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti,
l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva
l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può
ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed
irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro
(23).
3. Qualora gli interventi di cui al
comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle
zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del
decreto ministeriale 2
aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio
richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere
vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della
sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro
sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione
la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2
(24).
4. Ove l'intervento realizzato risulti
conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento
della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione
della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario
dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la
somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita
dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore
dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio
(25).
5. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attività
spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione,
comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro
(26).
6. La mancata denuncia di inizio
dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti
in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di
cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità
di cui all'articolo 36.
(22) Comma prima rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264) e successivamente così modificato
dall'art.
1,
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301.
(23) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
(24) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
(25) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
(26) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 38 (L)
Interventi eseguiti in base a
permesso annullato.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e
109)
1. In caso di annullamento del permesso
di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione,
la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione
in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle
opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del
territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e
l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata
all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene
definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della
sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di
costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.
2-bis. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo
22, comma 3, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti
per la formazione del titolo
(27).
(27) Comma aggiunto dall'art.
1,
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo 39 (L)
Annullamento del permesso di
costruire da parte della regione.
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito
dall'art. 7,
legge 6 agosto 1967, n. 765;
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8,
art. 1)
1. Entro dieci anni dalla loro adozione
le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi
non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei
regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono
essere annullati dalla regione.
2. Il provvedimento di annullamento è
emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al
comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al
titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al
progettista, e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni
entro un termine all'uopo prefissato.
3. In pendenza delle procedure di
annullamento la regione può ordinare la sospensione dei lavori, con
provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle
forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai
soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di
sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua
notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al
comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data di
adozione del provvedimento di annullamento, deve essere ordinata la
demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.
5. I provvedimenti di sospensione dei
lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante
l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli
immobili e alle opere realizzate.
5-bis. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo
22, comma 3, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o
dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30
giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività
(28).
(28) Comma aggiunto dall'art.
1,
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo 40 (L)
Sospensione o demolizione di
interventi abusivi da parte della regione.
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito
dall'art. 6,
legge 6 agosto 1967, n. 765;
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8,
art. 1)
1. In caso di interventi eseguiti in
assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le
prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa
urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i
termini stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la
demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione è
adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità
dell'intervento.
2. Il provvedimento di sospensione o di
demolizione è notificato al titolare del permesso o, in mancanza di
questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo
stesso provvedimento è comunicato inoltre al comune.
3. La sospensione non può avere una
durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono
adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità,
ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.
4. Con il provvedimento che dispone la
modifica dell'intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle
opere è assegnato un termine entro il quale il responsabile dell'abuso è
tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni
penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente
tale termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori.
4-bis. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo
22, comma 3, realizzati in assenza di denuncia di inizio attività o in
contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o
della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza
del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio
attività
(29).
(29) Comma aggiunto dall'art.
1,
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo 41 (L)
Demolizione di opere abusive.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi 1, 2, 5;
legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 56;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e
109)
1. In tutti i casi in cui la
demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal
dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale su
valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale.
2. I relativi lavori sono affidati,
anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese
tecnicamente e finanziariamente idonee.
3. Nel caso di impossibilità di
affidamento dei lavori, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale ne dà notizia all'ufficio territoriale del Governo, il
quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della
pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa finanziariamente e
tecnicamente idonea se i lavori non siano eseguibili in gestione
diretta.
4. Qualora sia necessario procedere
alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite
dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture
tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita
convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti ed il Ministro della difesa.
5. È in ogni caso ammesso il ricorso a
procedure negoziate aperte, per l'aggiudicazione di contratti d'appalto
per demolizioni da eseguirsi all'occorrenza.
Articolo 42 (L)
Ritardato od
omesso versamento del contributo di costruzione.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 3)
1. Le regioni determinano le sanzioni
per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione in
misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non
superiore al doppio.
2. Il mancato versamento, nei termini
stabiliti, del contributo di costruzione di cui all'articolo 16
comporta:
a) l'aumento del contributo in misura
pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato
nei successivi centoventi giorni
(30);
b) l'aumento del contributo in misura
pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a),
il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni
(31);
c) l'aumento del contributo in misura
pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b),
il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni
(32).
3. Le misure di cui alle lettere
precedenti non si cumulano.
4. Nel caso di pagamento rateizzato le
norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti
delle singole rate.
5. Decorso inutilmente il termine di
cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione
coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43.
6. In mancanza di leggi regionali che
determinino la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste
saranno applicate nelle misure indicate nel comma 2.
(30) Lettera così sostituita dal comma 17 dell'art. 27,
L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(31) Lettera così sostituita dal comma 17 dell'art. 27,
L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(32) Lettera così sostituita dal comma 17 dell'art. 27,
L. 28 dicembre 2001, n. 448.
Articolo 43 (L)
Riscossione.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)
1. I contributi, le sanzioni e le spese
di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico sono
riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva
delle entrate dell'ente procedente.
Articolo 44 (L)
Sanzioni penali.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20;
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con
modificazioni, in
legge 21 giugno 1985, n. 298)
1. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 10329 euro per
l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste
dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti
edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire
(33);
b) l'arresto fino a due anni e
l'ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in
totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi
nonostante l'ordine di sospensione
(34);
c) l'arresto fino a due anni e
l'ammenda da 15493 a 51645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di
terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo
30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle
zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico,
ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza
del permesso
(35).
2. La sentenza definitiva del giudice
penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la
confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente
costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di
diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è
avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la
immediata trascrizione nei registri immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di
realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi
dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità
dalla stessa
(36).
(33) Lettera così rettificata con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
(34) Lettera così rettificata con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
(35) Lettera così rettificata con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
(36) Comma aggiunto dall'art.
1,
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo 45 (L)
Norme relative all'azione penale.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)
1. L'azione penale relativa alle
violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i
procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36.
2. Nel caso di ricorso giurisdizionale
avverso il diniego del permesso in sanatoria di cui all'articolo 36,
l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale
amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla
presentazione del ricorso.
3. Il rilascio in sanatoria del
permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle
norme urbanistiche vigenti.
Articolo 46 (L)
Nullità degli atti giuridici
relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17
marzo 1985.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17;
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)
1. Gli atti tra vivi, sia in forma
pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o
costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi
ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo
1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non
risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di
costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si
applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti
reali di garanzia o di servitù.
2. Nel caso in cui sia prevista, ai
sensi dell'articolo 38, l'irrogazione di una sanzione soltanto
pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di
cui al comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento
della sanzione medesima.
3. La sentenza che accerta la nullità
degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di
servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente
alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli
atti.
4. Se la mancata indicazione in atto
degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di
costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi
possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto
successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la
menzione omessa.
5. Le nullità di cui al presente
articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive
immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora
l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del
permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso
in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso
dalla autorità giudiziaria.
5-bis. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante
denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora
nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa
(37).
(37) Comma aggiunto dall'art.
1,
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo 47 (L)
Sanzioni a carico dei notai.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21)
1. Il ricevimento e l'autenticazione da
parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non
convalidabili costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16
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